Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9827 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. I, 26/05/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 26/05/2020), n.9827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6073/2019 proposto da:

K.H., alias C.H., elettivamente domiciliato in Roma,

Piazza Cavour presso a cancelleria della Corte di cassazione e

rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Esposito per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12; PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

TRIBUNALE DI MILANO;

– intimati –

avverso il decreto n. 59/2019 del Tribunale di Milano, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del

01/01/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella

camera di consiglio del 13/02/2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis da K.H. alias C.H. avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Il Tribunale ha deciso la controversia confermando, in via preliminare, quanto ritenuto dal giudice designato, che nel fissare l’udienza di comparizione delle parti non aveva disposto una nuova audizione del ricorrente, di contro alla richiesta della difesa, nell’apprezzata completezza delle informazioni da costui rese e compiutamente indagate dalla Commissione territoriale.

Sarebbe rimasto in tal modo osservato l’obbligo imposto dall’art. 46, paragrafo, 3, Direttiva 2013/32 al preciso scopo di assicurare al ricorrente il rimedio effettivo di tutela, previsto dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

La non attendibilità del racconto, scrutinata per i parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e l’insussistenza dei presupposti legittimanti l’accesso alla protezione internazionale ed umanitaria richiesta aveva poi determinato i giudici di merito al rigetto della domanda.

2. K.H., alias C.H., ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con un unico motivo.

Nessuno degli intimati ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, nato in (OMISSIS) e cittadino del (OMISSIS), di religione musulmana, nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese all’esclusivo fine di farsi curare in Europa patologie addominali che non potevano essere operate in Africa.

2. Sulla indicata premessa il ricorrente propone un unico motivo di ricorso con cui denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, per l’omessa fissazione dell’udienza e per l’omesso ordine di comparizione personale del ricorrente, come richiesto dal difensore e come imposto dalla norma citata nei casi di mancanza della videoregistrazione del colloquio innanzi alla Commissione territoriale. Si richiede la sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato.

3. Il motivo di ricorso è infondato.

Nel dare valutazione alla proposta critica, si tratta innanzitutto di distinguere, nell’ipotesi in cui la Commissione territoriale non abbia provveduto a videoregistrare l’intervista resa dal richiedente protezione nella indisponibilità del mezzo tecnico e quindi a trasmetterne gli esiti al Tribunale investito del giudizio, tra: a) rispetto del principio del contraddittorio; b) presupposti e contenuti che guidano il giudice eventualmente a risentire il richiedente che abbia già reso l’intervista nella fase amministrativa.

3.1. E’ necessario prendere le mosse dalle affermazioni di diritto che, chiare sul punto, ha reso questa Corte di legittimità con la sentenza del 05/07/2018 n. 17717.

In attuazione del principio del contraddittorio, e quindi del diritto del ricorrente ad una piena ed effettiva difesa, questa Corte di legittimità con l’indicata sentenza ha per vero rimarcato la necessità, per ragioni di stretta letteralità della norma in esame e di armoniosa ricostruzione del sistema, che in mancanza della videoregistrazione del colloquio il Tribunale, chiamato a pronunciare sulla domanda di protezione internazionale, debba fissare l’udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti la nullità del decreto pronunciato per il mancato pieno spiegamento del principio del contraddittorio (Cass. n. 17717 cit.).

Il giudizio in materia di riconoscimento della protezione internazionale si svolge, secondo regola generale, a fronte di una prima fase amministrativa in cui il richiedente viene ascoltato personalmente, in un successivo momento, che è di natura giurisdizionale, in camera di consiglio nelle forme di un contraddittorio cartolare segnato dalle previsioni dell’art. 737 e ss. c.p.c., come richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis.

Nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, destinato a venire nel suo complesso in rilievo per le fasi amministrativa e giurisdizionale di cui esso si compone, alla natura camerale non partecipata, destinata a soddisfare negli attenuati termini cartolari il contraddittorio, della fase che trova svolgimento davanti al giudice deve pertanto accompagnarsi la videoregistrazione dell’intervista effettuata dalla Commissione territoriale del richiedente.

I contenuti del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, ai commi 10 e 11, e le intenzioni del legislatore per i primi fatte chiare, vogliono che là dove manchi la videoregistrazione nella centralità che sessa riveste all’interno del procedimento – in quanto strumento che consente al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali – si affermi il pieno dispiegamento del contraddittorio, altrimenti riservato ad una udienza camerale non partecipata, attraverso lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti a pena, altrimenti, della nullità del decreto pronunciato (in termini, Cass. n. 17076 del 26/06/2019 e Cass. n. 2817 del 31/01/2019, non massimata).

3.2. Una volta che il Tribunale competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale abbia fissato, in difetto della videoregistrazione, l’udienza camerale in forma partecipata, potrà eventualmente porsi il problema, distinto e successivo rispetto alla preliminare esigenza del rispetto del contraddittorio secondo un modello pieno, di riascoltare il richiedente.

Va da sè che, ormai, non si tratta di dare applicazione ad una regola processuale destinata a sostenere la validità del modello adottato, ma di una valutazione di merito in cui il giudice è chiamato a scrutinare la natura della domanda ed ove essa non sia manifestamente infondata procedere a sentire il richiedente se ritenga i temi di indagine sottoposti dalla parte di necessario approfondimento.

L’iniziativa in tal caso è del richiedente, che a migliore definizione del quadro di allegazione e prova indicherà al giudice i temi destinati a sostenerlo e lo scrutinio passa, in tal caso, attraverso un preliminare giudizio di non manifesta infondatezza della domanda nell’apprezzata pienezza dell’iniziale allegazione e della valutazione sulla stessa condotta dalla Commissione territoriale.

Il Tribunale chiamato a decidere all’esito di una valutazione ex actis che deve esse effettuata sui documenti trasmessi dall’organo amministrativo e, tra questi, per l’appunto, sulla videoregistrazione (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8) potrebbe su istanza del ricorrente ritenere il quadro fattuale in atti non sufficiente a definire la domanda.

Nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale (Cass. 28/02/2019 n. 5973).

A nulla rileva inoltre che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Cass. n. 32029 del 11/12/2018; Cass. n. 10786 del 17/04/2019; Cass. n. 14148 del 23/05/2019; Cass. n. 17076 del 26/06/2019; Cass. n. 2134 del 30/01/2020).

Sulle indicate premesse, il Tribunale di Milano, in applicazione degli indicati principi, dopo aver richiamato la sentenza n. 17717/2018 di questa Corte, ha dato conto dell’intervenuta fissazione dell’udienza, per provvedimento del 11.04.2018, in cui il giudice designatole ha espressamente indicato l'”assenza di necessità di ripetere l’audizione e di svolgere ulteriori incombenti istruttori” (p.2 decreto).

E’ infondata quindi per le sopra articolate ragioni la censura proposta con cui il ricorrente deduce la necessità di sentire personalmente la parte in camera di consiglio a tutela dell’effettività del contraddittorio, “in applicazione di un principio di oralità ed immediatezza, simile a quello che ha permeato il codice di procedura penale del 1988” (p. 6 ricorso).

4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, assorbita ogni ulteriore istanza.

Nulla sulle spese non avendo gli intimati articolato difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma, dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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