Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9833 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. III, 14/04/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 14/04/2021), n.9833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34676/19 proposto da:

-) A.F., elettivamente domiciliato a Roma, vie Angelico 38,

(invalidamente) difeso dall’avvocato Roberto Maiorana, in virtù di

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia 10.5.2019 n.

279;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.F. ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la corte d’appello di Perugia, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato tutte le sue domande volte alla concessione della protezione internazionale.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo è manifestamente inammissibile per due indipendenti ragioni.

La prima ragione è che la procura allegata dal ricorrente in atti è invalida.

Essa infatti non è originale, ma è la mera fotocopia di una sottoscrizione apposta dal ricorrente, per di più recante una correzione manoscritta. L’una e l’altra di queste circostanze non sono rispettose del precetto di cui all’art. 369 c.p.c..

2. In secondo luogo, il ricorso assolve in modo solo formale l’onere di esposizione dei fatti di causa ex art. 366 c.p.c., n. 3.

In particolare il ricorso:

-) non riferisce esattamente quali fatti vennero dedotti a fondamento delle domande proposte nel giudizio di primo grado; solo a p. 8, nella illustrazione del secondo motivo, espone di avere dedotto (non al Tribunale, ma) alla commissione territoriale “di temere di venire perseguitato a causa di una infondata accusa di violenza sessuale”. La esposizione del fatto costitutivo della pretesa è tutta qui;

-) riferisce in modo estremamente sommario le ragioni della decisione del Tribunale (p. 2);

-) riferisce in modo generico i motivi di appello (p. 2);

-) dichiara candidamente che nel ricorso devono ritenersi “per trascritte le dichiarazioni rese in commissione e ripresentate dinanzi al giudice di prime cure” (p. 7).

Il ricorso è dunque inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3 perchè non consente di stabilire nè quale tipo di “persecuzione”, e per quali ragioni, il ricorrente abbia prospettato; che tipo di protezione abbia richiesto; se abbia o non abbia dedotto, nel primo grado di giudizio, la incapacità degli organi statali del paese di provenienza di giudicarlo serenamente o metterlo al riparo da false accuse; quel che più rileva, per quali ragioni egli non sarebbe in grado di difendersi dalla falsa accusa di violenza sessuale.

3. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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