Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9834 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9834 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 18226-2013 proposto da:
DE VINCENTI MICHELE DVNMHL57C15D184R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SANTA CATERINA DA SIENA, 46,
presso lo studio dell’avvocato BARBARA NIGI, che lo rappresenta e
difende unitamente all tav-vocato GIUSEPPE GRECO giusta procura
speciale a mirgine del ricorso;
– ricorrente nonché contro
EQUITALIA NORD SPA;
– intimati contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI 97099470581, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

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Data pubblicazione: 13/05/2015

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presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– resistente awer-s

cucina—n-1941/2012_ della CORTE-WP-PELLO–cli-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.
Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<<1.- Con la decisione ora impugnata la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello principale e l'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Padova pubblicata il 18 aprile 2006, poiché, essendo stata pronunciata in un giudizio di opposizione all'esecuzione, trattasi di sentenza non impugnabile ai sensi dell'art. 616, ultimo inciso, c.p.c., nel testo risultante dopo la modifica apportata dalla legge n. 52 del 2006 e prima dell'abrogazione ad opera della legge n. 69 del 2009. Il ricorso per cassazione è svolto con un solo motivo. Gli intimati non si difendono. 2.- Il ricorrente, già appellante incidentale, deduce <>. Sostiene che si sarebbero dovute considerare come
autonome e diverse, rispetto all’opposizione all’esecuzione proposta da
lui stesso nei confronti del Ministero e dell’Agente della Riscossione, la

ripetizione, in forza del titolo esecutivo opposto e la domanda
subordinata di dichiarare come non dovuta la somma di Euro
52.665,00 richiesta a titolo di maggiorazione per ritardato pagamento,
con condanna della società concessionaria alla restituzione.
Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su tali domande, pur avendo
accolto l’opposizione e dichiarato perciò inefficace la cartella di
pagamento impugnata: secondo il ricorrente, avverso la sentenza,
viziata da omessa pronuncia, si sarebbe dovuta ammettere
l’impugnazione con l’appello, ai sensi dell’art. 323 cod. proc. civ.,
poiché relativo a domande autonome rispetto all’opposizione
all’esecuzione.
2.1.- Questa autonomia comporterebbe, a detta del ricorrente,
l’inapplicabilità dell’art. 616, ult. co ., cod. proc. civ. nel testo
modificato dalla legge n. 52 del 2006, pur essendo stata la sentenza del
Tribunale resa pubblica dopo il 1° marzo 2006, quindi nel periodo di
vigenza della disposizione riformata. Non sarebbe perciò riferibile alle
domande restitutorie, considerate come autonome, l’orientamento
giurisprudenziale formatosi sull’ambito di applicabilità della detta
disposizione. Piuttosto, si dovrebbe estendere al caso in esame
l’orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di
regime itnpugnatorio della sentenza conclusiva di un giudizio di
opposizione all’esecuzione, che si sia pronunciata sulla domanda
riconvenzionale dell’opposto.
Ric. 2013 n. 18226 sez. M3 – ud. 16-04-2015
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domanda di restituzione integrale di quanto pagato, con riserva di

2.2.- Il ricorrente aggiunge che l’autonomia della domanda di
restituzione sarebbe riscontrata dal fatto che non costituisce necessaria
integrazione del petiturn in sede di opposizione all’esecuzione e che è
suscettibile di essere proposta anche in un separato ed eventualmente
successivo giudizio ordinario di restituzione dell’indebito. Pertanto,

impugnatorio a seconda che la domanda sia proposta nel giudizio di
opposizione all’esecuzione ovvero separatamente.
3.- Il motivo è infondato.
La Corte d’Appello ha deciso la questione sul regime di impugnazione
della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 616 cod. proc. dv. in modo
conforme alla giurisprudenza di questa Corte, per la quale le sentenze
conclusive in primo grado dei giudizi di opposizione all’esecuzione
pubblicate tra il 1° marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 non sono appellabili
in ragione di quanto disposto dall’art. 616, ult inc., c.p.c., nel testo
introdotto dall’art.14 della legge n. 52 del 2006 (abrogato con l’art. 49,
comma 2°, della legge n. 69 del 2009), quindi sono soltanto ricorribili
per Cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. n. 20392/09, n. 2043/10, ord.
n. 20324/10, nonché, a contrario, Cass. n. 20414/06 ed, ancora,
successivamente, Cass. n. 3688/11 ed altre). Il principio è stato
ribadito, anche ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. da Cass. ord.
n. 17321/11, per la quale «Ai fini dell’individuazione del regime di
impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge
processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le
sentenze che abbiano deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate
prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per
quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio
2009, non è più ammissibile l’appello, in forza dell’ultimo periodo
dell’art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n.
Ric. 2013 n. 18226 sez. M3 – ud. 16-04-2015
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sarebbe incompatibile con gli artt. 3 e 24 Cost. il differente regime

