Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9830 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23774-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

CESTESS CENTRO STUDI ECONOMICO SOCIALI, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TORTOLINI BARNABA 29, presso lo studio dell’avvocato MARCO

CECILIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA

MARIA PIAZZA;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 110/2012 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 18/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/03/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA;

udito l’Avvocato.

Fatto

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, nei confronti del CE.STE.SS. – CENTRO STUDI ECONOMICO SOCIALI, avverso la decisione di primo grado, favorevole alla contribuente, la quale aveva impugnato il provvedimento di cancellazione dal registro dell’Anagrafe Unica ONLUS; che il Giudice di appello, per quanto qui interessa, ha confermato la decisione della CTP, non dando rilievo alla mancata indicazione, nello statuto dell’Associazione, dei soggetti fruitori dell’attività istituzionale dell’ente ed al godimento, nel solo anno 2006, del contributo regionale, in quanto, l’attività svolta dal CE.STE.SS., esercente attività di promozione della cultura e dell’arte, rientra tra quelle elencate dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 4, per cui vige una presunzione di perseguimento di finalità solidaristica a prescindere dalla qualità, in capo ai beneficiari, di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari; che l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, affidandosi a tre motivi, mentre la contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, difetto assoluto di motivazione o motivazione soltanto apparente, giacchè il Giudice di appello, attraverso un mero rinvio per relationem alle difese della parte appellata, la quale aveva ribadito la condizione di “svantaggio” dei soggetti destinatari dell’attività dell’ente e sottolineato la rilevanza comunque decisiva della fruizione del contributo ottenuto, ai sensi della L.R. n. 11 del 2006, dalla Regione Siciliana, non ha palesato l’iter logico-giuridico seguito per pervenire alla reiezione del gravame, il quale si basava sulla valenza probatoria del contenuto della dichiarazione sostitutiva di cui al D.M. n. 266 del 2003, art. 2 trasmessa ai fini della iscrizione all’Anagrafe Unica ONLUS dall’associazione;

che con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè il Giudice di appello ha omesso di esplicitare gli elementi istruttori considerati per pervenire al convincimento che l’associazione svolgesse effettivamente la propria attività in favore delle persone svantaggiate di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 2, lett. a), e trascurato gli elementi di natura sostanzialmente “confessoria” desumibili dalla dichiarazione sostitutiva di cui al D.M. n. 266 del 2003;

che con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, lett. a), n. 9 e lett. b), comma 2, lett. a), comma 4, giacchè il Giudice di appello non ha considerato che la contribuente, nel compilare la dichiarazione sostitutiva, non aveva barrato la casella distinta con il n. 6, relativa alle persone svantaggiate, così ammettendo l’assenza della condizione di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 2, lett. a), e che il contributo di cui al punto n. 7 della medesima dichiarazione, erogato dalla Regione Siciliana è diverso da quello di un’amministrazione centrale dello Stato, previsto dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 4;

che i suesposti motivi, scrutinabili congiuntamente perchè strettamente connessi tra loro, sono fondati;

che, ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) si applicano le agevolazioni tributarie a condizione che le associazioni interessate si conformino ad una serie di prescrizioni riguardanti, tra l’altro, la vita associativa, mediante clausole da inserire nell’atto costitutivo o statuto, aspetto formale che la impugnata sentenza ritiene risolto sulla base delle dimostrate “integrazioni delle clausole statutarie” (punto non investito dal ricorso per cassazione);

che, nel caso di specie, la ricorrente Agenzia si duole, sotto il profilo del vizio motivazionale e della violazione di legge, della affermazione del Giudice di appello secondo cui l’Associazione, per un verso, ha “ribadito la condizione di “svantaggio” dei soggetti destinatari dell’attività dell’ente” e, per altro verso, ha dimostrato la fruizione in un contributo da parte della Regione Siciliana, circostanza quest’ultima ritenuta determinante ai fini della decisione della causa, alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 4 per il settore della promozione della cultura e dell’arte sovvenzionato dallo Stato;

che, invero, il primo passaggio motivazionale non regge la decisione posto che il perseguimento di finalità di solidarietà sociale non va “ribadito” ma piuttosto provato dalla parte che intende beneficiare del regime tributario ONLUS, cui grava l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato, considerato anche il contenuto non certo favorevole della dichiarazione sostitutiva di cui al D.M. n. 266 del 2003, prova che in ogni caso la sentenza della CTR non dice affatto essere stata fornita dalla contribuente;

che, pertanto, la ratio decidendi dell’impugnata sentenza finisce per esplicitarsi nel successivo passaggio motivazionale, quello con cui la CTR, sulla scorta del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 4, attribuisce rilievo alla percezione, da parte della Associazione, del contributo della Regione Siciliana per l’attività di promozione della cultura e dell’arte, perchè ritenuto in ogni caso presuntivo del perseguimento della finalità solidaristica, a prescindere dalla qualità dei soggetti beneficiari, secondo quanto chiarito nella Circ. n. 63/E del 1 agosto 2002;

che, tuttavia, D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, richiamato comma 4 norma di stretta interpretazione, elencando le attività per le quali le finalità di solidarietà sociale sono considerate immanenti, senza necessità di verificare la qualità dei soggetti beneficiari, ricomprende tra queste le attività di promozione della cultura e dell’arte a condizione che alle stesse vengano riconosciuti “apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato”;

che il riconoscimento di siffatti apporti economici dell’amministrazione centrale dello Stato, con esclusione, quindi, di quelli effettuati da altri enti – ivi compresi quelli regionali – costituisce condizione necessaria per essere ammessi a fruire della vantaggiosa normativa ONLUS, altrimenti riservata a quelle organizzazioni che svolgono l’attività di promozione della cultura e dell’arte, ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, citato comma 2 a beneficio di persone svantaggiate, per le condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, organizzazioni per le quali non si pone analogo problema di finanziamento pubblico;

che, per quanto sopra detto, non è corretta l’affermazione del Giudice a quo secondo cui “nessun riscontro normativo o giurisprudenziale hanno le doglianze di parte appellante in merito sia alla mancata indicazione dei soggetti fruitori e sia al fatto che il predetto contributo regionale si riferisca ad un periodo di tempo limitato”, in quanto essa non tiene conto del fatto che l’attività di promozione della cultura e dell’arte rientra tra i settori di attività per i quali la finalità di solidarietà sociale si intende perseguita, anzitutto, ove sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate e, in secondo luogo, ove all’attività (di promozione della cultura e dell’arte) svolta istituzionalmente siano stati riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato;

che, in conclusione, l’impugnata sentenza, affetta dai denunciati errori di diritto e motivazionali, va cassata e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente, dal momento che non ricorre all’evidenza alcuna delle fattispecie agevolative sopra ricordate;

che il progressivo consolidarsi della giurisprudenza in materia consiglia la integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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