Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9833 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9833 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 18208-2013 proposto da:
MILITO NATALE MLTNTL36H18C361Q, LUISI GABRIELLA
LSUGRL45A61H394M, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
BERGAMO 43, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DE CICCIO,
rappresentati e difesi dall’avvocato UGO DELLA MONICA, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA in persona del
procuratore speciale nella qualità di cessionaria delle attività e passività
del Credito Commerciale Tirreno SpA in liquidazione coatta
amministrativa, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. ROBERTO
ROSAPEPE, giusta procura in calce al controricorso;

Dcte8

Data pubblicazione: 13/05/2015

-•■•■

– controficorrente nonché contro
UNICREDIT SPA (già Unicredit Banca SpA e precedentemente
Credito Italiano SpA), BATTIPAGLIA FRANCESCO, BANCA

– intimati avverso la sentenza n. 15/2013 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO del 23.1.2013, depositata il 25/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.
Premesso in fatto.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<<1.- Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente perché la copia notificata è mancante della procura speciale a margine, recando la dicitura a stampa <>. In proposito, va ribadito il principio
secondo cui qualora l’originale del ricorso per cassazione rechi la firma
del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione, ad opera
del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la
procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non
determina l’inammissibilità del ricorso in quanto la predetta copia
contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da
difensore munito di mandato speciale, e tra essi è da ritenere compresa
l’attestazione dell’ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di
notificazione proveniente dal difensore della parte, risultante nella
copia notificata (cfr. Cass. n. 4548/11).

Ric. 2013 n. 18208 sez. M3 – ud. 16-04-2015
-2-

MONTE DEI PASCHI DI SIENA;

e

1.1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Salerno ha
rigettato l’appello proposto dagli esecutati Milito e Luisi nei confronti
della creditrice intervenuta Banca Popolare dell’Ernia Romagna (oltre
che nei confronti di Unicredit S.p.A.), avverso la sentenza con la quale,
ai sensi dell’art. 630 cod. proc. dv., il Tribunale di Salerno aveva

dell’esecuzione aveva, a sua volta, rigettato l’eccezione di estinzione del
processo esecutivo immobiliare pendente a loro carico.
Il ricorso è affidato a due motivi. La Banca Popolare dell’Emilia
Romagna si difende con controricorso.
Gli altri intimati non si difendono.
2.- Col primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli
artt. 567 e 630 cod. proc. dv., nonché <>; censura, quest’ultima, diversa da quella avanzata con il
motivo in esame.
2.2.- Sotto altro profilo, col primo motivo si lamenta che il giudice
d’appello avrebbe attribuito al termine concesso dal giudice
dell’esecuzione, per completare la documentazione ipocatastale,
carattere non perentorio, in violazione dell’art. 567, comma terzo, cod.
proc. civ.
Sotto questo profilo il motivo è infondato.
La Corte d’Appello ha ritenuto che la procedura esecutiva sia stata
sospesa con provvedimento del giudice dell’esecuzione del 10 marzo
2004 e che la documentazione ipocatastale sia stata completata col
deposito effettuato nel periodo di sospensione, in data 17 marzo 2005,
ed ha perciò escluso l’applicazione dell’art. 567, comma terzo, cod.
proc. civ.
Quanto a quest’ultima, peraltro, la motivazione va corretta. Alla data
del provvedimento del giudice dell’esecuzione di cui si discute -1 0
marzo 2004- il testo dell’art. 567 cod. proc. civ. non era quello
Ric. 2013 n. 18208 sez. M3 – uci. 16-04-2015

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insufficiente o contraddittoria, quindi con riferimento alla norma

e

richiamato in ricorso. La nonna nel testo attualmente vigente, su cui il
ricorso è fondato, è stata infatti introdotta dall’art. 2, comma 3, lett. e),
n. 25 del di. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni nella legge
n. 80 del 2005 ed è entrata in vigore il 1° marzo 2006, in forza della
disciplina transitoria di cui alla legge n. 263 del 2005 e succ. mod.

1998 n. 302, applicabile al caso di specie ratione temporis, prevedeva
un termine per il deposito della documentazione di sessanta giorni e
stabiliva che in caso di mancato deposito la procedura dovesse essere
dichiarata estinta, su istanza del debitore o di ogni altro interessato o
anche d’ufficio. Nel caso di specie, risulta che il giudice dell’esecuzione,
nell’adottare il provvedimento del 1° marzo 2004, abbia interpretato la
norma all’epoca vigente nel senso che prevedesse l’estinzione rilevabile
d’ufficio solo in caso di omissione del deposito, non anche nel caso di
incompletezza della documentazione depositata, ed abbia perciò
ritenuto di invitare il creditore procedente ad integrare la
documentazione già depositata, sospendendo frattanto il processo.
Poiché la norma all’epoca vigente non contemplava alcun termine (né
perentorio né ordinatorio) per integrare la documentazione, ove quella
depositata fosse incompleta, e poiché risulta dagli atri che il
provvedimento del giudice dell’esecuzione del 1° marzo 2004, che non
fissava il termine per l’adempimento da parte del creditore procedente,
non venne opposto (per eventuale contrasto con l’art. 567 cod. proc.
civ. all’epoca vigente), la sentenza è conforme a diritto laddove ha
escluso che il creditore procedente dovesse integrare il deposito della
documentazione ipo-catastale entro un termine perentorio.
Il primo motivo di ricorso va perciò rigettato.
3.- Col secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli
articoli 526 e 630 cod. proc. dv., nonché <>.
Il motivo è inammissibile poiché presuppone, anche con riguardo alla
dedotta violazione di legge, un erroneo od incompleto apprezzamento
dei fatti da parte dei giudici di merito. La relativa censura è tuttavia
formulata per motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, vale
a dire con riferimento al testo del n. 5 dell’art 360 cod. proc. civ. non
applicabile al caso di specie, in ragione di quanto sopra.>>.
La relazione è stata comunicata e notificata come per legge.
Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore
Ric. 2013 n. 18208 sez. M3 – ud. 16-04-2015
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diversamente, ha ritenuto quella stessa documentazione già ritenuta dal

della resistente, nell’importo complessivo di € 4.300,00, di cui € 200,00
per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà
atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.

Così deciso in Roma, il giorno 16 aprile 2015, nella camera di consiglio
della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di cassazione.

ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

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