Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9827 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consiglie – –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consiglie – –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MONTEMARCIANO, in persona del Sindaco pro-tempore,

rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avvocato Accorroni Carla, ed elettivamente domiciliato in Roma,

viale Angelico n. 38, presso lo studio dell’Avvocato Sergio Del

Vecchio;

– ricorrente –

contro

G.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato Liuti

Ivan per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente

domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio

dell’Avvocato Marta Lettieri;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 472/08, depositata in

data 16 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

e’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. Sorrentino Federico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Ancona, con sentenza depositata il 16 aprile 2008, ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Montemarciano avverso la sentenza del Giudice di pace di Ancona, che aveva accolto l’opposizione proposta da G.A. per l’annullamento del verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9;

che, ad avviso del Tribunale, correttamente il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione perche’ l’apparecchiatura autovelox utilizzata per la rilevazione della velocita’ dell’auto del G. non era stata sottoposta alla necessaria taratura periodica;

che, per la cassazione di questa sentenza, ricorre il Comune di M. sulla base di sette motivi;

che ha resistito, con controricorso, G.A.;

che, con il primo motivo di ricorso, il Comune ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di varie disposizioni di legge sostenendo che nessuna disposizione prescrive la necessita’ di sottoporre l’apparecchio autovelox 104/C2, utilizzato nel caso di specie e munito di valida ed efficace omologazione, alla taratura periodica; in proposito formula il seguente quesito di diritto: “non esiste alcuna disposizione normativa che imponga l’obbligo di taratura iniziale (prima dell’uso) e periodica della apparecchiatura di rilevazione automatica della velocita’ autovelox modello 104/C2, in particolare non prevedono tale obbligo l’art. 45 C.d.S., comma 6, l’art. 192 reg. C.d.S., comma 8, la L. n. 273 del 1992 e la norma UNI 30012 (nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere tale obbligo di taratura in virtu’ delle sopra indicate norme e, pertanto, non essendo l’apparecchiatura stata sottoposta a taratura, ha ritenuto di confermare l’accoglimento dell’opposizione alla sanzione amministrativa disposta dal Giudice di pace di primo grado)”;

che, con il secondo motivo, il Comune denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., rilevando che, non essendo previsto alcun obbligo di taratura, l’amministrazione non era gravata dal relativo onere probatorio, erroneamente, nel caso di specie, ritenuto inadempiuto; formula, quindi, il seguente quesito di diritto: “riscontrata l’omologazione, l’efficacia probatoria della apparecchiatura di rilevazione automatica della velocita’ (autovelox, nella specie modello 104/C2), opera, indipendentemente dalla taratura, fino a quando venga accertato nel caso concreto, sulla base delle circostanze allegate dall’opponente e debitamente da lui provate, il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo”;

che, con il terzo motivo, il Comune lamenta vizio di motivazione in ordine al fatto controverso consistente nella necessita’ o meno della taratura;

che, con il quarto motivo, il Comune ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ., per avere il Tribunale affermato che ogni apparecchiatura tecnica che si rispetti necessita di taratura, formulando il seguente quesito di diritto: “il giudice che deve decidere secondo diritto ai sensi dell’art. 113 c.p.c. e secondo il principio di disponibilita’ delle prove di cui all’art. 115 c.p.c., non puo’ porre a fondamento delle sue deduzioni nozioni tecniche, non costituenti fatto notorio e non rientranti nella comune esperienza (nella specie: necessita’ di taratura di qualsiasi apparecchio tecnico, e, quindi, anche degli autovelox, cosi’ come statuito nella sentenza impugnata, a conferma della sentenza di primo grado)”;

che, con il quinto motivo, il Comune denuncia vizio di insufficiente motivazione in ordine al fatto controverso relativo alla necessita’ o meno della taratura dell’autovelox;

che, con il sesto motivo, il ricorrente, per mero scrupolo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ., formulando il seguente quesito di diritto: “stanti la fondatezza delle eccezioni dispiegate dalla P.A. opposta, l’infondatezza del ricorso in opposizione, e, quindi, la totale soccombenza dell’opponente, quest’ultimo deve essere condannato alla integrale rifusione delle spese del giudizio di primo e secondo grado”;

che, con l’ultimo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e vizio di insufficiente e contraddit-toria motivazione ponendo il seguente quesito di diritto:

