Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9836 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. III, 14/04/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 14/04/2021), n.9836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35149/19 proposto da:

-) A.M., elettivamente domiciliato a Roma, via Emilio Faà

di Bruno n. 15, difeso dall’avvocato Marta Di Tullio, in virtù di

procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta 20.5.2019

n. 324;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.M., cittadino pakistano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese in quanto sospettato di essere complice di tre persone appartenenti ad un gruppo terroristico ed arrestate per omicidio.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento A.M. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, che la rigettò con ordinanza 4.9.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Caltanissetta con sentenza 20.5.2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perchè nella regione di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non potesse essere concessa in quanto “la complessiva inattendibilità del racconto fatto alla commissione territoriale non dà adeguata contezza di uno sradicamento parimenti significativo dal territorio d’origine, tale da profilare una specifica condizione di vulnerabilità nel caso di rientro.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da A.M. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza d’appello lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto da un lato, se avesse avuto dubbi sulla sua attendibilità, convocarlo e porgli domande a chiarimento; e dall’altro avrebbe dovuto acquisire d’ufficio informazioni sia concernenti la esistenza di conflitti armati in Pakistan, sia concernenti la capacità dello Stato di tutelare i cittadini di quel paese.

1.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto:

-) il giudizio di inattendibilità formulato dalla Corte d’appello è ampiamente motivato;

-) la ritenuta inattendibilità del richiedente esonerava la Corte d’appello da qualsiasi approfondimento istruttorio con riferimento alla domanda di asilo e a quella di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, a) e b).

2. Col secondo motivo il ricorrente torna a prospettare la violazione, da parte della Corte d’appello, del dovere di cooperazione istruttoria. Sostiene che era onere della Corte d’appello acquisire informazioni sul paese d’origine del richiedente in particolare per stabilire se in esso sussistesse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

2.1. Anche questo motivo è manifestamente infondato.

La Corte d’appello infatti ha adeguatamente motivato l’affermazione secondo cui nella regione di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di conflitto armato, citando fonti attendibili ed aggiornate.

3. Col terzo motivo il ricorrente censura il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Dopo una ampia premessa sui principi che presiedono alla concessione della protezione umanitaria, il ricorrente sostiene (pagina 10-11 del ricorso) che la Corte d’appello avrebbe compiuto in modo incompleto il giudizio di comparazione tra la situazione del paese d’origine e la situazione raggiunta dal richiedente in Italia.

In particolare, secondo il ricorrente la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere indimostrata una condizione di vulnerabilità in capo all’odierno ricorrente.

Questa condizione di vulnerabilità invece si sarebbe dovuta ritenere sussistente, perchè a causa della raggiunta integrazione in Italia, il rimpatrio impedirebbe l’odierno ricorrente “di esplicare in (OMISSIS) nemmeno la minima parte di quanto il richiedente ha raggiunto in Italia”. Da ciò il ricorrente tra la conclusione che il suo rimpatrio “comporterebbe la compressione di quel diritti che solo oggi in Italia gli consenta di vivere con dignità”.

3.1. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello, dopo avere riconosciuto che il richiedente aveva raggiunto un “significativo radicamento” in Italia, ha tuttavia ritenuto che la sua inattendibilità non consentiva di ritenere sussistente una situazione di vulnerabilità derivante dallo sradicamento dal suo Paese. Questa affermazione non è conforme a diritto.

Come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (secondo la disciplina applicabile ratione temporis), può fondarsi tanto su circostanze soggettive (condizioni di salute, età, insuperati traumi psichici), quanto su circostanze oggettive dipendenti dal luogo di provenienza del richiedente.

Le circostanze oggettive che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in particolare, consistono nel concreto rischio che, in caso di rimpatrio, il richiedente possa subire gravi violazioni dei propri diritti fondamentali della persona (ad esempio vita, salute, libertà personale). Ed il rischio di violazione dei diritti umani impedisce il rimpatrio di qualunque persona: sincera o mendace, attendibile od inattendibile.

Da ciò consegue che la ritenuta inattendibilità del richiedente non esonera il giudicante dall’onere di accertare comunque – e farlo d’ufficio – se nel Paese e nella regione di sua provenienza sussistano sistematiche violazioni dei diritti fondamentali della persona, tali da esporre quella particolare persona al rischio di una grave violazione dei suddetti diritti.

Ha errato, pertanto, la Corte d’appello, nel ritenere che l’inattendibilità del richiedente fosse di per sè ostativa all’accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Infatti, per quanto detto, le suddette ragioni di vulnerabilità non necessariamente sarebbero dovute emergere dal vissuto personale del richiedente, ma sarebbero potute discendere altresì dal contesto sociale, politico ed economico del Paese di sua provenienza.

Pertanto la Corte d’appello, una volta esclusa la sussistenza di ragioni soggettive giustificatrici del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non avrebbe potuto arrestare la propria indagine, ma avrebbe dovuto accertare d’ufficio, avvalendosi di fonti attendibili ed aggiornate, se il contesto di provenienza del richiedente fosse o meno tale da esporlo ad una grave violazione dei diritti fondamentali della persona in caso di rimpatrio.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, affinchè proceda al suddetto accertamento officioso, con limitato riferimento all’esame della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta i primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo;

(-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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