Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9833 del 24/04/2010
Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9833
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –
Dott. PETITTI Stefano – Consiglie – –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consiglie – –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso iscritto al RGN 645-2007 avente ad oggetto “sanzioni
amministrative” proposto da:
M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI
24/B, presso lo studio dell’avvocato MAGISTERI ALBERTO, rappresentato
e difeso dall’avvocato CALI’ CARMELO;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA MESSINA – UFF TERRITORIALE GOVERNO MESSINA, in persona del
Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di TAORMINA del 17
ottobre 2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/11/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico.
Fatto
FATTO E DIRITTO
M.I. impugna il provvedimento del Giudice di Pace di Taormina, adottato alla prima udienza del 17 ottobre 2005, col quale veniva convalidato il verbale della Polizia stradale opposto, in assenza dell’opponente e risultando “l’evidente infondatezza dell’opposizione” sulla base della documentazione depositata dall’amministrazione e di quella allegata dall’opponente.
L’opponente lamentava, in relazione alla contestata violazione dell’art. 148 C.d.S., comma 8, accertata con autovelox sull’autostrada Messina-Catania, l’omessa immediata contestazione, l’omessa e insufficiente motivazione, l’inattendibilita’ dello strumento e la mancanza della prova certa, la nullita’ del verbale per omessa segnaletica dei limiti di velocita’.
Parte ricorrente rileva l’omessa o insufficiente motivazione e la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 507 del 1995 e all’uso di un modulo prestampato.
Resiste con controricorso la Prefettura di Messina la quale deduce in primo luogo l’inammissibilita’ del ricorso per la sua tardivita’, essendo stato pubblicato il provvedimento il 17 ottobre del 2005 ed essendo stata la notifica del ricorso richiesta il 4 dicembre 2006, oltre a termini di un anno e 46 giorni previsto dall’art. 327 c.p.c..
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
Non sono state depositate memorie.
Il ricorso appare inammissibile perche’ tardivo. In effetti, come correttamente osservato dall’avvocatura dello Stato, il ricorso, che reca la data del 4 dicembre 2006 ed e’ stato passato alla notifica nella stessa data, risulta tardivo, essendo decorsi dal 17 ottobre del 2005 un anno e 48 giorni.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010