Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9828 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consiglie – –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consiglie – –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e

difeso, per procura speciale a margine ricorso, dall’Avvocato

Gianotti Giuseppina dell’Avvocatura Comunale di Torino e

dall’Avvocato Colarizi Massimo, presso lo studio del quale in Roma,

via Panama n. 12, e’ elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 4526/08, depositata in

data 20 giugno 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 20 giugno 2008, ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Torino avverso la sentenza del Giudice di pace della medesima Citta’, che aveva accolto l’opposizione proposta da C.S. per l’annullamento del verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale di Torino per violazione dell’art. 142 C.d.S., accertata a mezzo autovelox modello 104/C-2;

che, ad avviso del Tribunale, correttamente il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione perche’ l’apparecchiatura autovelox utilizzata per la rilevazione della velocita’ dell’auto del C. non era stata sottoposta alla necessaria taratura periodica;

che, per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso il Comune di Torino sulla base di tre motivi;

che l’intimato non ha resistito con controricorso;

che, con il primo motivo di ricorso, il Comune ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S. e art. 345 relativo reg. esec. C.d.S., nonche’ del D.M. 29 ottobre 1997 in relazione alla L. n. 273 del 1991 e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 2007, nonche’ erronea determinazione delle conseguenze giuridiche riferibili al caso concreto, formulando il seguente quesito di diritto: “se incorra in violazione del D.L. 30 aprile 1992, n. 285, art. 142 e art. 345 reg. esec. C.d.S. e del D.M. 29 ottobre 1997 il Giudice che, vertendosi in merito all’infrazione ai limiti di velocita’, accertata alla presenza di un operatore di polizia, a mezzo dispositivo di captazione autovelox 104/C-2 commercializzato anteriormente al 16 maggio 2005, esclude l’efficacia probante dell’accertamento per la sola circostanza che lo strumento, pur di tipologia omologata, non sia stato sottoposto a periodica taratura”;

che, con il secondo motivo, il Comune denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S. e art. 345 relativo reg. esec. C.d.S., nonche’ del D.M. 29 ottobre 1997 in relazione all’art. 2700 cod. civ., formulando il seguente quesito di diritto: “se possa ritenersi assicurata dall’omologazione l’efficacia probatoria di un dispositivo di captazione del tipo autovelox 104/C-2 commercializzato prima del 16 maggio 2005 e utilizzato alla presenza di un operatore di polizia quantomeno ove non risulti accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione e funzionamento” ;

che, con il terzo motivo, il Comune ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto che il Giudice di pace potesse fondare la propria decisione sulla eccepita mancata taratura periodica dell’apparecchiatura, pur se detta ragione di illegittimita’ del verbale era stata dedotta solo in sede di udienza di comparizione;

formula quindi il seguente quesito di diritto: “se, in caso di ricorso al giudice di pace ai sensi della L. n. 689 del 1981, la deduzione di omessa taratura del dispositivo di captazione, estranea all’enunciazione dei motivi di opposizione e formulata per la prima volta in udienza, integri la proposizione di una domanda nuova, fondata sul fatto diverso, con allegazione di una distinta ragione di illegittimita’ e di un nuovo tema di indagine e, conseguentemente, se incorra nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. il Giudice che decida sul merito di tale tardiva prospettazione, pur suscettibile di essere introdotta sin dalla proposizione dell’opposizione”;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il precedente relatore designato, nella relazione depositata il 23 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Il ricorso puo’ essere deciso in camera di consiglio, essendo lo stesso manifestamente fondato. Vanno infatti accolti il primo e il terzo motivo. Relativamente a quest’ultimo, e’ fondata la censura di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. avendo il giudice posto a base della decisione una questione che non aveva formato oggetto dei motivi dedotti con il ricorso introduttivo che, nell’individuare la causa petendi della domanda, delimitano il thema decidendum, vincolando il giudice, sicche’ sono inammissibili le domande fondate su motivi formulati nel corso del giudizio; d’altra parte, deve escludersi che la possibilita’ di fare valere la questione relativa alla taratura fosse sorta per la prima volta a seguito della produzione depositata dalla amministrazione, posto che dal verbale di contravvenzione era indicato che la contravvenzione era stata accertata con apparecchiatura elettronica. Seppure l’accoglimento del terzo motivo ha carattere assorbente, va rilevata la fondatezza altresi’ della censura con cui e’ stata dedotta l’erroneita’ della pronuncia laddove aveva dato rilevanza alla mancanza del certificato di taratura periodica, considerando applicabili ai dispositivi di controllo elettronico della velocita’ le disposizioni di cui alla L. n. 272 (recte: 273) del 1991.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocita’ stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocita’ ed e’ competenza di autorita’ amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/2007).

Il secondo motivo e’ assorbito dall’accoglimento del primo”;

che il Collegio condivide la proposta di accoglimento del primo motivo di ricorso, contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, in particolare, si deve rilevare che la ritenuta non necessita’ di sottoposizione a taratura degli apparecchi elettronici di rilevazione della velocita’ e’ stata ulteriormente ribadita da questa Corte, la quale ha altresi’ ritenuto manifestamente infondate le eccezioni di legittimita’ costituzionale della normativa rilevante, ove interpretata nel senso indicato (Cass., n. 28333 del 2008);

che, in conclusione, il primo e il terzo motivo di ricorso vanno accolti, alla luce dei seguenti principi di diritto: “In tema di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocita’ stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocita’ ed e’ competenza di autorita’ amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie”; e “L’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e ss., si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto e’ delimitato, per l’opponente, dai motivi fatti valere con l’opposizione”;

che risulta assorbito il secondo motivo di ricorso;

che la cassazione della sentenza impugnata, conseguente all’accoglimento degli indicati motivi, va disposta con rinvio al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, per l’esame delle ulteriori ragioni che risultano essere state dedotte dall’opponente;

che al giudice di rinvio e’ demandata altresi’ la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Torino in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

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