Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9831 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –

Dott. PETITTI Stefano – Consiglie – –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consiglie – –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al RGN n. 29315-2006 avente ad oggetto “sanzioni

amministrative” proposto da:

B.A., BAT ACCESSORI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato MANCA MARIO, che li

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA DI VENEZIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 239/2005 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

SAN DONA’ DI PIAVE, depositata il 07/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Manca Mario, difensore dei ricorrenti che si riporta

agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dr. FEDERICO SORRENTINO che

conferma le conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.A. e la S.r.l. BAT ACCESSORII impugnano la sentenza n. 239 del 2005 del Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Dona di Piave, pubblicata il 7 novembre 2005, non notificata, con la quale veniva rigettata la sua opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 30142/04 del 19 novembre 2004 della provincia di Venezia, settore politiche ambientali con la quale era stata richiesta una somma in conseguenza di una violazione amministrativa.

TI Tribunale, dopo aver affermato che il dies a quo da cui doveva ritenersi iniziato a decorre il termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14 soltanto al momento dell’effettiva conoscenza dell’illecito, fornisce un’ampia motivazione sulla ragione per la quale era stato necessario acquisire ulteriori documenti (acquisizione avvenuta il 18 luglio del 2003) e successivamente esaminare la copiosa documentazione reperita con la conseguenza che la data della conoscenza dell’illecito poteva essere correttamente ricondotta al 20 ottobre 2003, dovendosi ritenere che in ragione della quantita’ e qualita’ dei documenti esaminati l’attivita’ di indagine avesse avuto una dilatazione giustificata e congrua.

I ricorrenti formulano un unico motivo di ricorso, lamentando l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata declaratoria della dedotta decadenza in cui risulterebbe essere incorsa l’autorita’ procedente per aver notificato il verbale di contestazione di violazione oltre il termine perentorio di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2. A loro giudizio si trattava di individuare correttamente quale fosse il dies a quo dal quale cominciava a decorrere il suddetto termine di 90 giorni, non potendosi ritenere che all’amministrazione spettasse la facolta’ di individuare a suo arbitrio l’inizio della decorrenza di tale termine.

Osservano che l’ispezione presso la ditta ricorrente era stata effettuata l’11 luglio 2003, giornata in occasione della quale gli ispettori avevano potuto prendere contezza della situazione esistente presso la medesima, assegnandole un termine di soli sette giorni per produrre i documenti ritenuti necessari. Alla scadenza di detto termine quindi gli ispettori erano in possesso della documentazione necessaria ai fini dell’accertamento e di conseguenza dal 18 luglio 2003 decorreva il relativo termine, posto che da tale data fino al 20 ottobre nessuna attivita’ di accertamento risultava essere svolta dall’amministrazione. Conseguentemente la motivazione del Tribunale, secondo la quale la data in cui vi sarebbe stata l’acquisizione della conoscenza dell’illecito (20 ottobre) in ragione della quantita’ e qualita’ dei documenti esaminati, risulterebbe essere in contrasto con quanto emergeva dagli atti.

Nessuna attivita’ in questa sede ha svolto l’intimata.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di rigetto del ricorso per la sua manifesta infondatezza. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Occorre osservare che i motivi si risolvono in palesi censure in fatto avverso la valutazione, rimessa all’incensurabile apprezzamento del giudice del merito, della congruita’ del tempo corrente alla pubblica amministrazione ai fini della completezza dell’accertamento degli effetti della decadenza del termine di contestazione della L. n. 689 del 1981, ex art. 14 (vedi Cass. 12216 del 2004, Cass. 8692 del 2004, Cass. 73 del 2006). Nella specie la motivazione risulta adeguata in relazione alla valutazione della complessita’ degli adempimenti.

Il ricorso, peraltro, deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, la notifica del ricorso deve ritenersi inesistente, perche’ effettuata alla Provincia di Venezia presso l’Avvocatura generale dello Stato, mentre in primo grado, anche dalla intestazione della sentenza, la Provincia di Venezia risulta rappresentata e difesa da due avvocati indicati nominativamente con domicilio eletto presso l’avvocatura provinciale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA