Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9832 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. I, 26/05/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 26/05/2020), n.9832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8252/2019 proposto da:

I.C.B., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cavour presso a cancelleria della Corte di cassazione e

rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppina Marciano per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso il decreto n. 1550/2019 del Tribunale di Milano, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del

14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella

camera di consiglio del 13/02/2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis da I.C.B. avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Il Tribunale di Milano respingeva la domanda non ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione anche in ragione della non credibilità del racconto reso dal richiedente ed in difetto dei presupposti delle richieste forme di tutela.

2. I.C.B. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con due motivi.

3. Il Ministero dell’Interno con il patrocinio della difesa erariale ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al dichiarato fine dell’eventuale sua partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, nato in (OMISSIS), nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese perchè in ragione degli esiti di una controversia giudiziaria, che aveva visto contrapposta la propria famiglia ad altra per ragioni proprietarie, in una rissa insorta tra i componenti dei due nuclei dopo la pronuncia della sentenza, il proprio padre rimaneva ucciso ed egli per vendicarsi uccideva a sua volta l’autore del delitto.

Ricercato dalla polizia e dalla setta alla quale, come apprendeva, apparteneva la famiglia del ragazzo da lui ucciso, il ricorrente temendo per la propria incolumità lasciava la (OMISSIS).

2. Sulla indicata premessa il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo in punto di riconoscimento della protezione sussidiaria in ordine alla effettiva situazione sociale, politica ed economica della Nigeria e sulla sua pericolosità (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La giurisprudenza di legittimità, con interpretazione convenzionalmente orientata, prevede che la protezione sussidiaria possa essere concessa in caso di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, senza che il richiedente debba fornire la prova di esserne interessato in modo specifico, quando il livello di violenza indiscriminata di un conflitto armato in corso sia tale da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga al rischio di subire gli effetti della minaccia anche per la sua sola presenza sul territorio.

Il Tribunale non avrebbe svolto un accertamento attuale ed approfondito sulla situazione in Nigeria limitandosi a riferire su quella degli anni 2016 e 2017. Non avrebbe tenuto conto della consultazione del sito “Viaggiare sicuri” del Ministero degli Affari Esteri che, aggiornato al febbraio 2019, riferisce di una situazione di generale precaria insicurezza che investe l’intero Paese.

Il gruppo Boko Haram avrebbe continuato ad operare nel nord del paese; il resoconto annuale di Human Rights Watch del 2016 avrebbe riferito della ricostituzione di gruppi armati indipendenti nella zona centrale della Nigeria ed il rapporto EASO del 2017 riportato l’esistenza di conflitti sociali nel sud del Paese.

2.1.1. Il motivo è infondato.

La censura riguarda la mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) su cui il Tribunale ha motivato in modo argomentato scrutinando fonti dotate di ufficialità ed aggiornate.

D’altra parte, si ha poi che la nota prodotta estratta dal sito “Viaggiare sicuri” del febbraio 2019 e quindi successiva all’adozione dell’impugnato decreto, adottato all’esito della camera di consiglio tenutasi il 23.01.2019, incorre in inammissibilità per il principio secondo il quale “Nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., n. 3, (ex multis: Cass. n. 18464 del 12/07/2018).

2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, all’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951, al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,7,14,17,16, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, dell’art. 10 Cost..

Il Tribunale aveva omesso di valutare la situazione oggettiva della Nigeria interessata da gravi episodi di violenza indiscriminata in numerose aree e regioni ed il controllo di gruppi terroristici e di persecuzione nei confronti di cittadini di fede cristiana.

I giudici avevano poi mancato di porre in bilanciamento la situazione individuale del ricorrente con quella vissuta prima della partenza ed a cui si sarebbe trovato esposto in caso di rimpatrio, spettando al giudice l’accertamento delle situazione da metter in comparazione nell’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

2.2.1. Il motivo è infondato.

Resta fermo in via preliminare il principio, già affermato da questa Corte di legittimità con la sentenza n. 4890 del 19/02/2019 e confermato a Sezioni Unite con la sentenza n. 29459 del 13/11/2019 in punto di applicabilità del D.L. n. 113 del 2018 convertito nella L. n. 132 del 2018, per il quale “Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge”.

Nel resto, il Tribunale dopo aver premesso che l’esistenza nel paese di origine del richiedente protezione di ragioni di povertà ed insicurezza sociale deve avvenire, nella valutazione della protezione umanitaria, con specifico riferimento alla singolarità della posizione del primo previa valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare dello stesso, ha poi escluso l’esistenza dei presupposti applicativi della misura scrutinando debitamente la posizione del ricorrente nel paese di origine e quella raggiunta in Italia nell’osservanza dei principi affermati da questa Corte (sulla comparazione delle situazioni: Cass. 4455/2018 che ha trovato conferma, da ultimo, ancora in Cass. SU n. 29459 cit.; sul carattere individuale dell’apprezzamento, tra le altre: Cass. n. 9304 del 03/04/2019).

3. Il ricorso è pertanto, e conclusivamente, infondato. Nulla sulle spese nella irritualità della costituzione del Ministero dell’Interno.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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