Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9827 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 04/05/2011), n.9827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30160/2008 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via di Santa

Costanza n. 27, presso lo studio dell’Avv. MONTEMARANO Armando, che

la rappresenta e difende assieme all’Avv. Ferdinando Menetti, per

procura a rilasciata con scrittura privata del 30.4.10 autenticata

dalla Dott.ssa Fabiana Tagandi, Notaio in Roma (rep. 5958);

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, Via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti SGROI Antonino,

Antonietta Coretti, Luigi Caliulo e Lelio Maritato, per procura in

calce al ricorso;

– resistente –

L.A. e T.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6552/2007 della Corte d’appello di Roma,

depositata in data 7.12.2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 23.02.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Cosimo Lodevole per delega Menetti e l’Avv. Sgroi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- G.G. proponeva opposizione al ruolo esattoriale emesso ad istanza dell’INPS per il pagamento di contributi e sanzioni, sostenendo, tra l’altro, che responsabili dell’inadempimento erano L.A. e T.M., cessionari dell’azienda, nei cui confronti spiegava domanda di garanzia.

2.- Rigettata l’opposizione e la domanda di garanzia, proposto appello da G., con la sentenza 7.12.07 la Corte d’appello di Roma, rigettava l’impugnazione nel merito e, per quanto riguarda la posizione dei due cessionari, rilevava che la cessione di azienda era rimasta evento rilevante solo nei rapporti interni tra le parti e che i presunti cessionari erano estranei al giudizio, per cui nessuna statuizione era consentita nei loro confronti.

3.- Proponeva ricorso per cassazione G., deducendo: 1) carenza di motivazione non avendo il giudice di appello preso in considerazione che ella era solo nominalmente titolare dell’azienda, mentre effettivi datori di lavori tenuti all’adempimento degli oneri contributivi erano i due cessionari; 2) violazione degli artt. 101, 106 e 420 c.p.c., ed omessa pronunzia, in quanto il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto detti cessionari estranei al giudizio, ribadendo quanto già affermato dai primo giudice, non tenendo invece conto che il giudizio di opposizione era stato proposto anche nei confronti dei predetti, i quali erano stati evocati in giudizio in primo e secondo grado e non si erano costituiti; 3) violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. b) e della L. n. 689 del 1981, art. 1, a proposito del mancato esonero dal pagamento delle sanzioni.

4.- Il ricorso era notificato all’INPS personalmente ed a L. ex art. 140 c.p.c., mentre non era notificato a T., che era risultato sconosciuto al domicilio indicato.

L. non svolgeva attività difensiva. L’INPS depositava procura.

5.- Con relazione ex art. 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore, rilevato che il ricorso non era stato notificato a T. e che era con figurabile inscindibilità di cause sulla questione sollevata con il detto secondo motivo, chiedeva che il ricorso venisse trattato in Camera di consiglio per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del detto T..

6.- Fissata la Camera di consiglio per il 18.1.10 e depositata memoria da G., il Collegio con ordinanza in pari data disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di T. entro novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa.

7.- Ricevuta comunicazione dell’ordinanza in data 17.2.10, G. a mezzo di procura speciale autenticata del 30.4.10 nominava un nuovo difensore, il quale depositava memoria di costituzione.

8.- Considerato che parte, ricorrente alla data del 19.10.10 non risultava aver depositato l’atto di integrazione del contraddittorio, con nuova relazione ex art. 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore chiedeva che il ricorso venisse dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 371 bis c.p.c., per il quale nel caso la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio l’atto notificato deve essere depositato in Cancelleria entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.

9.- Fissata nuovamente l’adunanza della Camera di consiglio, la difesa della G. ha depositato memoria corredata da documentazione, da cui risulta che, ricevuta comunicazione dell’ordinanza collegiale il 17.2.10, la parte ricorrente in data 11.5.10 ha tentato la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio e della copia dell’ordinanza collegiale e che il tentativo ha avuto esito infruttuoso, atteso che, dalle informazioni assunte dall’ufficiale giudiziario all’ultimo domicilio conosciuto, il T. risultava trasferito. Successive indagini anagrafiche hanno accertato che il predetto risulta deceduto in data 29.5.07, antecedente alla data del primo tentativo di notifica del ricorso per cassazione (compiuto il 9.12.08). La ricorrente precisa, infine, che gli eredi del T. (la moglie legalmente separata ed i tre figli) in data 28.8.07 hanno ritualmente rinunciato all’eredità.

10.- A seguito di questa situazione, la difesa della G. chiede che la Corte pronunzi sentenza nei confronti del soli INPS e L., “essendo inutile procedere nei confronti degli eredi del signor T.M. per la rinuncia all’eredità dagli stessi presentata in data 28.8.07”.

11.- Preliminarmente deve rilevarsi che, allo stato, nei confronti di T.M. è a tutti gli effetti proposto ricorso, non risultando – nonostante le esposte considerazioni di parte difensiva – effettuata rituale rinuncia ai sensi dell’art. 390 c.p.c..

Tanto premesso, osserva il Collegio che l’ordinanza del 18.1.10 è rimasta inadempiuta, atteso che l’atto di integrazione del contraddicono, nell’impossibilità di notifica al predetto T. (da tempo deceduto), non è stato notificato ai suoi eredi.

I soggetti allo stato indicati quali eredi, pur non essendo soggetti passivi delle obbligazioni già pertinenti al loro dante causa, anche dopo la dichiarazione di rinunzia sono infatti legittimati alla rappresentanza di interessi dell’eredità, atteso che non può escludersi l’esistenza di altri chiamati interessati all’accettazione o di apposito curatore ex art. 528 c.c., nominato ad istanza dei creditori.

Su questa inadempienza, che costituisce motivo di inammissibilità del ricorso, prevale la già evidenziata improcedibilità per omesso deposito dell’atto di integrazione nella Cancelleria della Corte entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato (Cass. 5.5.10 n. 10863).

12.- Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato improcedibile.

Quanto alle spese, deve procedersi a compensazione nei confronti dell’INPS e nulla deve statuirsi nei confronti del L. e del T..

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; quanto alle spese dispone la compensazione nei confronti dell’INPS e nulla statuisce nei confronti di L. e T..

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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