Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 983 del 21/01/2010

Cassazione civile sez. III, 21/01/2010, (ud. 29/10/2009, dep. 21/01/2010), n.983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24263-2005 proposto da:

I.S.G., elettivamente domiciliato in Roma presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso

dall’Avvocato I.S.G. difensore di se medesimo con

studio in 94014 NICOSIA (EN) Via Roma, 13;

– ricorrente –

contro

COMUNE di NICOSIA in persona del Sindaco pro tempore Geometra

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LIMA 31, presso lo studio dell’avvocato ROSSI RICCARDO, rappresentato

e difeso dall’avvocato LO BIANCO ANTONIO con delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2005 del TRIBUNALE di NICOSIA,emessa il

05/08/2005; depositata il 06/09/2005; R.G.N. 254/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/10/2009 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 23.9.2005 l’avv. S.G.I. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Nicosia 5 agosto-6 settembre 2005 n. 178, che ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi, proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 1 dal Comune di Nicosia, avverso l’atto di precetto che esso ricorrente aveva notificato al Comune il 5.9.2003, per ottenere il pagamento di Euro 3.058,56, sulla base della sentenza n. 421/2003 del Tribunale di Caltanissetta, che gli aveva attribuito il rimborso di spese processuali, quale difensore e procuratore antistatario.

Espone che il 4.9.2003 egli aveva richiesto all’ufficiale giudiziario del Tribunale di Nicosia la notificazione al Comune di Nicosia – presso il procuratore domiciliatario e difensore di quest’ultimo, avv. Antonio Lo Bianco – di copia esecutiva della citata sentenza del Tribunale di Caltanissetta, sia agli effetti dell’art. 285 cod. proc. civ., sia agli effetti dell’art. 479 c.p.c., comma 1, u.p..

Il giorno successivo (5.9.2003) ha chiesto la notificazione al Comune personalmente dell’atto di precetto fondato sulla predetta sentenza.

L’Ufficiale giudiziario ha erroneamente e con colpa grave proceduto alla notificazione dell’atto di precetto il 5.9.2003 prima della notificazione del titolo esecutivo, avvenuta solo il 9.9.2003.

Il Comune ha proposto opposizione al precetto, con atto notificato il 10.9.2003, eccependocene nullità perchè notificato in mancanza della preventiva notificazione del titolo esecutivo e prima del decorso del termine di cui al D.L. 21 dicembre 1996, n. 669, art. 14 come modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 147 secondo cui il creditore non può procedere ad esecuzione forzata contro le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici prima del decorso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

L’opposto ha resistito alla domanda, chiedendo il rigetto dell’opposizione, previa chiamata in causa del Ministero della Giustizia, quale responsabile del comportamento dell’ufficiale giudiziario e tenuto a rivalerlo in caso di soccombenza.

Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di chiamata in causa ed, in accoglimento dell’opposizione, ha dichiarato nullo l’atto di precetto.

Il ricorso è affidato a cinque motivi.

Resiste il Comune di Nicosia con controricorso.

Il ricorrente ha depositato controricorso ai sensi dell’art. 371 cod. proc. civ..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso depositato dal ricorrente “ai sensi dell’art. 371 cod. proc. civ.”, in quanto il resistente non ha proposto alcun ricorso incidentale che giustifichi l’ulteriore atto difensivo.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 615 cod. proc. civ. e omessa o contraddittoria motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha qualificato la domanda proposta dal Comune di Nicosia come opposizione agli atti esecutivi, mentre essa costituiva in realtà opposizione all’esecuzione, poichè contestava il diritto del ricorrente di procedere all’esecuzione.

3.- Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 480 e 491 cod. proc. civ., nonchè motivazione erronea e contraddittoria, sul punto in cui il Tribunale avrebbe affermato che l’atto di precetto costituisce atto esecutivo.

4.- Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo – che vanno congiuntamente esaminati – il ricorrente lamenta violazione dell’art. 14 cit., come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 147; D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 3, lett. b), conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326; art. 481 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, per avere il Tribunale ritenuto che il termine dilatorio di cui all’art. 14 si applichi anche all’atto di precetto.

5.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Va precisato che il Comune di Nicosia aveva proposto opposizione alla procedura esecutiva sulla base di due motivi: per il fatto che la notificazione del precetto non era stata preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e per il fatto che il precetto era stato notificato prima che fosse decorso il termine dilatorio di cui al D.L. n. 669 del 1996, art. 14.

Il Tribunale ha qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi con riferimento al primo motivo di opposizione.

L’impugnazione avverso questo capo della sentenza avrebbe dovuto quindi essere proposta con ricorso per cassazione, in virtù del principio dell’apparenza, secondo cui il regime delle impugnazioni si determina con riferimento alla qualificazione dell’azione contenuta nella sentenza impugnata (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. 3, 14 dicembre 2007 n. 26294).

I motivi di ricorso per cassazione proposti dal ricorrente non riguardano però questo capo della sentenza impugnata, bensì quello con cui il Tribunale ha ritenuto inefficace la notificazione del precetto, perchè effettuata prima del termine dilatorio di cui al citato art. 14. Per questa parte l’opposizione decisa con la sentenza impugnata costituiva opposizione all’esecuzione (Cass. civ. Sez. 3, 26 marzo 2009 n. 7360 e 20 settembre 2006 n. 20330, fra le altre), come lo stesso ricorrente afferma. Ma su questo aspetto il Tribunale non si è pronunciato.

L’impugnazione di questo capo della sentenza doveva pertanto avvenire mediante appello, trattandosi di procedura esecutiva soggetta alla normativa anteriore all’entrata in vigore della L. n. 52 del 2006.

6.- Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbite tutte le questioni di merito.

7.- Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.200,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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