Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9830 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –

Dott. PETITTI Stefano – Consiglie – –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consiglie – –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al numero di ruolo generale 29157-2006 avente ad

oggetto “sanzioni amministrative”, proposto da:

PREFETTURA – UFF TERRITORIALE GOVERNO FIRENZE, in persona del

Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 449/2005 del GIUDICE DI PACE di BORGO SAN

LORENZO, depositata il 20/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze impugna la sentenza del Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo n. 449 del 2005, depositata il 20 luglio 2005 e non notificata, con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dall’odierno intimato, M. P., avverso l’ordinanza ingiunzione n. RI 2004000175 del 27 ottobre 2004 con la quale il Prefetto di Firenze aveva respinto il ricorso amministrativo avanzato avverso il verbale n. 96968/V del 31 agosto 2003 della Polizia municipale di Borgo San Lorenzo per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.

L’opponente formulava diversi motivi di opposizione e il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, rilevando d’ufficio che il decreto del 20 novembre 2002 del Prefetto di Firenze, che autorizzava la rilevazione a mezzo autovelox delle infrazioni in questione nelle strade ivi individuate, risultava illegittimo e doveva quindi essere disapplicato con conseguente annullamento anche della violazione contestata.

Avverso detta decisione ricorre l’amministrazione la quale articola un unico motivo di ricorso con i quale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1, e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Osserva l’amministrazione che il Giudice di Pace d’ufficio aveva proceduto alla disapplicazione del decreto prefettizio senza che al riguardo fosse stato avanzato alcun motivo di opposizione.

Nessuna attivita’ in questa sede ha svolto l’intimato.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trattazione dei ricorso in pubblica udienza.

Occorre rilevare che tali conclusioni della Procura Generale non ostano alla pronuncia in camera di consiglio. Infatti, l’inammissibilita’ della pronuncia in camera di consiglio e’ ravvisabile solo ove la Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2, oppure emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata. In tali casi la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Nel caso in cui, invece, la Corte ritenga, come nella specie, che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l’immediata decisione, puo’ pronunciarsi la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero siano, all’opposto, per la trattazione in pubblica udienza (Cass. 2007 n. 23842; Cass. 2007, n. 1255).

Il ricorso e’ fondato e va accolto.

Il Giudice di Pace ha erroneamente accolto l’opposizione per motivi (assoluta illegittimita’ per genericita’ e apoditticita’ del decreto prefettizio L. n. 168 del 2002, ex art. 4) non dedotti dall’opponente in evidente violazione del principio di correlazione tra domanda e decisione di cui all’art. 112 c.p.c. cui soggiace anche il giudizio d’opposizione L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23.

A tal proposito questa Corte ha gia’ avuto occasione di affermare che: “il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, e’ strutturato, nelle sue linee generali, in conformita’ al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei divieto della pronunzia d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa di parte, nonche’ ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione” (Cass. 2007 n. 1173), ulteriormente osservando che “non e’ in alcun modo consentito un successivo ampliamento del thema decidendum, neppure d’ufficio (a meno che non emerga la giuridica inesistenza del provvedimento opposto), rimanendo irrilevante che, su di esso, la parte interessata abbia accettato il contraddicono” (Cass. 2006 n. 23284).

Occorre osservare, infatti, che nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa, nei quali le norme sul rito devono essere ratione temporis integrate dalle regole de codice di procedura civile vigente, la impossibilita’ di un ampliamento de tema del dibattito e’ il portato della natura del procedimento, che e’ caratterizzato dalla inclusione necessaria delle ragioni oppositorie nei motivi del ricorso, motivi che segnano l’unica ed esclusiva causa petendi di un processo coinvolgente la pretesa della P.A. alla sanzione e che deve essere portato a sollecita e concentrata definizione in vista di un superiore interesse.

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame, residuando altri motivi di opposizione non esaminati, ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui e’ anche demandato, ex art. 385 c.p.c. di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo), che decidera’ anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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