Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9829 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21731-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIGURE PIEMONTESE GALLERIE D’ARTE MODERNA

& CONTEMPORANEA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO GARAVOGLIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 31/2012 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 17/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/03/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA;

udito l’Avvocato.

Fatto

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha accolto l’appello della Associazione Nazionale Ligure-Piemontese Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la decisione di primo grado, sfavorevole alla contribuente, la quale aveva impugnato l’avviso di accertamento di maggiore IRAP, IRES ed IVA, per l’anno d’imposta 2004, oltre interessi e sanzioni, notificato dall’Amministrazione finanziaria a seguito di disconoscimento della qualità di ente non commerciale;

che il Giudice di appello, per quanto qui interessa, nel riformare la decisione della CTP di Torino, disponendo l’annullamento dell’accertamento, ha posto in rilievo che l’Associazione aveva ricevuto dal Comune di Settimo Torinese un contributo per la gestione della “Giardiniera” Casa d’Arte, spazio attrezzato per mostre ed esposizioni artistiche, utilizzato per far fronte ai pagamenti necessari al corretto funzionamento della struttura, il cui ammontare non concorre alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, comma 1, lett. c), e che l’Agenzia delle Entrate non aveva dimostrato l’effettivo svolgimento di un’attività commerciale da parte dell’Associazione, la quale aveva sempre negato tale circostanza, assumendo che era rimasto inattuato quanto all’uopo contemplato dalla Convenzione intercorsa con l’Ente territoriale;

che l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, affidandosi a quattro motivi, illustrati con memoria, cui la contribuente resiste con controricorso;

Il P.G. conclude per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè il Giudice di appello non si sarebbe pronunciato sulla questione, costituente il fulcro della esaminata vicenda, concernente la qualificazione della Associazione come ente non commerciale, nel lasso temporale che va dalla sua nascita all’anno 2009;

che con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè il Giudice di appello, secondo l’ordine logico delle questioni da trattare, avrebbe dovuto considerare le ragioni dell’Amministrazione finanziaria a sostegno della dedotta assenza dei presupposti per riconoscere la natura di ente non lucrativo alla Associazione, il cui statuto si discosta sensibilmente dalle disposizioni normative regolanti la materia, e vagliare la supposta natura non commerciale alla luce dell’art. 148 D.P.R. n. 917 del 1986e non dando per scontata tale qualifica in capo alla contribuente, onde poi considerare la rilevanza o meno del contributo comunale ai fini della quantificazione del reddito;

che con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, giacchè il Giudice di appello avrebbe travisato la natura (comunale e non statale) dei contributi percepiti dall’Associazione, attraverso una non consentita interpretazione estensiva della disposizione, la quale si riferisce ai contributi delle Amministrazioni pubbliche (centrali) nel cui novero non rientra il Comune di Settimo Torinese;

che con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè il Giudice di appello avrebbe dovuto considerare il contenuto dell’originario statuto della Associazione e la sua successiva consistente revisione, resasi necessaria per conformare la propria organizzazione alla vigente normativa di settore, essendo precipuo onere della contribuente dimostrare la ricorrenza dei presupposti della pretesa qualifica di ente non commerciale ai fini del riconoscimento del trattamento fiscale di favore;

che il primo, il secondo ed il quarto motivo, i quali contengono censure scrutinabili congiuntamente in quanto tra loro strettamente connesse, sono inammissibili;

che la ripresa fiscale di cui all’avviso di accertamento si basa sulla natura commerciale dell’attività dell’Associazione, secondo la impugnata sentenza non univocamente desumibile dai contributi comunali ricevuti per la gestione della “Giardiniera” Casa d’Arte, perchè ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 143, comma 3, lett. b), essi non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali, e neppure dalla previsione, contenuta all’art. 4 della Convenzione stipulata con il Comune di Settimo Torinese, concernente la possibilità di esercitare, all’interno della struttura espositiva, una serie di attività commerciali, difettando la dimostrazione della effettiva attuazione di siffatta previsione;

che l’Agenzia delle Entrate denuncia, sotto il profilo del vizio motivazionale, l’erroneità della affermazione del Giudice di appello circa la natura di ente non commerciale dell’Associazione, in quanto non supportata dalle argomentazioni svolte dal Giudice di primo grado, la cui decisione prescinde dalla dedotta non conformità originaria dello statuto della Associazione, avuto riguardo alle previsioni del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148, comma 8, lett. a), b) ed f), questione controversa e doveva essere risolta “a monte”;

che i motivi di doglianza si appalesano inammissibili per difetto di autosufficienza in quanto, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni e, in particolare, “qualora… venga fatta valere la erronea interpretazione di una clausola statutaria, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della clausola invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, al quale è precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza delle censure” (Cass. n. 11117/2002; n. 6753/2004; n. 16132/2005; n. 12446/2006; n. 14224/2014);

che, infatti, non è consentito alla Corte compiere alcuna verifica circa gli elementi – in tesi – trascurati, insufficientemente o illogicamente valutati dal giudice di merito, in quanto l’onere incombente sul ricorrente per cassazione non può ritenersi assolto mediante il generico richiamo alla risultanze di causa, dovendo il ricorso contenere in sè tutti gli elementi necessari per apprezzare la decisività del punto controverso, la correttezza e la sufficienza della motivazione, al fine di consentire il controllo sollecitato al giudice di legittimità, al quale è precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza delle censure;

che, pertanto, non basta prospettare la “consistente revisione del contenuto dello statuto ALPGAMC al fine di armonizzare il proprio caso specifico con la legislazione vigente” per dimostrare la denunciata manchevolezza motivazionale della impugnata sentenza su un punto decisivo della causa, mancando nel ricorso per cassazione la specifica indicazione del testo della regolamentazione statutaria, nella sua originaria formulazione, ed in quella successivamente adottata dall’Associazione;

che neppure può trovare accoglimento il terzo motivo di doglianza, in quanto dalla semplice lettura della sentenza impugnata emerge che, ai fini della determinazione del reddito complessivo dell’ente, il Giudice di appello ha fatto riferimento al disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 143, comma 3, lett. b), ove testualmente si parla di “contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche” e non già al D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 4, norma effettivamente di stretta interpretazione (Cass. n. 11986/2009; n. 7653/2009) nella quale testualmente si parla, ai fini dell’applicazione della specifica normativa sulle ONLUS, di “apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato”;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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