Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9834 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. I, 26/05/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 26/05/2020), n.9834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8265/2019 proposto da:

N.V.E., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso a cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Giuseppina Marciano per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso il decreto n. 1390/2019 del Tribunale di Milano, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del

14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella

camera di consiglio del 13/02/2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis da N.V.E. avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Il Tribunale di Milano, ritenuta la scarsa credibilità del racconto, respingeva la domanda apprezzando altresì l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione.

2. N.V.E. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con due motivi.

3. Il Ministero dell’Interno a mezzo della difesa erariale ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al dichiarato fine dell’eventuale sua partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, nato in (OMISSIS), di religione cristiana, appartenente al gruppo etnico Igbo, nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver lasciato il 27 marzo 2016 il proprio Paese per curare il nipote, figlio della sorella, gravemente malato, nel rispetto della volontà della congiunta, morta di parto, e che giunto in Libia il nipote lì moriva e veniva sepolto il 10 maggio 2016.

Raggiunto da una telefonata del padre del bambino che lo minacciava di morte nel caso in cui non fosse ritornato con il figlio vivo, non avendo più familiari in Nigeria, ove non poteva più rientrare per le minacce subite, il ricorrente dichiarava di aver proseguito per l’Italia dove giungeva nel maggio del 2016.

2. Sulla indicata premessa il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo in punto di riconoscimento della protezione sussidiaria in ordine alla effettiva situazione sociale, politica ed economica della Nigeria e sulla sua pericolosità (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La giurisprudenza di legittimità, con interpretazione convenzionalmente orientata, prevede che la protezione sussidiaria possa essere concessa in caso di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, senza che il richiedente debba fornire la prova di esserne interessato in modo specifico, quando il livello di violenza indiscriminata di un conflitto armato in corso sia tale da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga al rischio di subire gli effetti della minaccia anche per la sua sola presenza sul territorio.

Il Tribunale non avrebbe svolto un accertamento attuale ed approfondito sulla situazione in Nigeria limitandosi a riportare informazioni relative all’anno 2017.

I giudici di merito non avrebbero tenuto conto della consultazione del sito “Viaggiare sicuri” del Ministero degli Affari Esteri che, aggiornato al 7 marzo 2018, riferisce di una situazione di generale precaria insicurezza che investe l’intera Nigeria con raccomandazione di limitare i viaggi allo stretto necessario, avendo la polizia nigeriana segnalato l’incremento di violenze legate a rituali sacrificali.

Il rapporto annuale di Amnesty International 2017-2018 avrebbe rappresentato situazioni preoccupanti soprattutto per le donne.

2.1.1. Il motivo è infondato.

La censura riguarda la mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) su cui invece il Tribunale ha motivato in modo argomentato scrutinando fonti dotate di ufficialità ed aggiornate.

Inoltre il motivo là dove fa valere a sostegno della bontà della svolta critica la nota del sito “Viaggiare sicuri” del 07.03.2018 che è anteriore alla decisione impugnata, del novembre del 2018, e viene dedotta in ricorso a sostegno dell’impugnazione, incorre in una inammissibilità per difetto di autosufficienza.

Il ricorrente non deduce nel giudizio di legittimità la tempestività del rilievo nella fase di merito e, ancora, per mancanza di decisività dell’informazione che si vuole omessa nella valutazione del Tribunale.

Resta poi ed in ogni caso fermo il principio per il quale, “nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., n. 3, (ex multis: Cass. n. 18464 del 12/07/2018).

2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Il Tribunale avrebbe omesso di apprezzare la situazione oggettiva della Nigeria, interessata da gravi episodi di violenza indiscriminata in numerose aree e regioni ed il controllo di gruppi terroristici e di persecuzione nei confronti di cittadini di fede cristiana.

I giudici avrebbero mancato di valutare i documenti prodotti dalla difesa per comparare la situazione individuale del ricorrente con quella vissuta prima della partenza ed alla quale si sarebbe trovato esposto in caso di rimpatrio, spettando al giudice l’accertamento delle situazione da porre in bilanciamento nell’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

2.2.1. Il motivo è infondato.

Il Tribunale dopo aver premesso che l’esistenza nel paese di origine del richiedente protezione di ragioni di povertà ed insicurezza sociale deve avvenire, nella valutazione della protezione umanitaria, con specifico riferimento alla singolarità della posizione del primo previa valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare dello stesso, ha poi escluso l’esistenza dei presupposti applicativi della misura scrutinando debitamente la posizione del ricorrente nel paese di origine e quella raggiunta in Italia, nell’osservanza dei principi affermati da questa Corte (sulla comparazione delle situazioni: Cass. 4455/2018 che ha trovato conferma, da ultimo, in Cass. SU n. 29459 del 13/11/2019; sul carattere individuale dell’apprezzamento, tra le altre: Cass. n. 9304 del 03/04/2019).

3. Il ricorso è pertanto infondato.

Nulla sulle spese nella irritualità della costituzione del Ministero dell’Interno.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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