Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9835 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9835 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 18248-2013 proposto da:
LO PRE1 E FORTUNATO LPRFTN45E06E834C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 7, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIA FEDERICO, rappresentato e difeso dall’avvocato
CLAUDIO DEFILIPPI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CORDARA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
RODI 32, presso lo studio dell’avvocato LUCIO LAURITA LONGO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO
MARINE i Il giusta procura a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 438/2013 della CORTE DTAPPFELO di
TORINO del 15/02/2013, depositata il 05/03/2013;

Data pubblicazione: 13/05/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
udito l’Avvocato Laurita Longo Lucio difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

<<1.- Con la decisione ora impugnata la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato inammissibile il primo motivo (per violazione dell'art. 342 cod. proc. dv.) ed ha rigettato il secondo motivo dell'appello proposto da Fortunato Lo Prete nei confronti di Francesco Cordara avverso la sentenza del Tribunale di Asti depositata il 28 settembre 2009 (con la quale era stata rigettata l'opposizione avanzata dal Lo Prete contro il decreto ingiuntivo emesso su istanza del Cordara per spese anticipate dal creditore procedente per € 3.016,20 e per spese legali per € 3000,00 relative al processo esecutivo per obblighi di fare ed alla fase monitoria). Il ricorso per cassazione è svolto con due motivi. L'intimato si difende con controricorso. 2.- Col primo motivo si denuncia <>.
Il motivo è inammissibile, per come eccepito dal resistente.
Ed invero, non solo non riguarda una questione di fatto (cfr., tra le
altre, Cass. S.U. n. 10313/06, circa la riconducibilità al vizio di
motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. soltanto delle questioni
fattuali, e non anche di quelle inerenti l’interpretazione e l’applicazione
delle norme, anche processuali, o comunque delle questioni in diritto),
Ric. 2013 n. 18248 sez. M3 – ud. 16-04-2015
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Premesso in fatto.

ma è altresì proposto con riferimento alla norma dell’art. 360 n. 5 cod.
proc. civ. nel testo non (più) applicabile al caso di specie. Dal
momento che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 5 marzo 2013
si applica l’art. 360 n.5 cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 54,
comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134

circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti>›; censura, quest’ultima, diversa da quella avanzata con il
motivo in esame.
3.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa
applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., al fine di censurare il capo di
condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che la Corte
d’Appello ha fatto applicazione del principio della soccombenza,
condannando l’appellante soccombente al pagamento delle spese del
giudizio di gravame in favore dell’appellato vittorioso.
In conclusione, si propone che il ricorso sia rigettato.>>.
La relazione è stata comunicata e notificata come per legge.
Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Ric. 2013 n. 18248 sez. M3 – ud. 16-04-2015
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del 2012, che consente esclusivamente la censura di <

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