Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9829 del 24/04/5201

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –

Dott. PETITTI Stefano – Consiglie – –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consiglie – –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al numero di ruolo generale 29155-2006, avente

ad oggetto “sanzioni amministrative”, proposto da:

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, in persona del Ministro in carica

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 54/2004 del GIUDICE DI PACE di DRONERO,

depositata il 11/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico, che si riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente impugna la sentenza n. 54 del 2004 del Giudice di Pace di Dronero, depositata l’11 agosto 2005 e non notificata con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dall’odierno intimato, B.F., avverso l’ordinanza ingiunzione n. 331 nel 2004, emessa il 19 novembre 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali – Ispettorato repressioni frodi di Asti ingiungeva il pagamento di Euro 1413,40 quale sanzione amministrativa per la violazione della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3, per aver indebitamente percepito, mediante esposizione di dati e notizie non veritieri, aiuti comunitari previsti per la produzione con i metodi della coltura biologica. La sanzione era una conseguenza dell’accertamento effettuato dai funzionari del settore provinciale agricoltura di Cuneo in data 15 novembre 1999 (verbale di contestazione n. 99 del 16 agosto 2000).

L’opposizione era fondata sulla indicazione di errori materiali commessi nella compilazione della domanda, errori commessi in buona fede.

Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, ritenendo sussistente la buona fede, evidenziando la complessita’ della modulistica da utilizzare e la circostanza ulteriore che per la compilazione della domanda l’opponente si era rivolto ad un’associazione di produttori.

Avverso detta decisione ricorre l’amministrazione formulando due motivi di ricorso.

Col primo lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla L. n. 898 del 1986, art. 3, comma 2.

Osserva l’amministrazione che il giudice a quo aveva escluso la responsabilita’ dell’opponente perche’ egli si era rivolto, per la redazione della domanda di aiuto, ad un’associazione di categoria, senza considerare che la L. n. 898 del 1986, art. 3, comma 2, prevede espressamente tale ipotesi, affermando che l’associazione o unione dei produttori e’ tenuta in solido col produttore al versamento della somme dovute ove ne risulti la corresponsabilita’. Osserva in ogni caso che l’interessato ha comunque l’obbligo di verificare l’esattezza dei dati esposti in una domanda d’aiuto e cita al riguardo Cass. 4790 del 2005.

Col secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento alla L. n. 898 del 1981, art. 3, nonche’ omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La eventuale complessita’ della modulistica da compilare non e’ sufficiente a giustificare la commissione di errori valutabili ai sensi della normativa in materia di sanzioni amministrative, posto che detti errori avrebbero potuto essere evitati con l’ordinaria diligenza. In ogni caso non risulta essere stato indicato alcun elemento positivo che abbia potuto trarre in errore l’originario opponente.

Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Occorre rilevare che tali conclusioni della Procura Generale non ostano alla pronuncia in camera di consiglio. Infatti, l’inammissibilita’ della pronuncia in camera di consiglio e’ ravvisabile solo ove la Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2, oppure emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata. In tali casi la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Nel caso in cui, invece, la Corte ritenga, come nella specie, che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l’immediata decisione, puo’ pronunciarsi la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero siano, all’opposto, per la trattazione in pubblica udienza (Cass. 2007 n. 23842; Cass. 2007, n. 1255).

Il ricorso e’ infondato e va respinto.

La L. n. 898 del 1986, art. 3, comma 2, espressamente prevede che “qualora l’istanza sia stata inoltrata per il tramite di un’associazione o unione di produttori…” tale associazione o unione di produttori “e’ tenuta in solido con il produttore al versamento delle somme dovute ove ne risulti la corresponsabilita’”.

Tale previsione normativa esclude che la sola circostanza di essersi rivolti alle stesse possa costituire una esimente o comunque motivo di esclusione della colpa. In ogni caso e’ onere dell’istante, prima di sottoscrivere la dichiarazione, verificare l’esattezza dei dati e della estensione del proprio fondo in base a regole di ordinaria diligenza incombente su qualsiasi proprietario. Nella specie la violazione risultava evidente tenuto conto della non lieve eccedenza della superficie dichiarata di oltre due ettari rispetto a quella effettiva.

Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. questa Corte puo’ pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 600,00 Euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

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