Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9836 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9836 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 18464-2013 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA 04739330829 – Agente della
Riscossione per la Provincia di Agrigento in persona del Direttore
Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO
MAGNO 1, presso lo Studio PIERGROSSI BIANCHINI
EVERSHEDS (presso l’avvocato FRANCESCO MANZULLO),
rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO CATUARA, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
LAURICELLA CALOGERO nella qualità di legale rappresentante
pro-tempore del Consorzio Natural Fruit Sri;
– intimato –

Data pubblicazione: 13/05/2015

avverso la sentenza n. 20/2013 del TRIBUNALE di AGRIGENTO Sezione Distaccata di LEGATA del 7.1.2013, depositata il 18/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<<1.- Con la decisione ora impugnata il Tribunale di Agrigento — sezione distaccata di Licata ha accolto l'opposizione proposta da Calogero Lauricella avverso una cartella di pagamento notificatagli dall'Agente della Riscossione per la provincia di Agrigento, Serit Sicilia S.p.A., oggi Riscossione Sicilia S.P.A. Il Tribunale ha ritenuto che, pur essendo stata regolarmente notificata la cartella esattoriale, non fosse stata fornita la prova della notificazione degli atti presupposti, vale a dire dei verbali di accertamento delle violazioni che hanno dato luogo alle sanzioni amministrative di cui alla detta cartella. Ha perciò dichiarato <> ed ha condannato la Serit Sicilia
s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore dell’opponente.
Il ricorso per cassazione è svolto con tre motivi. L’intimato non si
difende.
2.– Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle
norme di diritto in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per errata
qualificazione dell’azione come opposizione agli atti esecutivi piuttosto
che come opposizione all’esecuzione.
La ricorrente sostiene che lo stesso opponente avrebbe qualificato la
propria azione come opposizione all’esecuzione e che avrebbe eccepito
fatti estintivi del titolo, sopravvenuti alla sua formazione, nonché
l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo <>. Inoltre, il giudice avrebbe dichiarato
priva di effetti giuridici la cartella impugnata per <>, quindi per un motivo che rientra nell’opposizione
ex art. 615 cod. proc. civ.
2.1.- Il motivo è manifestamente infondato.

dell’opponente, va dato atto che, pur in presenza di diversi motivi, il
Tribunale, ha espressamente premesso che risultavano denunziati vizi
formali dell’atto impugnato e che perciò il corrispondente motivo di
opposizione era <>. Ha
quindi accolto tale motivo, che riguardava la mancata notificazione,
sostenuta dall’opponente, degli atti prodromici rispetto alla cartella di
pagamento impugnata. In proposito, il Tribunale ha affermato che la
Serit Sicilia S.P.A. non aveva fornito la prova che ne fosse stata fatta
adeguata notificazione.
Non vi è dubbio che tale ratio decidendi sia del tutto coerente con la
premessa circa la qualificazione dell’azione in termini di opposizione
agli atti esecutivi, pur se incongruente —ma non determinante- risulta il
prosieguo della motivazione della sentenza, laddove il Tribunale si
sofferma sulla (diversa e non pertinente) questione della caducazione
del titolo esecutivo nel corso del processo d’esecuzione.
In conclusione, è corretta la qualificazione in termini di opposizione
agli atti esecutivi dell’unico motivo di opposizione esaminato ed
accolto dal Tribunale, poiché riguardante la notificazione degli atti
presupposti rispetto alla cartella di pagamento, che perciò è risultata
affetta da un vizio formale e dichiarata inefficace.
Si propone il rigetto del primo motivo di ricorso.
3.- I motivi secondo e terzo sono inammissibili poiché proposti per
motivazione insufficiente, quindi con riferimento alla norma dell’art.
Ric. 2013 n. 18464 sez. M3 – ud. 16-04-2015
-3-

Premesso che non rileva la qualificazione attribuita all’azione da parte

360 n. 5 cod. proc. civ. non applicabile al caso di specie. Dal momento
che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 18 gennaio 2013 si
applica il testo dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ., come sostituito
dall’art.54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, convertito nella
legge n. 134 del 2012, che consente esclusivamente la censura di

oggetto di discussione tra le parti>>; censura, quest’ultima, diversa da
quelle avanzate con i motivi in esame.
In conclusione, si propone che il ricorso sia rigettato.>>.
La relazione è stata comunicata e notificata come per legge.

Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché l’intimato non si è
difeso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà
atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.

Rie. 2013 n. 18464 sez. M3 – ud. 16-04-2015
-4-

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