Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9835 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 04/05/2011), n.9835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Frattamaggiore, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla Via della Balduina n. 120/5, presso lo

studio dell’avv. Ferruccio Auietta, rapp.to e difeso dall’avv.

DAMIANO Francesco, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 100/2009/33 depositata il 24/4/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 23/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa dal Comune di Frattamaggiore contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Napoli n. 168/39/2007 che aveva accolto il ricorso del Comune avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) registro. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 77, nonchè vizio motivazionale. La CTR avrebbe erroneamente affermato la legittimità dell’avviso nonostante la sentenza di 1^ grado, in base alla quale veniva richiesta la tassazione, fosse stata riformata in secondo grado anteriormente alla data di emissione dell’avviso di liquidazione.

La censura è infondata. Questa Corte, aderendo ad un consolidato indirizzo (Sentenza n. 9773 del 14/04/2008; Sentenza n. 12757 del 29/05/2006; Sentenza n. 12551 del 15/10/2001; Sentenza 1/8/1996 n. 6952), rileva che la sentenza che, anche parzialmente, definisce il giudizio è soggetta a tassazione, ancorchè non passata in giudicato, in quanto impugnata od ancora impugnabile; sicchè, l’ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione dell’imposta, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, suoi propri, vale a dire inerenti all’atto in sè, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell’imposizione. La riforma, totale o parziale, della sentenza assoggettata ad imposta nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, non incide sul predetto avviso di liquidazione, ma integra un autonomo titolo per l’esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell’imposta medesima. In particolare, il diritto al rimborso non può esser fatto valere nel giudizio eventualmente instaurato avverso l’avviso di liquidazione fondato sulla sentenza riformata – che resta rigorosamente circoscritto, relativamente alle parti, alla causa petendi ed al petitum, al rapporto tributario che ne costituisce l’oggetto – ma può e deve esserlo nelle forme e nei termini prefigurati dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, anche al fine di consentire all’ufficio competente di verificarne, alla luce degli eventi sopravvenuti, la consistenza. Soltanto un provvedimento positivo su un’istanza di rimborso sarebbe idoneo, in ipotesi, ad incidere nel giudizio instaurato avverso il predetto avviso di liquidazione, fino a determinare, eventualmente, la cessazione della materia del contendere: effetto, questo, che non può mai conseguire alla riforma della sentenza assoggettata ad imposta, in quanto, come già detto, il provvedimento giurisdizionale di riforma, quale autonomo e distinto titolo per l’eventuale esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso, non incide, ex se, sulla legittimità e/o sulla fondatezza della pretesa tributaria fatta valere con l’avviso di liquidazione fondato sulla sentenza riformata.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA