Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9831 del 13/05/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 9831 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA
ORDINANZA
sul ricorso 17174-2013 proposto da:
PETRILLO MARIA CARMELA PTRMCR38A66G611T,
COLANTUONI MARIA CRISTINA CLNMCR67L61A783E, quale
erede beneficiata di Colantuoni Gerardo, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentate e difese
dall’avvocato FABIO PANNONE giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrenti contro
BANCA di CREDITO COOPERATIVO IRPINIA SCRL, in persona
del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SPALLANZANI 24 INT. 4/B, presso lo
studio dell’avvocato SIMONA VOCATURO, rappresentata e difesa
Data pubblicazione: 13/05/2015
dagli avvocati LUCIA PADUANO, MARIA LAURA CEFALO giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente avverso la _sentenza _n. 2524/2012 della CORTE D’APPELLO_ di
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.
Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< 1.- Con la decisione ora impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha
dichiarato inammissibile l'appello proposto da Gerardo Colantuoni e
Maria Carmela Petrillo avverso la sentenza del Tribunale di Benevento
pubblicata il 4 giugno 2008, poiché, essendo stata pronunciata in un
giudizio di opposizione all'esecuzione, trattasi di sentenza non
impugnabile ai sensi dell'art. 616, ultimo inciso, c.p.c., nel testo
risultante dopo la modifica apportata dalla legge n. 52 del 2006 e prima
dell'abrogazione ad opera della legge n. 69 del 2009.
Ti ricorso per cassazione è svolto con un solo motivo. La resistente si
difende con controricorso.
2.- Le ricorrenti, con un unico motivo di ricorso, deducono la
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 616 cod. proc. civ. .
Le ricorrenti sostengono che la Corte d'Appello avrebbe errato
nell'applicare, nel caso di specie, l'art. 616 cod. proc. civ. nel testo
introdotto dalla legge n. 52 del 2006, in quanto, con la proposizione da
parte degli opponenti di domanda riconvenzionale di accertamento del
controcredito vantato da Gerardo Colantuoni, si sarebbe verificato un
Ric. 2013 n. 17174 sez. M3 - ud. 16-04-2015
-2- NAPOLI del 15/06/2012, depositata il 05/07/2012; cumulo di cause e, dunque, l'estensione del thema decidendum, tale da
rendere la domanda non più inquadrabile nell'ambito dell'opposizione
strictu sensu considerata.
Dato ciò, le ricorrenti affermano che il petitum eccederebbe quello della
mera opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. . perché la Corte d'Appello ha deciso la questione sul regime di
impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 616 cod.
proc. civ. in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e
l'esame del ricorso non offre elementi per mutare questo
orientamento.
Allo scopo è sufficiente richiamare i precedenti che hanno
reiteratamente affermato che le sentenze conclusive in primo grado dei
giudizi di opposizione all'esecuzione pubblicate tra il 1° marzo 2006 ed
il 4 luglio 2009 non sono appellabili in ragione di quanto disposto
dall'art. 616, ult. inc., c.p.c., nel testo introdotto dall'art.14 della legge n.
52 del 2006 (abrogato con l'art. 49, comma 2°, della legge n. 69 del
2009), quindi sono soltanto ricorribili per Cassazione ex art. 111 Cost.
(Cass. n. 20392/09, n. 2043/10, ord. n. 20324/10, nonché, a contrario,
Cass. n. 20414/06 ed, ancora, successivamente, Cass. n. 3688/11 ed
altre). Il principio è stato ribadito, anche ai sensi dell'art. 360 bis n. 1
cod. proc. civ. da Cass. ord. n. 17321/11, per la quale << Ai fini
dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza,
occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della
sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso
opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006,
restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate
successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più
ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod.
Ric. 2013 n. 17174 sez. M3 - ud. 16-04-2015
-3- 3.- Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la
conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art.
111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il giudizio di
primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi
pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.)>>.
3.1. In applicazione dei principi sopra richiamati, non può trovare
accoglimento l’interpretazione proposta dalle ricorrenti, per cui, a
seguito di proposizione di domanda qualificabile come
riconvenzionale, il petitum eccederebbe quello della mera opposizione
ex art. 615 cod. proc. civ..
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che il giudizio
conseguente all’opposizione all’esecuzione è un vero e proprio giudizio
di cognizione nel quale l’opponente assume la veste sostanziale e
processuale di attore, mentre l’opposto quella di convenuto; ne
consegue che le eventuali “eccezioni” sollevate dall’opponente per
contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata
costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in
opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della
domanda (Cass. n. 1328/2011).
La domanda di restituzione delle somme indebitamente versate non
può essere qualificata come domanda riconvenzionale; gli opponenti,
infatti, non propongono domande riconvenzionali, essendo questi
ultimi attori del giudizio di cognizione instaurato.
La domanda di restituzione di quanto indebitamente versato al
creditore, formulata dagli opponenti, odierni ricorrenti, deve essere,
Ric. 2013 n. 17174 sez. M3 – ud. 16-04-2015
-4-
essendo stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ., ai
pertanto, qualificata quale domanda consequenziale e accessoria alla
domanda principale di opposizione all’esecuzione.
Nel caso di domanda accessoria e consequenziale a quella proposta ai
sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., non può che valere per le due
domande un’unica disciplina, ossia quella che connota il procedimento
25856/13).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile à sensi dell’art.
360 bis n. 1 cod. proc. civ..>>.
La relazione è stata comunicata e notificata come per legge.
Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti, in
solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida,
in favore della resistente, nell’importo complessivo di € 5.800,00, di cui
€ 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come
per legge.
Ric. 2013 n. 17174 sez. M3 – ud. 16-04-2015
-5-
in ragione della domanda principale in esso proposta (cfr. Cass. n.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà
atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle
ricorrentk dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
1PV
della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di cassazione.
Così deciso in Roma, il giorno 16 aprile 2015, nella camera di consiglio