Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9826 del 24/04/2010
Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9826
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –
Dott. PETITTI Stefano – Consiglie – –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consiglie – –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3357-2008 proposto da:
G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARRACCO 5,
presso lo studio dell’avvocato TOLLIS ELISABETTA, rappresentata e
difesa dall’avvocato DI MAGGIO GENNARO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA, COMUNE DI MONDRAGONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3314/2006 del GIUDICE DI PACE di CARINOLA del
7.12.06, depositata il 19/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE. E’
presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
G.F. impugna avverso la sentenza n. 3314/2006 del GIUDICE DI PACE di CARINOLA del 7.12.06, depositata il 19/12/2006.
Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
In relazione al ricorso in esame e’ stata attivata procedura ex art. 375 c.p.c.. Il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ha espresso l’avviso nel senso dell’inammissibilita’ del ricorso.
La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della parte.
All’udienza camerale la Procura Generale nulla ha osservato.
Non sono state depositate memorie.
La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso espresso dal consigliere relatore nella relazione che di seguito integralmente si riporta:
“Si tratta di ricorso avverso sentenza del giudice di pace, resa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentente (appello e non ricorso per Cassazione).
Il ricorso e’ sfato, quindi, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricopribile in Cassazione.
Infatti, l’art. 26, citato D.Lgs. ha abrogato della L. n. 689 del 1981, art. 23, l’u.c., che consentiva l’immediata ricorribi’lita’ in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando l’art. 23 citato, comma 5) l’appellabilita’. Il successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al comma 5, che tale nuova disciplina si applica alle ordinante pronunciate ed alle sentente pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo in questione e’ stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed e’ entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006).
il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni e’ quello dettata dal nuovo testo della L. n. 689 del 1981, art. 23 (appello e non ricorso per cassazione)”.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per essere soggetto ad appello e non a ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010