Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9835 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –

Dott. PETITTI Stefano – Consiglie – –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consiglie – –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al RGN 7858-2007 avente ad oggetto “sanzioni

amministrative” proposto da:

D.D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A SERPIERI

8, presso lo studio dell’avvocato BOVE VINCENZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PARENTE ARTURO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE COLLI A VOLTURNO;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di CASTEL SAN VINCENZO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

e’ presente il P.G. in persona del Dr. FEDERICO SORRENTINO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente impugna il provvedimento su indicato, col quale veniva respinta la sua opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada.

Il giudice di pace, alla prima udienza, non essendo comparso l’opponente, convalidava l’ordinanza prefettizia, motivando con esclusivo riferimento all’ingiustificata assenza del ricorrente.

Parte ricorrente articola due motivi di ricorso, deducendo con motivo assorbente la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 235, non avendo il Giudice di Pace fornito alcuna motivazione in ordine alla non evidente illegittimita’ del provvedimento impugnato.

Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il ricorso appare manifestamente fondato.

Occorre osservare, in primo luogo, che il provvedimento in questione e’ ricorribile per cassazione, non essendo a tal fine applicabile, ratione temporis, la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che ne ha previsto l’appellabilita’ con riferimento “alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il decreto legislativo in questione e’ stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed e’ entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006).

Il Giudice di Pace ha convalidato il provvedimento opposto, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, senza fornire idonea motivazione in ordine alla non evidente illegittimita’ del provvedimento impugnato.

Il giudice di pace, alla prima udienza, non essendo comparso l’opponente, convalidava l’ordinanza prefettizia, motivando con esclusivo riferimento all’ingiustificata assenza del ricorrente.

Esattamente parte ricorrente denunzia la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, per avere il giudice a quo adottato l’ordinanza di convalida senza adeguatamente motivare la ritenuta non evidente illegittimita’ del provvedimento impugnato.

Come e’ noto, le sentenze della Corte costituzionale nn. 534 del 1990 e 507 del 1995 hanno dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, rispettivamente, nelle parti in cui prevedeva che il giudice, in caso di mancata comparizione dell’opponente o del suo procuratore alla prima udienza, in assenza di comunicato legittimo impedimento, fosse tenuto a convalidare il provvedimento opposto anche quando la sua illegittimita’ risultasse dalla documentazione allegata al ricorso ed anche quando l’Amministrazione accertante l’illecito od irrogante la sanzione avesse omesso il deposito dei documenti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2.

A seguito di tali pronunce, questa Corte ha gia’ evidenziato che, in tema d’opposizione ex L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, ai verbali di contestazione od alle ordinanze-ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative l’ordinanza di convalida del provvedimento opposto deve, a pena di nullita’, contenere, oltre alla menzione della mancata comparizione dell’opponente o del suo procuratore alla prima udienza, anche l’indicazione, almeno implicita, dell’avvenuto deposito dei documenti prescritti dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, nonche’ la motivazione in ordine alla infondatezza dell’opposizione alla stregua dell’esame di tali documenti, oltreche’ di quelli eventualmente depositati dall’opponente.

Occorre considerare ancora che, una volta attestato detto momento valutativo nell’ordinanza di convalida, e’ precluso sindacarne la persuasivita’, cosi’ sotto il profilo della completezza come sotto quello dell’esattezza, poiche’ il ricorso per cassazione, quale delineato dalla L. n. 689 del 1981, e’ uno strumento specifico ed eccezionale di censura d’un atto non decisorio di definizione del processo. Conseguentemente l’illegittimita’ di tale provvedimento puo’ essere dedotta limitatamente alla mancanza di quei requisiti che, dopo la richiamata sentenza additiva, vanno ravvisati nella regolarita’ delle notifiche del decreto di fissazione dell’udienza, nell’inesistenza del legittimo impedimento a comparire e nella valutazione del difetto di riscontri documentali alla fondatezza dell’opposizione. Il relativo procedimento, infatti, e’ giudizio civile improntato al principio dispositivo, che riserva all’interesse del privato la scelta se coltivarlo e proseguirlo o meno con la conseguente rilevanza della scelta di non presentarsi al giudice, mentre la sua impugnazione introduce un controllo di mera legittimita’, insuscettibile d’estensione alla fondatezza della pronuncia, negativa o positiva, sulla responsabilita’ dell’opponente quale desumibile dalla documentazione agli atti.

Va, pertanto, ribadito, che – non potendosi pretermettere di considerare la ratio della norma, intesa alla sollecita definizione di quei procedimenti in ordine all’esito dei quali la stessa parte attrice, ingiustificatamente astenendosi dall’attivita’ d’impulso che le e’ propria, abbia formalmente dimostrato la propria carenza d’effettivo interesse – l’ordinanza ex L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, con la quale il giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizione alla prima udienza dell’opponente che non abbia fatto pervenire tempestiva notizia di legittimo impedimento, e’ sufficientemente motivata ove il giudice dia atto d’aver valutato la documentazione hinc et inde prodotta e d’averne tratto il convincimento della non manifesta illegittimita’ del provvedimento stesso in relazione alle censure mosse dall’opponente, senza necessita’ di dettagliato riferimento e di specifica puntuale disamina in ordine a ciascuna delle censure stesse. Una diversa conclusione finirebbe per frustrare l’evidenziata ratio della norma con un dispendio d’attivita’ giurisdizionale superflua, atteso l’apparente disinteresse della parte, con negativi riflessi anche sulla durata del singolo procedimento e sui tempi di trattazione degli altri procedimenti che siano stati, invece, correttamente coltivati.

Nel senso indicato si sono pronunziate, esplicitamente, Cass. 2007 n. 6415, Cass. 2007 n. 1255; Cass. 26.4.05 n. 8681, 11.5.01 n. 6549 e 2.2.98 n. 1003.

Nel caso in esame, il giudice a quo si e’ limitato a far riferimento all’assenza del ricorrente e non ha fatto riferimento ulteriore a nessuno degli elementi indicati, sicche’ manca ogni indicazione motiva in ordine al necessario momento valutativo dei motivi di opposizione con riferimento agli atti.

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui e’ anche demandato, ex art. 385 c.p.c. di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Castel San Vincenzo), che decidera’ anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

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