Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9834 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –

Dott. PETITTI Stefano – Consiglie – –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consiglie – –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al RGN 821-2007 avente ad oggetto “sanzioni

amministrative” proposto da:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1026/2005 del GIUDICE DI PACE di POTENZA,

depositata il 12/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.

SORRENTINO FEDERICO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente impugna il provvedimento su indicato, col quale veniva accolta l’opposizione proposta dall’odierno intimato avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) del 23 gennaio 2005, col quale la Polizia stradale di Potenza accertava a suo carico la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, accertamento effettuato tramite apparecchiatura elettronica.

Il Giudice di Pace riteneva l’apparecchiatura non idonea ad effettuare in modo chiaro e accettabile la misurazione di velocita’ dei veicoli, poiche’ non sottoposta alla necessaria periodica verifica e taratura. Riteneva assorbiti gli altri motivi di ricorso.

Parte ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991, art. 45 e art. 142 C.d.S., comma 6 nonche’ degli artt. 192 e 345 relativo reg. esec..

Nessuna attivita’ in questa sede ha svolto l’intimato.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso. Il ricorso va dichiarato inammissibile non essendo stato depositato l’avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta. Sicche’ non vi e’ prova della regolare effettuazione della notifica del ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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