Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9836 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 18/06/2019, dep. 26/05/2020), n.9836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8309-2018 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE CARLUCCI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 142/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 12/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Potenza con la sentenza n. 142/2017 ha rigettato l’appello di S.G. avverso la sentenza che aveva respinto il suo ricorso col quale, premesso di non aver mai ricevuto la notifica di 13 cartelle esattoriali riferite al mancato pagamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti per gli anni dal 1996 al 2008, proponeva opposizione avverso il relativo estratto di ruolo e chiedeva dichiararsi prescritte le corrispondenti voci di debito.

A fondamento della sentenza la Corte d’appello riteneva che, come affermato dalle sentenza delle Sezioni Unite n. 19704 del 2015, l’opposizione dell’estratto di ruolo è ammissibile allorchè il debitore non è a conoscenza dell’esistenza delle pretese contributive formulate nei suoi confronti a causa della mancata o invalida notificazione delle cartelle esattoriali; mentre nel caso di specie l’ente impositore e l’agente della riscossione avevano documentalmente comprovato l’infondatezza del presupposto per esercitare l’opposizione all’estratto di ruolo depositando copia delle cartelle tutte regolarmente notificate al debitore; le quali una volta non opposte nei termini erano divenute irretrattabili D.Lgs. n. 46 del 1999 ex art. 24. L’Agente per la riscossione aveva pure dimostrato l’avvenuta interruzione dei termini quinquennali di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle non opposte; talchè l’appello proposto da S.G. risultava del tutto infondato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.G. al quale si è opposto l’INPS con controricorso; Agenzia Riscossione Spa è rimasta intimata.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- con il primo motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 390, art. 7, come modificato dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quater, convertito nella L. n. 31 del 2008, dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; in quanto in base alla norme di legge indicate la notifica a mezzo posta, eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa del destinatario, non può considerarsi perfezionata dopo l’entrata in vigore della L. n. 31 del 2008, senza l’ulteriore adempimento della spedizione, allo stesso destinatario dell’atto, della lettera raccomandata con cui l’agente postale informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo pur abilitato a riceverlo. Pertanto relativamente alle quattro cartelle notificate successivamente all’entrata in vigore della legge numero 31/2008 il procedimento notificatorio non poteva ritenersi perfezionato. Per la cartella n. (OMISSIS) non risultava presente la cosiddetta CAD ovvero la raccomandata con avviso di ricevimento, necessaria quando non sia stato possibile notificare l’atto giudiziario per l’assenza del destinatario o di altre persone idonee al ritiro; per le cartelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) le notifiche andavano ritenute inesistenti stante l’assenza di sottoscrizione del soggetto ricevente.

1.1.- Il motivo va ritenuto inammissibile perchè non è specifico nè autosufficiente (Cass. Cass. nn. 15936/2018; 5001/2018, 29093/2018; 7513/2018; 2271/2017; 17049/2015); la Corte d’appello ha invero accertato che le cartelle in questione fossero state ritualmente notificate; e per contrastare tale affermazione il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre e produrre con il ricorso tutti gli atti relativi alle notifiche delle cartelle; non essendo sufficiente affermare che mancasse la raccomandata informativa in quanto talune di esse non erano state notificate a mani del destinatario. La Corte terrioriale, infatti, non ha sostenuto che la raccomandata informativa non fosse necessaria; ma ha affermato che tutte le cartelle (anche quelle notificate non a mani del destinatario, quindi), fossero state regolarmente e ritualmente notificate.

2.- Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, del D.Lgs. n. 46 del 1999, dell’art. 1334 c.c., dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla mancata dichiarazione della prescrizione della contribuzione previdenziale in quanto sottratta alla disponibilità delle parti e rilevabile d’ufficio; nel caso di specie, relativamente alle cartelle nn. (OMISSIS) – (OMISSIS), le intimazioni di pagamento erano intervenute in data 15 aprile 2009, ovvero quando la prescrizione era già maturata.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile perchè non autosufficiente; la Corte d’appello ha affermato che la prescrizione quinquennale fosse stata validamente interrotta. Il ricorrente per inficiare l’affermazione della Corte avrebbe dovuto riportare negli esatti termini tutte le difese svolte dall’Agente della Riscossione sul punto producendo e riproducendo gli atti di intimazione notificati allo scopo di dimostrare in base agli atti che la Corte territoriale avrebbe errato ad affermare che la prescrizione fosse stata validamente interrotta.

3.-. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell’INPS. Nulla spese per Agenzia Riscossione Spa. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’INPS in Euro 3500,00 per compensi, oltre ad 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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