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52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi
dell’art. 111, settimo comma, Cost; le sentenze, infine, in cui il giudizio
di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi
pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili,
essendo stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ., ai

(Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.)>>.
3.1.- Il principio non sembra poter essere messo in discussione nel
caso in cui, in sede di giudizio di opposizione all’esecuzione,
l’opponente abbia richiesto la restituzione di tutto o parte di quanto
versato in esecuzione del titolo del quale abbia invocato (ed ottenuto)
l’annullamento, l’inefficacia o la riforma, sia se la domanda di
restituzione sia stata accolta sia se sia stata rigettata o, come nel
presente giudizio, nemmeno esaminata dal giudice dell’opposizione
all’esecuzione.
A tale fattispecie processuale non si attaglia il principio, richiamato in
ricorso, per il quale la domanda riconvenzionale proposta dall’opposto,
quale convenuto nel giudizio di opposizione all’esecuzione, per la sua
completa autonomia rispetto alla principale, non è soggetta alla regola
d’impugnazione prevista per la decisione dall’art. 616 cod. proc. civ.,
come novellato dall’art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52,
applicabile ratione temporis aIh fattispecie, con la conseguenza che il
capo di sentenza che decide sull’opposizione è ricorribile soltanto per
cassazione, mentre quello che decide sulla domanda riconvenzionale
resta soggetto agli ordinari mezzi di gravame (così, da ultimo, Cass. n.
1031/12, citata in ricorso).
La domanda di restituzione delle somme indebitamente versate non è
domanda autonoma, bensì consequenziale e accessoria rispetto alla
domanda principale di opposizione all’esecuzione. Essa, infatti, ha ad
Ric. 2013 n. 18226 sez. M3 – ud. 16-04-2015
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sensi dell’art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

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oggetto lo stesso credito consacrato nel titolo esecutivo azionato dal
creditore procedente ed opposto dal debitore e la relativa pronuncia, di
accoglimento o di rigetto, consegue, rispettivamente, all’accoglimento
ovvero al rigetto dell’opposizione all’esecuzione.
Sebbene non si tratti di accessorietà necessaria, come nell’ipotesi di

contestualmente all’opposizione avanzata ai sensi dell’art. 615 cod.
proc. civ. comporta che la causa sia unica e che unica ne sia la
disciplina, che deve essere quella che connota la domanda principale,
vale a dire la domanda il cui accoglimento o rigetto costituisce il
presupposto logico-giuridico per l’accoglimento od il rigetto della
domanda cumulata, ma connotata da un rapporto di consequenzialitàdipendenza.
Il principio, già presente nella giurisprudenza meno recente di questa
Corte (cfr. Ca.ss. n. 4930/88), è stato di recente ribadito, proprio con
riferimento alla domanda di restituzione avanzata contestualmente
all’opposizione all’esecuzione, da Cass. n. 25856/13, secondo cui
<> (Nella
specie, è stato ritenuto inammissibile perché fuori termine il ricorso
per cassazione, ancorché in sede di giudizio di opposizione
all’esecuzione l’opponente avesse richiesto ed ottenuto la restituzione
di quanto versato in eccedenza al creditore sulla base del titolo
Ric. 2013 n. 18226 sez. M3 – ud. 16-04-2015
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domanda risarcitoria ex art. 96 cod. proc. civ., la sua proposizione

I

a
,

costituito dalla sentenza di primo grado, poi riformata dalla sentenza
della corte di appello, che rappresentava il titolo giudiziale in forza del
quale era stata promossa, dall’opposto, la procedura esecutiva).
In conclusione, si propone il rigetto del ricorso.>>.
La relazione è stata comunicata e notificata come per legge.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione
poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva; in particolare, il
Ministero, che non ha notificato controricorso, nemmeno è stato
presente alla camera di consiglio, a cui aveva chiesto di partecipare.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a. titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà

Ritenuto in diritto.

atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, il giorno 16 aprile 2015, nella camera di consiglio
della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di cassazione.

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