Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9837 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 04/05/2011), n.9837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

T.C., T.A. e A.F.,

elett.te dom.to in Roma, alla Via Cosseria 2, presso lo studio

dell’avv. Vittorio Grieco, rapp.to e difeso dall’avv. DE LIGUORI

Giuseppe, giusta procura in atti;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 45/2008/15 depositata il 18/4/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 23/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da T.C., T.A. e A.F. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Napoli n. 133/2/2006 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) Registro 1991.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resistono con controricorso i contribuenti. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. 11 P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la “violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 19 e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 41, omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La CTR non avrebbe dato alcun conto della considerazione accordata (invero all’apparenza nulla) all’avviso di liquidazione prodotto dall’Ufficio in appello. Formula il quesito di diritto: “se illegittimamente la CTR abbia ritenuto viziata perchè non recante il dettaglio dei calcoli dell’imposta messa in riscossione, la cartella di pagamento dell’imposta di registro già liquidata con precedente e definitivo avviso (regolarmente notificato ad uno dei coobbligali solidali e non impugnato da alcuno) in base a sentenza pure definitiva sull’accertamento di valore”.

La censura è inammissibile. Questa Corte (sent. 5624/2009) ha affermato che in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanto sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, poichè solo per esse può rilevarsi l’adempimento della prescrizione del citato art. 366 bis, dovendo la decisione della Corte di Cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione.

Ciò premesso, inammissibile è la censura di violazione di legge in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3^, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Inammissibile è altresì la censura in ordine alla motivazione in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore di T.C., T. A. e A.F., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di T.C., T.A. e A. F., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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