Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9831 del 23/04/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 9831 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comquici.
Roma,0

I

et

Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL

‘Z 3 APR 2013

GOMA

Data pubblicazione: 23/04/2013

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Ct 18708/2010 (avv. Maddalo)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI

L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
agssm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
controricorrente
contro
MEI MARCO
ricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 87/20/2009 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Roma
PREMESSO
Che con tre note del 2.8.2012 la DP di Viterbo ha comunicato che il
contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi
dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n.
289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega n. 3 comunicazioni di regolarità.
Roma, 23 ottobre 2012

nel ricorso n. 107702010

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