Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9836 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al RGN 16241/2007 avente ad oggetto “diritti

reali” proposto da:

S.O., B.M., S.C., elettivamente domiciliati

in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato

PICCINI BARBARA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato COTTIN ALDO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.A., FA.GA., FA.GI., F.F.,

C.M., F.L., F.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato

MERLINI MARCO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BOSCO FERDINANDO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1932/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.O., B.M., S.C. impugnano la sentenza n. 1932/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/12/2006.

Resistono con controricorso gli intimati.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile per mancanza o inidoneità dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c.. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

All’udienza fissata per la Camera di consiglio, il Procuratore Generale ha concluso concordando con le conclusioni del consigliere relatore.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto “ratione temporis” (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c., (inserito dall’art. 6, del citato D.Lgs.) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

L’impugnazione in esame, pur deducendo nei motivi cui è affidata, violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali non contiene la formulazione di alcun quesito di diritto, che deve essere esplicita, non potendosi essa ricavare dal contesto dal contesto del mezzo di impugnazione (Cass. SU 2007 n. 7258).

In linea generale deve evidenziarsi che costituisce un dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della S.C. che la previsione dell’indispensabilità, a pena di inammissibilità, della individuazione dei quesiti di diritto e dell’enucleazione della chiara indicazione del “fatto controverso” per i vizi di motivazione imposti dal nuovo art. 366 bis c.p.c., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità, risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuta il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con più ampia valenza, di estrapolare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione (costituente ‘”asse portante” della legge delega presupposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità (in questi termini v., ex multis, S.U. sent. nn. 14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, S.U., n. 26020/2008 e ordinanza, sez. 1^, n. 20409/2008).

Quanto ai requisiti ed alle caratteristiche del quesito, che deve necessariamente essere presente nel ricorso con riferimento a ciascun motivo (Cass. SU 2007 n. 36), ulteriormente è stato precisato che il quesito deve essere:

– esplicito (SU 2007 n. 7258; SU 2007 n. 23732; SU 2008 n. 4646) e non implicito;

– specifico, e cioè riferibile alla fattispecie e non generico (SU 2007 n. 36, SU 2008 n. 6420 e 8466);

– conferente, attinente cioè al decisum impugnato e rilevante rispetto all’impugnazione (SU 2007 n. 14235);

In sintesi il principio di diritto deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame. Da ciò discende che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello ne quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione da giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto, od, infine, sia formulato in modo dei tutto generico.

Il ricorso non risponde agli indicati requisiti.

La memoria depositata non. aggiunge ulteriori argomenti a quelli già esaminati, limitandosi a sostenere che il “motivo sia formulato in modo chiaro ed appropriato, così da consentire ampiamente alla Suprema Corte di poter pronunciare il relativo principio di diritto e decidere il merito senza rinvio”. Fa seguito una ulteriore illustrazione del motivo con il quale si deduce violazione di legge (dell’art. 1032 c.c.).

Quanto esposto non supera le considerazioni già svolte e che si richiamano, dovendosi ulteriormente osservare che, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (cfr. ordinanza n. 17246/2008 e ordinanza n. 22390/2008), il ricorso per cassazione privo della formulazione dei quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., non può essere successivamente integrato, ancorchè non sia scaduto il termine per l’impugnazione, ostandovi il principio della consumazione dell’impugnazione con la presentazione del primo ricorso.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA