Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9837 del 13/05/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 9837 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA
ORDINANZA
sul ricorso 19111-2013 proposto da:
SCALIA LORENZA SCLLNZ54E51H922K, SAMPERI ROSARIO
SMPRSR44P24H922F, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA
DELLA BALDUINA 44, presso lo STUDIO LEGALE
BENEDETTI-LO RUSSO, rappresentati e difesi dall’avvocato
DARIO DI BELLA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
CRISTALDI DOMENICO, CRISTALDI VINCENZA, CRISTALDI
GRAZIA tutti eredi aventi causa di Pulvirenti Marianna, elettivamente
domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avv. SALVATORE CITTADINO, giusta
procura a margine del controricorso;
controricorrenti –
2205
Data pubblicazione: 13/05/2015
avverso il provvedimento RG. 306/2003 del TRIBUNALE di
CATANIA – Sezione Distaccata di MASCALUCIA, depositato
1’1/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
per i conttoricorrenti é solo presente l’Avvocato Salvatore Cittadino.
Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<<1.- Con il provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Catania — sezione distaccata di Mascalucia ha dichiarato
cessata la materia del contendere relativamente all'esecuzione di
obblighi di fare intrapresa nei confronti dei Samperi-Scalia ed ha posto
a carico di questi ultimi le spese del procedimento per la somma
complessiva di € 2.200,00, oltre accessori, nonché le spese di CTU per
la somma complessiva di € 1.800,00, oltre accessori.
2.- Il ricorso straordinario, proposto con due motivi, é inammissibile,
per come eccepito dal resistente.
In primo luogo, va rilevato che trattasi di ordinanza del giudice
dell'esecuzione che ha concluso il processo esecutivo per una causa
diversa da quelle tipiche di estinzione, come disciplinate dagli artt. 629
e seg. cod. proc. dv.
Il giudice dell'esecuzione ha dato atto dell'avvenuta cessazione della
materia del contendere, pronunciando un'ordinanza ai sensi dell'art.
487 cod. proc. dv.
Orbene, le ordinanze del giudice dell'esecuzione non sono ricorribili
per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost, poiché provvedimenti non
definitivi, dovendosi intendere per definitività la mancanza di rimedi
impugnatori diversi dal ricorso strordinario_ Va in proposito ribadito
Ric. 2013 n. 19111 sez. M3 - ud. 16-04-2015
-2- BARRECA; che i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione sono
normalmente assunti, ai sensi dell'art. 487, primo comma, cod. proc.
civ., con ordinanza, e sono modificabili o revocabili finché non
abbiano avuto esecuzione, costituendo espressione del potere di
direzione del processo, e sono soggetti a riesame mediante 16732/09, n. 17861/11, n. 19392/11, n. 3723/12).
Il principio è stato ritenuto applicabile, in particolare, ai provvedimenti
con i quali il giudice dell'esecuzione conclude il processo esecutivo per
una causa diversa da quelle estintive tipiche, dando luogo alla c.d.
estinzione atipica (cfr. Cass. n. 3278/08, n. 30201/08, n. 2674/11 ed
altre), come nel caso, quale quello di specie, in cui dia atto, con
ordinanza, dell'avvenuta cessazione della materia del contendere.
3.- Si ritiene che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi sia
esperibile anche quando si intenda contestare esclusivamente la
pronuncia accessoria che il giudice dell'esecuzione abbia adottato con
la medesima ordinanza, con la quale abbia dichiarato cessato la materia
del contendere, in specie quando si intenda contestare la decisione
sulle spese del processo esecutivo che acceda a detta ordinanza.
Né ad esito diverso può condurre l'argomento svolto dai ricorrenti
mediante il richiamo alla giurisprudenza formatasi sul regime
impugnatorio della decisione sulle spese del processo esecutivo
accessoria alla dichiarazione di estinzione per una delle cause tipiche,
disciplinate dai già richiamati artt. 629 e seg. cod. proc. dv. Ed invero,
l'orientamento giurisprudenziale cui è fatto riferimento in ricorso peraltro non immediatamente applicabile al caso di specie (nel quale,
come detto, non risulta che si sia avuta estinzione per rinuncia ovvero
per inattività delle parti)- è stato di recente superato con l'affermazione
per la quale << Ove di un provvedimento di estinzione del processo
Ric. 2013 n. 19111 sez. M3 - ud. 16-04-2015
-3- opposizione agli atti esecutivi (cfr., tra le tante, Cass. n. 5238/04, n. ! esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore
alle spese, il mezzo di impugnazione è il reclamo ai sensi dell'art. 630
cod. proc. civ., non essendo ammissibile, in presenza di un mezzo di
impugnazione tipico, il ricorso straordinario per cassazione>> (così
Cass. n. 19540/13, che dichiaratamente rivede l’indirizzo interpretativo
pronuncia di estinzione e pronuncia sulle spese, onde ammettere il
ricorso straordinario per cassazione nel caso in cui si intendesse
censurare soltanto quest’ultima).
Analogamente, allora, devesi affermare che ove di un provvedimento
di estinzione c.d. atipica del processo esecutivo si intenda impugnare il
solo capo di condanna del debitore alle spese, il mezzo di
impugnazione è l’opposizione agli atti esecutivi, dato che questo
costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice
dell’esecuzione volti a regolare l’andamento del processo esecutivo. E
ciò in ragione del fatto che, essendo il capo di pronuncia sulla spese a
carattere accessorio, ad esso va comunque applicata, quanto
all’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, la disciplina
prevista per il capo principale che definisce, in rito o in merito, il
procedimento, anche quando si tratti di procedimento diverso dal
giudizio ordinario di cognizione.
Si propone perciò la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.>>.
La relazione è stata comunicata e notificata come per legge.
Parte resistente ha depositato una memoria nel termine previsto
dall’art. 380 bis cod. proc. civ.; parte ricorrente, a sua volta, ha
depositato una memoria, senza tuttavia rispettare questo termine.
Ric. 2013 n. 19111 sez. M3 – ud. 16-04-2015
-4-
pregresso, che tendeva a scindere il provvedimento di estinzione tra
Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
nella relazione, pur se, a rigore, non attinente il tipo di provvedimento
oggetto del presente ricorso, riguardando tuttavia il rimedio esperibile
per censurare la liquidazione delle spese da parte del g.e., consenta di
compensare per giusti motivi le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del
giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà
atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, il giorno 16 aprile 2015, nella camera di consiglio
della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di cassazione.
Si ritiene che il recente mutamento di giurisprudenza di cui è detto