“costituiscono giusti motivi di compensazione delle spese del procedimento di secondo grado, ex art. 92 c.p.c., comma 2, la complessita’ della questione, la particolare difficolta’ delle questioni interpretative, il contrasto giurisprudenziale e la sussistenza di una circolare del Ministero degli Interni del 30.6.05, che precisa non sussistere alcun obbligo legale di taratura (nella specie la sentenza impugnata ha ritenuto rilevanti, ai fini della compensazione delle spese di primo grado, ma non di quelle di secondo grado, le suddette prime due circostanze)”;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il precedente relatore designato, nella relazione depositata il 23 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso puo’ essere deciso in camera di consiglio, essendo lo stesso manifestamente fondato. Va accolto il primo motivo: infatti erroneamente la sentenza impugnata, nel ritenere inattendibile l’accertamento compiuto a mezzo autovelox, ha dato rilevanza alla mancanza del certificato di taratura periodica, considerando applicabili ai dispositivi di controllo elettronico della velocita’ le disposizioni di cui alla L. n. 273 del 1991.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocita’ stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia cd. metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocita’ ed e’ competenza di autorita’ amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/2007). Sono assorbiti il secondo, il terzo e il quarto, mentre per quanto riguarda il quinto la riforma della decisione impugnata comporta la caducazione della statuizione in tema di regolamento delle spese processuali”;

che il controricorrente ha depositato memoria, con la quale contesta le argomentazioni contenute nella citata relazione e insiste per il rigetto del ricorso;

che il Collegio condivide la proposta di accoglimento, contenuta nella relazione di cui sopra, ritenendo che i rilievi critici proposti dal controricorrente non siano idonei ad indurre ad una diversa conclusione;

che, in particolare, non puo’ essere condiviso l’assunto del resistente secondo cui il primo motivo di ricorso non potrebbe essere accolto per il fatto che il Comune non avrebbe dedotto l’inesistenza di norme che prevedono l’obbligo di taratura, essendosi limitato a fare riferimento al manuale d’uso dell’autovelox 104-C2, nella specie non prodotto;

che, invero, posto che il quesito di diritto con il quale si conclude il primo motivo di ricorso, interroga questa Corte in ordine alla verifica della esistenza o no di norme che impongano la necessaria taratura delle apparecchiature di rilevazione della velocita’, deve e- scludersi che la questione di diritto sia subordinata alla allegazione della esistenza di dette norme, ben potendosi procedere alla richiesta ricognizione;

che, in proposito, non puo’ quindi non rilevarsi che questa Corte ha gia’ esaminato e risolto, in senso contrario alle argomentazioni sostenute dal resistente, tutti i profili dal medesimo prospettati nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ.;

che, invero, nella sentenza n. 29333 del 2008, si e’ con motivazione articolata, ribadito il principio per cui in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocita’ stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura, con la precisazione che detto obbligo non e’ previsto ne’ dalla normativa comunitaria ne’ da altre norme interne;

che, inoltre, si e’ ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale, prospettata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., relativa all’art. 45 C.d.S., comma 6, D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3, (conv. in L. n. 168 del 2002), art. 142 C.d.S., comma 6, e art. 345 reg. C.d.S. nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti elettronici di misurazione dei limiti di velocita’ nella circolazione stradale, l’adozione dei sistemi di controllo, preventivi e periodici, previsti dalle relative normative (soprattutto dalla L. n. 273 del 1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi, misure, etc.);

che nella citata decisione si e’ osservato come non vi sia alcuna violazione dell’art. 3 Cost., in quanto l’esistenza di evidenti difformita’ nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impediscono di istituire un corretto raffronto fra le normative medesime, da cui poter desumere una disparita’ di trattamento rilevante ai fini della conformita’ alla norma costituzionale;

che, si e’ ulteriormente precisato, la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo – preventivi, in corso di utilizzazione e successivi – dei misuratori della velocita’ delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all’accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimita’ dell’azione amministrativa (art. 91 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocita’ dei veicoli e di pertinenti apparecchiature;

che le argomentazioni svolte dal resistente nella memoria contrastano pertanto con la richiamata giurisprudenza;

che non hanno maggior pregio le osservazioni del resistente relativamente alla mancata produzione del manuale di uso dell’autovelox in concreto utilizzato nel caso di specie, dal momento che l’inesistenza dell’obbligo di taratura comporta la inesistenza del relativo onere probatorio;

che, in conclusione, in applicazione dei richiamati principi di diritto, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, in quanto manifestamente fondato;

che l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso;

che, dunque, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, potendosi procedere alla decisione della causa nel merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto dell’opposizione proposta dal G.;

che quest’ultimo deve essere condannato altresi’ alla rifusione delle spese del giudizio svoltosi dinnanzi al Tribunale di Ancona, liquidate in Euro 880,00, di cui 100,00, per spese, 400,00 per diritti e 380,00 per onorari e alle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 780,00, di cui Euro 580,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge per entrambi i gradi, mentre non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di primo grado, nel quale il Comune era rappresentato da propri funzionari.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da G.A.; condanna quest’ultimo al pagamento delle spese del giudizio che liquida, quanto al grado di appello, in Euro 880,00, di cui 100,00, per spese, 400,00 per diritti e 380,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, e, per il giudizio di legittimita’, in complessivi Euro 780,00, di cui Euro 580,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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