Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9834 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. III, 14/04/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 14/04/2021), n.9834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34677/19 proposto da:

-) O.L., elettivamente domiciliata a Roma, v.le Angelico

38, difesa dall’avvocato Roberto Maiorana, in virtù di procura

speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia 8.7.2019 n. 388;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.L. ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la corte d’appello di Perugia, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato tutte le sue domande volte alla concessione della protezione internazionale.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo è manifestamente inammissibile a causa della totale mancanza, nel ricorso, della sommaria esposizione dei fatti di causa, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 3.

La sentenza impugnata, infatti, è stata pronunciata in sede di rinvio, e il ricorrente così illustra lo svolgimento del processo: “l’appello veniva originariamente proposto con atto di citazione notificato in data 2 aprile 2016 e successivamente rimaneva oggetto di giudizio di rinvio, sempre dinanzi la corte d’appello di Perugia alla quale venivano proposti i seguenti motivi di impugnazione inerenti la erroneità della ordinanza del tribunale che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio di primo grado per mancata comparizione della ricorrente”.

Il ricorso è dunque inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3 perchè non consente di stabilire nè per quali ragioni la ricorrente abbia chiesto la protezione internazionale; prospettato; quale sia stato l’esito del primo grado di giudizio; quali i motivi del primo appello; quali i motivi della cassazione della prima sentenza d’appello.

3. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La circostanza che la ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titol di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 -01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione:

dichiara inammissibile il ricorso punto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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