Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9827 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 9827 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso 18577-2013 proposto da:
MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA 00251250106, in persona
dell’Amministratore delegato e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio
dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ENRICO SIBOLDI giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante, in

Data pubblicazione: 13/05/2015

proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione
dei Crediti Inps (S.C.C.I.) Spa, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE

– controricorrente nonchè contro
EQUITALIA NORD SPA;
– intimata avverso la sentenza n. 1/2013 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 9/01/2012, depositata il 22/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONF.I LA
PAGETTA;
udito l’Avvocato Barbantini Maria Teresa difensore della ricorrente che
si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Sciplino Ester (delega verbale avvocato Antonino
Sgroi) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti e chiede
il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
La Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo
grado che, per quel che rileva in questa sede, pronunziando sul ricorso
in opposizione proposto dalla Mediterranea delle Acque s.p.a. avverso
cartella esattoriale, aveva affermato la sussistenza dell’obbligo della
società al pagamento dei contributi per CIGS, CIGO e mobilità.
Per la cassazione della decisione propone ricorso Mediterranea delle
Acque s.p.a. s.p.a sulla base di due motivi. L’INPS, anche quale
Ric. 2013 n. 18577 sez. ML – ud. 26-02-2015
-2-

ROSE giusta mandato speciale in calce al controricorso;

procuratore speciale di S.C.C.I. s.p.a. resiste con tempestivo
controricorso. Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata. La società ha
depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. .
Con il primo motivo la società, deducendo plurime violazioni di norme

ritenuto dovuti i contributi per CIGS e CIGO. Richiamata la
normativa in tema di modalità di gestione dei servizi pubblici da parte
degli enti locali, rilevato che in base al disposto dell’art. 35 1. n. 448 del
2001 detti enti, per la gestione di servizi, reti, impianti e beni sono
tenuti ad avvalersi di soggetti allo scopo costituiti nella forma di società
di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche
associati, ha sostenuto, in una prospettiva intesa a valorizzare
l’elemento sostanziale costituito dalla “gestione” dell’impresa da parte
dello stesso ente pubblico, che la partecipazione di soggetti pubblici al
capitale sociale comportava che essa ricorrente dovesse essere
annoverate nell’ambito delle “imprese industriali degli enti pubblici,
anche se municipalizzate”, esonerate, in base al disposto dell’art. 3
decreto Capo provv. Stato n. 869 del 1947, dall’applicazione delle
norme sull’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria.
Deduce quindi il vizio di motivazione della decisione impugnata con
riferimento alle allegate caratteristiche di essa società che in ragione
del peculiare oggetto, della presenza di capitale pubblico, della
“assoluta dominanza” dell’ente pubblico non si prestava ad essere
inquadrata, come invece avvenuto nella decisione impugnata,
nell’ambito della normale società per azioni di diritto comune.
Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione
dell’art. 14 1. n. 223 del 1991 nonché vizio di motivazione, richiamate le
deduzioni svolte nella illustrazione del primo motivo, censura la
Ric. 2013 n. 18577 sez. ML – ud. 26-02-2015
-3-

di diritto nonché vizio di motivazione, censura la decisione per avere

decisione per avere affermato la sussistenza dell’obbligo ai contributi
per mobilità.
I motivi, trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione,
sono entrambi manifestamente infondati.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte ( v., tra le altre,

22318, n. 27513/ 2013, n. 14089 e n. 13721/2014) in tema di
contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in
particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi
ad oggetto l’esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento
dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e
la mobilità, non potendo trovare applicazione l’esenzione stabilita per
le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura
essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico
in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica
esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto
privato, restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria
rispetto a quella propria dello schema societario, la mera
partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte
dell’ente pubblico.
E’ stato in particolare precisato che la forma societaria di diritto
privato è per l’ente locale la modalità di gestione degli impianti
consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello
strumento giuridico in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è
caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato e che la
finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella
promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi
pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della
concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all’obbligo
Ric. 2013 n. 18577 sez. ML – ud. 26-02-2015
-4-

Cass. n. 14847/ 2009, n. 5816/ 2010, n. 19087, n. 20818, n. 20819, n.

contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del
servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico.( Cass. n. 20818/1
2013, Cass. 27513 /2013). Le argomentazioni della odierna ricorrente
ripropongono deduzioni già esaminate e disattese dai precedenti
giurisprudenziali richiamati ai quali, pertanto, va data continuità.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna Mediterranea delle Acque s.p.a.
alla rifusione all’INPS delle spese del giudizio che liquida in € 9000,00
per compensi professionali, €100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie
determinate nella misura del 15 %,oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis , dello stesso articolo 13.

Roma 26 febbraio 2015

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA