Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9829 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9829 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 10480-2013 proposto da:
LISAL SRL 02079230922, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO
GALLONIO 18, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO
FREDIANI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ELIO DE MONTIS, ALDO DE MONTIS, ANTONIO DE
GIUDICI, ANNA MARIA DE MONTIS giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
SANNA SERGIO, già titolare della omonima impresa di autotrasporti,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI N. 46,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO CIRIECO, rappresentato e

Data pubblicazione: 13/05/2015

difeso dall’avvocato PAOLO FREDIANI giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 467/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Ric. 2013 n. 10480 sez. M3 – ud. 11-03-2015
-2-

CAGLIARI del 2/10/2012, depositata il 17/10/2012;

R.g.n. 10480-13 (c.c. 11.3.2015)

Ritenuto quanto segue:
§1. La s.r.l. LI.SAL. ha proposto ricorso per cassazione contro Sergio
Sanna avverso la sentenza del 17 ottobre 2012, con la quale la Corte
d’Appello di Cagliari, in parziale accoglimento del suo appello ha
parzialmente riformato la sentenza resa in primo grado inter partes dal
Tribunale di Cagliari.

§2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimato.
§3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è
stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sono state svolte le
seguenti considerazioni:
<4_1 §3. Il ricorso può essere deciso con il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile per inosservanza del requisito di cui all'art. 366 n. 3 c.p.c. §4. La struttura del ricorso, infatti, si presenta come segue: a) dopo la prima pagina e la seconda che recano l'intestazione ed indicazione della sentenza impugnata ed un riferimento nelle ultime sei righe alla domanda, che termina con undici righe della pagina 3, si riproduce di seguito fino alla metà della pagina 16 la citazione introduttiva del giudizio di primo grado; b) quindi, si riproduce la comparsa di risposta fino a pagina 22 e di seguito la memoria istruttoria della qui ricorrente, convenuta in primo grado, sino alla metà della pagina 25; c) dopo breve riferimento al rigetto da parte del Tribunale delle istanze istruttorie ed all'invito a precisare le conclusioni dalle ultime otto righe della 3 Est. Coft Raffe1e Frasca R.g.n. 10480-13 (c.c. 11.3.2015) pagina 25 si riproduce la conclusionale della ricorrente sino alle prime tre righe della pagina 47; d) successivamente si riproduce sino a metà della pagina 50 la sentenza di primo grado e di seguito l'atto di appello della ricorrente sino alla pagina 85, quindi la comparsa di risposta della parte avversa, recante appello incidentale, sino alle prime dieci righe della pagina 165; e) di seguito, in fine, si riproduce la sentenza impugnata fino alle prime sei righe della pagina 170 e solo di seguito, dalla pagina successiva, inizia l'esposizione dei motivi di ricorso. §5. Ora, nel solco di una consolidata pregressa giurisprudenza, simili forme di adempimento dell'onere di cui all'art. 366 n. 3 c.p.c. sono state ritenute inidonee allo scopo da Cass. sez. un. n. 5698 del 2012, secondo la quale «In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso>>.
In base a tale principio di diritto, costantemente ribadito dalla
giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo: Cass. (ord.) n. 10244
del 2013; (ord.) n. 17002 del 2013; (ord. n. 593 del 2013; (ord.) n. 594 del
2013; (ord.) n. 595 del 2013; Cass. n. 22039 del 2012, proprio in controversia
avente ad oggetto vicenda similare a quella evocata dal ricorso e nella quale
si fornisce ulteriore indicazione delle numerosissime pronunce precedenti; n.
19474 del 2012; n. 17447 del 2012) il ricorso appare inammissibile per palese
inosservanza del requisito dell’art. 366 n. 3 c.p.c.>>.
4
Est. Con &ffae1e Frasca

R.g.n. 10480-13 (c.c. 11.3.2015)

§2. Nell’imminenza dell’adunanza della Corte è stato depositato atto di
rinuncia al ricorso sottoscritto da Licio Cadelano, Donatella Onano ed Emilio
Cadelano, che si sono qualificati come soci della s.r.l. LI.SAl. in liquidazione,
assumendo che la stessa società si è cancellata dal Registro delle Imprese il
26 maggio 2014. A margine di tale atto hanno rilasciato procura agli stessi

L’atto è sottoscritto dai predetti socie e dai loro difensori, nonché “per
visto ed accettazione” dal legale della resistente.
Il Collegio rileva che, poiché ai sensi dell’art. 2495 c.c. la legittimazione
passiva ai crediti verso la società compete ai soci, i medesimi erano
legittimati ad intervenire nel processo di cassazione ed a compiere la rinuncia
che hanno compiuto.
Poiché essa è rituale dev’essere dichiarata l’estinzione del processo di
cassazione.
La rinuncia è stata accettata dal difensore della resistente, che, però, per
come si rileva dalla procura a margine del controricorso, non figurava
munito di mandato speciale ad accettare una rinuncia. Ne segue che non
ricorre l’ipotesi di cui all’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.
Tuttavia, l’atteggiamento del difensore della resistente, pur non avendo
determinato l’esclusione del potere della Corte di pronunciare sulle spese,
intera circostanza più che ragionevole per compensarle, secondo il regime del
secondo comma dell’art. 92 c.p.c. vigente ex art. 45 della 1. n. 69 del 2009 ed
applicabile al giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il processo di cassazione.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile-3, l’ 11 marzo 2015.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

difensori della società ricorrente.

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