Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9828 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 04/05/2011), n.9828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2019/2010 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana

n. 11, presso lo studio dell’Avv. Ugo Giurato, rappresentato e difeso

dagli Avv. FRINCHI Sergio e Sebastiano Romano, per procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’avv. FIORILLO Luigi, rappresentata e difesa

dall’Avv. Gaetano Granozzi per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso incidentale proposto da:

POSTE ITALIANE, come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

F.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1854/2008 della Coorte d’appello di Palermo,

depositata in data 19.1.2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 23.02.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- F.R. chiedeva al giudice del lavoro di Palermo di dichiarare nullo il termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 8.7-30.9.00, stipulato per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre, ai sensi dell’art. 8 del CCNL per i dipendenti postali 26.11.94.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dal lavoratore, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata in data 19.1.09, rigettava l’impugnazione. Il giudice rilevava che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8, comma 2, del CCNL Poste 26.11.94. Per la legittimità dell’assunzione era, dunque, chiesto non che il lavoratore fosse assunto per sostituire un dipendente nominativamente indicato o che fosse indicata la causa specifica della sostituzione, ma solo che l’assunzione fosse stata necessitata da esigenze di servizio che non potessero essere soddisfatte per l’assenza per ferie del personale nel periodo giugno-settembre.

3.- Avverso questa sentenza F. proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva con controricorso e ricorso incidentale Poste Italiane.

Il Consigliere relatore depositava relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la quale era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

4. Il ricorrente principale deduce due motivi che possono essere sintetizzati come segue.

4.1.- Il primo motivo denunzia violazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, in relazione alla L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ed agli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c.. Sostiene che il principio secondo cui detto art. 23 ha attribuito alla contrattazione collettiva l’individuazione delle ipotesi nelle quali è ammissibile l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato si inserisce nel sistema delineato dalla L. n. 230 del 1962, di modo che deve ritenersi che le ipotesi astrattamente previste dalla contrattazione in questione siano “contestualizzate e specificate” in relazione alla singola assunzione, e cioè facendo riferimento al posto di lavoro per il quale è predisposta l’assunzione e con l’indicazione del lavoratore assente per ferie da sostituire.

4.2.- Il secondo motivo denunzia violazione della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23, comma 1, della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 3, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 8 del ccnl Poste 26.11.94. Addebita al giudice di merito di aver fondato la propria decisione sull’esigenza di sostituzione affermata, dal richiamato contratto collettivo esclusivamente in termini preventivi, generici ed astratti, senza verificare l’effettività dell’esigenza della sostituzione, atteso che l’azienda, malgrado la contestazione in proposito, non aveva adempiuto all’onere di dimostrare la riconducibilità dell’assunzione a quanto astrattamente previsto dal ccnl.

5.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale è denunciata violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375 e 2697 c.c., assumendosi l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata per aver considerato che la sola inerzia della parte non vale, in mancanza di ulteriori elementi, a provare l’intervenuta risoluzione del contratto per mutuo consenso.

6.- Riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., deve rilevarsi infondatezza di entrambe le impugnazioni.

7.- Esaminando per primo il motivo dedotto con il ricorso incidentale in ragione della sua priorità logica, deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. per tutte Cass. 17.12.04 n. 23554 e numerose altre seguenti) ha ritenuto che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè, alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di mento, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto”.

La Corte d’appello ha rilevato che la società appellante, processualmente a tanto onerata, ha omesso di tornire elementi utili a consentire la prospettata valutazione, non ritenendo sufficiente a rappresentare la disaffezione del lavoratore la circostanza che lo stesso avesse atteso un certo lasso di tempo prima di intraprendere l’azione giudiziaria, essendo tale attesa giustificata dalla speranza di essere assunto a tempo pieno o, comunque, di ottenere nuove ambite assunzioni a termine. Trattasi di considerazioni di merito congruamente motivate, come tali non censurabili sul piano logico.

8.- Quanto ai due motivi del ricorrente principale, da trattare in unico contesto, deve qui confermarsi – anche in sede di interpretazione diretta del contratto collettivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’orientamento della giurisprudenza di questa Corre (Cass. 2.3.07 n. 4933), la quale, decidendo su una fattispecie analoga, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

Infatti, l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva è del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie prevista dalla legge n. 230 del 1962, in considerazione del principio (Cass. S.u., 2.3.06 n. 4588) che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati. Questi ultimi, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle, previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere “oggettivo” ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, consentendo (vuoi in funzione di promozione dell’occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.

L’art. 8, comma 2, del ccnl 26.11.94, per il quale “l’Ente potrà valersi delle prestazioni di personale con contratto a termine …

anche nei seguenti casi: necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre …”, usando una formula diversa da quella della L. n. 230 del 1962 testimonia che le parti stipulanti considerano questa ipotesi di assunzione a termine, in ragione dell’uso dell’espressione in concomitanza, sempre sussistente nel periodo stabilito (giugno- settembre).

Ne deriva che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva è del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo richiede solamente quale unico presupposto per la sua operatività l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie (v. per tutte Cass. 6.12.05 n. 26678), senza necessità per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti e la relazione causale tra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa cui lo stesso è stato destinato (v. per tutte Cass. 3.12.09 n. 25429 e 7.4.09 n. 8446).

Essendosi il giudice di mento attenuto a questi principi, i due motivi dedotti con il ricorso principale debbono essere rigettati.

9.- Debbono essere dunque rigettati entrambi i ricorsi.

Le spese del giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza, vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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