Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9834 del 19/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Ernesto – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8577-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

ASSOCIAZIONE ASSORI ONLUS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 09/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/03/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RITA SANLORENZO udito l’Avvocato.

Fatto

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, nei confronti dell’Associazione AS.SO.RI. ONLUS, avverso la decisione di primo grado, favorevole alla contribuente, la quale aveva impugnato gli avvisi di accertamento per IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni, relativamente agli anni d’imposta 1998, 1999, 2000 e 2001, notificati dall’Ufficio a seguito di disconoscimento della qualità di ente non commerciale;

che il Giudice di appello, per quanto qui d’interesse, ha confermato la decisione della CTP, sussistendo i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, avuto riguardo alle previsioni di cui all’art. 3 dello Statuto, in quanto l’Associazione è iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ed ha svolto la propria attività senza fini di lucro, nonchè essendo stati notificati alla contribuente gli avvisi di accertamento, in data 2/12/2004, prima dello scadere del sessantesimo giorno dal rilascio di copia dei verbali di contestazione da parte dell’Ufficio impositore, avvenuto in data 9/11/2004, in palese violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, (Statuto del Contribuente);

che l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, affidandosi ad un motivo, illustrato con memoria, mentre la contribuente non ha svolto attività difensiva;

che il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 24, giacchè il Giudice di appello non avrebbe considerato che la impugnazione degli avvisi di accertamento si basava soltanto sulla dedotta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12difettando di specificità la ulteriore censura, contenuta nel ricorso introduttivo della contribuente, concernente la “palese violazione delle norme vigenti in materia di ONLUS e di IVA”, non essendo dato comprendere il vizio dedotto dalla contribuente e non dovendo il giudicante pronunciarsi al riguardo;

che, in ogni caso, secondo l’Agenzia ricorrente, la notifica dell’avviso di accertamento prima dello scadere del termine di 60 giorni previsto dalla richiamata disposizione, contrariamente a quanto affermato nella impugnata sentenza, non è causa di nullità, attesa la natura vincolata dell’atto rispetto al verbale di constatazione sul quale si fonda e la mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso;

che il ricorso, il quale investe entrambe le ratio decidendi, è infondato sussistendo il vizio del mancato rispetto del termine prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12 profilo impugnatorio che va esaminato prioritariamente in quanto di per sè sufficiente a giustificare la decisione;

che la questione, sottoposta all’esame delle Sezioni Unite, è stata risolta con la sentenza n. 18184/2013, la quale afferma il seguente principio di diritto: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativi dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio ” (cfr. anche Cass. n. 13934/2011);

che, nel caso di specie, poichè il termine perentorio in oggetto deve intercorrere tra il rilascio e consegna del processo verbale di constatazione e l’emanazione dell’atto impositivo, come accertato in fatto dal giudice di merito, la declaratoria di nullità degli avvisi di accertamento è corretta, non essendo contestate le date dell’uno e dell’altro adempimento, nè essendo dimostrata la ricorrenza del requisito dell’urgenza;

che non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva;

che non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, in quanto risulta soccombente una amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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