Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9832 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9832 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 17589-2013 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del suo procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE AFRICA N. 40, presso lo
studio dell’avvocato FEDERICA SORDINI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIANFRANCO CHIARELLI giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
CHIMIENTI ADDOLORATA, INPDAP 97095380586;
– intimati avverso la sentenza n. 24/2013 della CORTE D’APPELLO di
LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il
14/01/2013;

2Ro4-

Data pubblicazione: 13/05/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.

Premesso in fatto.

<<1.- Con la decisione ora impugnata la Corte d'Appello di Lecce ha rigettato l'appello proposto da Equitalia Pragma S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto — sezione distaccata di Manduria, con cui è stato dichiarato nullo l'atto di pignoramento presso terzi azionato dall'Agente della Riscossione per omessa notifica degli atti presupposti, vale a dire delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell'esecuzione. La Corte d'Appello ha ritenuto che l'opposizione proposta dalla Chirnienti non fosse un'opposizione agli atti esecutivi, bensì un'opposizione all'esecuzione, perché censurava <>. Pertanto, ritenuta carente la prova della
notificazione delle cartelle di pagamento, ha confermato la sentenza di
accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, rigettando il gravame.
Il ricorso per cassazione è svolto con tre motivi. L’intimata non si
difende.
2.- Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 615 e 617 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., per errata qualificazione dell’azione, specificamente per <>.
La ricorrente sostiene che, avendo la Chirnienti contestato l’omessa
notificazione delle cartelle di pagamento, l’azione, investendo il
quomodo e non l’an dell’azione esecutiva, avrebbe dovuto essere
Ric. 2013 n. 17589 sez. M3 – ud. 16-04-2015
-2-

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc.
civ., con la conseguenza che avrebbe dovuto essere dichiarata
inammissibile poiché il ricorso sarebbe stato depositato (il 4 giugno
2010) oltre il termine di venti giorni dalla data di notificazione del
pignoramento (24 maggio 2010).

Esso è fondato

sling

data di deposito del ricorso proposto dalla

Chirnienti ed indicato come prodotto quale allegato n. 3 al ricorso per
cassazione.
Orbene, dalla copia così prodotta ai sensi dell’art. 369, comma
secondo, n. 4 cod. proc. civ. non si evince la data di deposito del
ricorso in opposizione nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, che
la ricorrente assume essere stata quella del 4 giugno 2010. Infatti, si
tratta di copia recante in calce la data di redazione (1 giugno 2010) ed
in prima pagina il timbro del protocollo di arrivo (in data 29 giugno
2010), ma non anche il timbro della cancelleria del giudice
dell’esecuzione attestante la data di presentazione del ricorso da parte
della debitrice esecutata.
Orbene, l’interesse a denunciare il vizio di qualificazione dell’azione, di
cui al primo motivo di ricorso, quindi l’interesse ad impugnare la
sentenza d’appello, conseguirebbe, per come riconosciuto dalla stessa
ricorrente, solo qualora si reputasse tardiva, ai sensi dell’art. 617 cod.
proc. civ., la proposizione dell’opposizione, qualificata come
opposizione agli atti esecutivi. Tuttavia, mancando il riscontro di tale
dato processuale, nemmeno risulta dimostrato l’interesse di Equitalia
Sud S.P.A. alla differente qualificazione dell’opposizione proposta dalla
controparte, vale a dire l’interesse a proporre la censura di cui al primo
motivo.

Ric. 2013 n. 17589 sez. M3 – ud, 16-04-2015
-3-

2.1.- Il motivo è inammissibile.

La carenza di interesse all’impugnazione comporta l’inammissibilità del
motivo.
3.- Col secondo motivo si denuncia nullità della sentenza e/o del
procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 615, II
comma, 616, 624 cod. proc. civ., nonché degli artt. 111, II comma, e

Il motivo è inammissibile poiché illustra i vizi dai quali, secondo la
ricorrente, sarebbe stato affetto il giudizio di primo grado, senza che
risulti riportato in ricorso (o anche soltanto richiamato o riassunto) il
motivo od i motivi di appello con cui le relative questioni sarebbero
state portate all’attenzione del giudice d’appello.
Poiché la sentenza si limita ad affermare che vi sarebbe stata una
censura da pirte dell’appellante concernente il <> in primo grado e la relativa <>,
sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare di avere posto al
giudice dell’appello le medesime questioni giuridiche oggetto del
secondo motivo di ricorso, onde evitare la dichiarazione di
inammissibilità di quest’ultimo per novità delle questioni trattate.
4.- Col terzo motivo si denuncia nullità della sentenza e/o del
procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342
cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. dv. per avere il
giudice deciso in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto
e pronunciato, nonché del principio di acquisizione della prova.
La ricorrente intende così censurare l’affermazione del giudice
d’appello secondo cui <<è carente la prova della notifica delle cartelle in argomento, non essendo tale prova evincibile dal fascicolo depositato in appello e dal correlato indice degli atti>>.
La ricorrente sostiene che, invece, non sarebbe stata in discussione la
produzione, già nel primo grado di giudizio, della documentazione
Ric. 2013 n. 17589 sez. M3 – ud. 16-04-2015
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24,11 comma, Cost. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. dv.

attestante la notificazione degli atti prodromici al pignoramento e che
piuttosto ne fosse contestata la valenza probatoria. Pertanto, secondo
la ricorrente, il giudice d’appello si sarebbe dovuto pronunciare
appunto sulla valenza probatoria della documentazione prodotta in
primo grado e non già sulla <>.
La relazione è stata comunicata e notificata come per legge.
Parte ricorrente ha depositato memoria.

Ric. 2013 n. 17589 sez. M3 – ud. 16-04-2015
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Pragma s.p.a.>>.

Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
La memoria non offre argomenti per modificare la motivazione

essendo funzionale il deposito dei documenti ai sensi dell’art. 369 n. 4
cod. proc. civ., proprio alla verifica dei dati di fatto dedotti in ricorso,
nel caso in cui questi dati non risultino dall’atto depositato come
allegato al ricorso, il ricorrente non può pretendere che il controllo in
sede di legittimità si estenda ad atti processuali diversi dall’atto
specificamente indicato come quello su cui il ricorso si fonda, anche se
rinvenibili nel fascicolo d’ufficio trasmesso ai sensi dell’art. 369, ult.
co ., cod. proc. civ. ovvero nel fascicolo di parte depositato insieme col
ricorso.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese perché gli intimati non si sono
difesi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà
atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Ric. 2013 n. 17589 sez. M3 – ud. 16-04-2015
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esposta nella relazione di cui sopra. In particolare, va rilevato che,

Così deciso in Roma, il giorno 16 aprile 2015, nella camera di consiglio

della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di cassazione.

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