Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9834 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 04/05/2011), n.9834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Dama s.a.s. di Sanges Maurizio, in persona del legale rapp.te pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 133/2007/46 depositata il 17/9/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 23/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Dama s.a.s. di Sanges Maurizio contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Napoli n. 372/19/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di recupero di credito di imposta 2001-2004.

La CTR riteneva la spettanza dell’agevolazione per incremento occupazionale in quanto “la società ricorrente risulta ubicata nel territorio del Comune di Colleferro, sito nel centro commerciale, zona ricompresa nella delimitazione effettuata in virtù del disposto di cui al D.P.R. n. 217 del 1969, art. 2 e secondo il disposto del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 1”. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR non si sarebbe pronunciata sulla specifica eccezione formulata dall’Ufficio in ordine alla tardività del ricorso introduttivo. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. Ed invero in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza, di provvedere alla integrale trascrizione delle domande e/o eccezioni formulate, al fine di consentire al giudice di legittimità le proprie valutazioni sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, senza ricorrere ad indagini integrative (v. Cass. n. 12992 del 27/05/2010; (Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008) n. 22540 del 20/10/2006).

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che Colleferro ricadesse tra le zone che potevano usufruire del credito di imposta negli anni in questione.

La censura è fondata. La L. n. 448 del 1998, art. 4, comma 3, stabilisce che le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 1998, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, o con quelle per le quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell’11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97)D/4949 del 30 giugno 1997, nonchè nelle aree di crisi di cui al D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 1, comma 1, convenite, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, situate in province nelle quali il tasso di disoccupazione accertato, secondo la predetta definizione allargata ISTAT, sia superiore del 20 per cento alla media. Colleferro non rientra tra le sezioni circoscrizionali interessate – Tivoli (RM), Formia (LT), Sora (FR) e Cassino (FR).

La pronuncia impugnata, ha erroneamente ritenuto spettante l’agevolazione in questione sulla base della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, comma 2, lett. c), che riconosceva il beneficio alle imprese operanti nei comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e della L. 14 maggio 1981, n. 219, e comuni montani; senza tuttavia rilevare che la disposizione in esame – lett. c) è stata abrogata dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 21, comma 1, a decorrere dal 6/6/1999.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla Dama s.a.s. di Sanges Maurizio avverso l’avviso di recupero di credito di imposta 2001-2004.

La natura della controversia, le pregresse incertezze giurisprudenziali e i reiterati mutamenti normativi giustificano la compensazione delle spese del merito e la dichiarazione di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla Dama s.a.s. di Sanges Maurizio avverso l’avviso di recupero di credito di imposta 2001-2004. Compensa tra le parti le spese di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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