Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 983 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 17/01/2011), n.983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

I.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 67/2007 della COMMISIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 10/01/01, depositata il 13/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge “L’Agenzia delle Entrate ricorre contro i sig. I.M., per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe sulla base di due motivi.

Il sig. I., esercente l’attivita’ di mediatore immobiliare ha presentato istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni 2001, 2002 e 2003, avendo svolto la propria attivita’ senza collaboratori e con beni strumentali di modesta entita’.

La CTP, prima, e la CTR, poi, hanno accollo il ricorso, ritenendo insussistente il presupposto impositivo dell’attivita’ autonomamente organizzata.

L’Agenzia ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e segg., art. 1754 c.c. e segg. art. 2195 cod. civ., L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, D.Lgs. n. 445 del 1997, 2, 3, 8, 27, 36, prospetta il seguente quesito di diritto: se gli esercenti l’attivita’ di mediazione immobiliare siano comunque soggetti IRAP, producendo reddito di impresa, posto che questa Corte, con sentenza 7899/2007 ha stabilito che i redditi di impresa sono sempre soggetti all’imposta.

Il quesito merita risposta negativa, in quanto con sentenza delle SS.UU., n. 12109/2009, questa Corte ha stabilito che anche per le persone fisiche che svolgono attivita’ di impresa commerciale, l’IRAP e’ dovuta soltanto in presenza del requisito della autonoma organizzazione.

Con il secondo motivo di ricorso, denunciando la violazione dell’art. 2697 c.c. viene prospettato alla Corte il seguente quesito di diritto: se gravi sul contribuente che agisce per il rimborso dell’imposta, l’onere di provare la inesistenza del presupposto impositivo della autonoma organizzazione.

Certamente la prova incombe sul contribuente che dopo aver versato l’imposta, adducendo l’errore, ne chiede il rimborso. Il presupposto del rimborso e’ costituito dall’esistenza di un errore che possa evincersi dalla dichiarazione dei redditi ovvero, se possibile, con ogni altro mezzo. E’ noto che la c.d. autotassazione avviene sulla base della dichiarazione del contribuente, per cui se dalla dichiarazione stessa non risulta che l’attivita’ sia stata svolta con l’ausilio di una autonoma organizzazione, la stessa amministrazione finanziaria e’ in grado di rilevare l’errore e, se del caso, procedere al rimborso.

In presenza di istanza di rimborso, se dalla dichiarazione dei redditi non risulta l’esistenza del presupposto impositivo, l’ufficio puo’ e deve procedere al rimborso. Fatto sempre salvo il potere dell’Ufficio di controllare la completezza e la fedelta’ della dichiarazione. Se, pero’, l’amministrazione non ritiene che ci siano elementi per procedere al controllo, non puo’ contestare la attendibilita’ della dichiarazione, specialmente poi quando sia scaduto il termine per procedere ad accertamento, allorquando la dichiarazione non e’ piu’ modificabile e “fa stato” tra le parti. Ne’ la contribuente puo’ farsi carico di dell’obbligo di produrre la copia della dichiarazione gia’ in possesso dell’amministrazione (stante il divieto di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4:

“Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni gia’ in possesso dell’amministrazione finanziaria”). In altri termini, se l’amministrazione finanziaria non ritiene che la dichiarazione dei redditi del contribuente debba essere sottoposta a controllo, non puo’ poi contestarne il contenuto, dal quale legittimamente il giudice tributario puo’ desumere la prova della inesistenza dei presupposti impositivi relativi all’IRAP. In linea di principio, quindi, dal contenuto della dichiarazione dei redditi, non contestata dall’ufficio finanziario, puo’ desumersi la prova della inesistenza del presupposto impositivo richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3.

Nella specie, l’Agenzia, nel denunciare la violazione delle regole sulla distribuzione dell’onere della prova non deduce che dalla lettura della dichiarazione dei redditi del contribuente non risultasse la inesistenza del presupposto impositivo, ne’ deduce che siano stati attivati controlli sulla stessa. Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso appare manifestamente infondato”;

Considerato che la relazione e’ stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione e che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, senza liquidazione di spese sostenute soltanto dalla parte soccombente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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