Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9827 del 19/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10867/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

ASSOCIAZIONE MUS & PARMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1/2011 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 19/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/03/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA udito l’Avvocato.

Fatto

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna ha respinto l’appello

dell’Agenzia delle Entrate, nei confronti dell’Associazione MUS-E-PARMA, avverso la decisione di primo grado, favorevole alla contribuente, la quale aveva impugnato il diniego di iscrizione nel registro dell’Anagrafe Unica ONLUS;

che il Giudice di appello, per quanto qui d’interesse, ha confermato la decisione della CTP, sussistendo i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 4, il quale elenca le attività per cui vige una presunzione di perseguimento di finalità solidaristica, a prescindere dalla qualità dei soggetti beneficiari, e non potendo essere censurata l’attribuzione al Presidente, da parte dell’assemblea degli associati, del potere di apportare allo Statuto le modifiche necessarie ai fini dell’iscrizione;

che l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, affidandosi a tre motivi, mentre la contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 1421 c.c., giacchè il Giudice di appello non ha rilevato la nullità dello Statuto nonostante nelle premesse dell’atto costitutivo dell’Associazione si desse atto che le modifiche statutarie erano state apportate dal Presidente, in forza di delega dell’assemblea degli associati, potere rientrante nelle esclusive attribuzioni di quest’ultimo organo, essendo stata in precedenza negata l’iscrizione all’Anagrafe Unica ONLUS in base all’originario atto costitutivo ed allo Statuto allegati alla relativa istanza;

che con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, lett. h), giacchè il Giudice di appello non ha considerato che la delega dei poteri spettanti alla assemblea degli associati contrasta con la prescrizione per cui le modificazioni statutarie e regolamentari, così come la nomina degli organi direttivi dell’associazione, devono essere approvate dagli associati o partecipanti maggiori di età, secondo i principi di democraticità cui devono conformarsi le organizzazioni che intendono beneficiare del regime impositivo agevolato;

che con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè il Giudice di appello, dopo aver esposto principi di carattere generale in ordine alle attività che devono essere svolte da una ONLUS, non ha dato conto di aver vagliato le censure mosse dall’Ufficio in ordine all’assenza nello Statuto del riferimento alle condizioni di svantaggio dei destinatari dell’attività dell’ente;

che i suesposti motivi, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati;

che, ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) si applicano le agevolazioni tributarie a condizione che le associazioni interessate si conformino ad una serie di prescrizioni riguardanti, tra l’altro, la vita associativa, da inserire mediante clausole nell’atto costitutivo o statuto;

che, nel caso di specie, il difetto di conformazione rilevato dall’Agenzia ricorrente deriva sia dalle modifiche apportate allo Statuto dal Presidente dell’Associazione MUS-E-PARMA, in contrasto con quanto previsto dall’art. 21 c.c. e dalle medesime previsioni statutarie, che sul punto non dispongono altrimenti, con conseguente violazione di prescrizioni destinate a garantire un’organizzazione e funzionamento dell’ente coerenti con i principi di democraticità, sia dalla assenza di previsione, nello Statuto, di una clausola diretta a destinare l’attività svolta a beneficio dei soggetti svantaggiati, condizione essenziale per la fruizione delle agevolazioni tributarie;

che, ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, lett. h), lo strumento statutario deve prevedere espressamente l’effettività del diritto di voto per associati e partecipanti in relazione alle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, proprio a garanzia della democraticità dell’associazione; che il controllo dell’Amministrazione finanziaria circa la predisposizione di norme di organizzazione e di funzionamento tali da garantire il nascere, l’operare e lo sciogliersi di un organismo strutturato nel pieno rispetto di quanto voluto dal legislatore, non può non investire anche la regolarità del procedimento di formazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione, rientrando pur sempre nella verifica dell’esistenza dei requisiti per la concessione di ben individuati benefici fiscali e l’utilizzo della denominazione ONLUS, attuata con un procedimento senza alcun margine di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione (Cass. S.U. n. 1625/2010, in motivazione);

che, inoltre, il riferimento, contenuto nella impugnata sentenza, al D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 1, comma 4, non appare esaustivo rispetto al thema decidendum correlato alla questione, posta dall’Agenzia con uno specifico motivo di gravame, concernente la dedotta necessità di svolgimento, da parte della Associazione, di attività esclusivamente nei confronti di soggetti svantaggiati, come richiesto dal comma 2 della citata disposizione;

che, infatti, non appare corretta l’affermazione, contenuta nella impugnata sentenza, secondo cui si può “prescindere dalla qualità dei soggetti destinatari”, anzitutto, perchè dell’art. 10, il comma 2 ricomprende la promozione della cultura e dell’arte attività dichiarata dall’Associazione – tra le attività per le quali è necessario che ci sia il diretto beneficio verso persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali e familiari, o ai componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari;

che del medesimo art. 10, il comma 4 elencando le attività per le quali la finalità di solidarietà sociale è considerata immanente, senza necessità di verificare la qualità dei soggetti beneficiati, ricomprende le attività di promozione della cultura e dell’arte, ma a condizione che alle stesse vengano riconosciuti “apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato”, con esclusione, quindi, di quelli effettuati da altri enti, ma la CTR ignora il tenore della dichiarazione sostitutiva trasmessa, ai fini della iscrizione all’Anagrafe unica ONLUS, dalla medesima intimata, la quale negava di aver mai ricevuto tali apporti economici;

che, come questa Corte ha avuto modo di osservare, ” il legislatore delegato si è, infatti, limitato ad individuare i settori in ordine ai quali la finalità solidaristica, anzichè essere collegata alla condizione dei destinatari delle prestazioni, è ritenuta ex ante sussistente dal legislatore stesso, che la considera cioè immanente alle attività indicate, in tali casi, pertanto, lo scopo di solidarietà, e quindi la detta situazione di svantaggio, lungi dal non essere richiesta (in quanto ciò contrasterebbe con l’intero impianto normativo e con la sua ratio, oltre che, prima ancora, con la legge delega), costituisce il presupposto implicito essenziale delle attività in questione” (Cass. n. 18396/2015);

che la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario della contribuente;

che il progressivo consolidarsi della giurisprudenza in materia consiglia la integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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