Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9830 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9830 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 14624-2013 proposto da:
MERLI BRUNO MRLBRN47L03H769J, elettivamente domiciliato in
ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 120, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO PIERMARINI, che lo rappresenta e
difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
EQUITALIA CENTRO SPA con Socio Unico Equitalia SpA – quale
Agente della Riscossione per le Marche in persona del procuratore
pro-tempore nella qualità di Responsabile della U.O. Contenzioso
Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA
D’ORO 285, presso lo studio dell’avvocato DAVID GIUSEPPE
APOLLONI, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE
MENDMO, giusta procura ad litem in calce al ricorso passivo;

Data pubblicazione: 13/05/2015

- controricorrente avverso il provvedimento R.G. 219/2013 del TRIBUNALE di
PESARO del 3.4.2013, depositato il 04/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA;
udito per la controricorrente l’Avvocato Salvatore Menditto che si
riporta agli scritti, condivide la relazione e chiede la condanna alle
spese.
Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< con l'ordinanza ora impugnata per cassazione il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pesaro ha assegnato, ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., al creditore procedente EQUITALIA CENTRO SPA la somma di € 68,00 mensili, sulla pensione dichiarata dal terzo pignorato I.N.P.S., con la liquidazione delle spese nell'ammontare complessivo di € 650,00, per onorari, in favore del procedente. Il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile. Allo scopo è sufficiente richiamare i precedenti che hanno reiteratamente affermato che l'ordinanza di assegnazione del credito emanata nel processo di espropriazione presso terzi a seguito della dichiarazione positiva del terzo, ex art. 553 cod. proc. civ., è opponibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., e perciò, non essendo provvedimento decisorio definitivo, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr., tra le altre, Cass. ord. n. 14574/07, n. 17878/11 e n.615/12, nonché Cass. n. 4337/10). >>.
La relazione è stata comunicata e notificata come per legge.

Ric. 2013 n. 14624 sez. M3 – ud. 16-04-2015
-2-

v

Parte resistente ha depositato memoria.
Ritenuto in diritto.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore
della resistente, nell’importo complessivo di € 926,19, di cui € 126,19
per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà
atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, il giorno 16 aprile 2015, nella camera di consiglio
della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di cassazione.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

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