Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9826 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9826 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso 2556-2013 proposto da:
AM.TER SPA 03684910106, in persona dell’Amministratore Delegato
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA
TERESA BARBANTINI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ENRICO SIBOLDI giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Direttore Centrale Entrate, proprio e quale
procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps

Data pubblicazione: 13/05/2015

(s.c.c.i) Spa, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA
D’ALOISIO, LELIO MARITATO giusta mandato speciale in calce al

– controrkorrente nonché contro
EQUITALIA NORD SPA;
– intimata avverso la sentenza n. 767/2012 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 4/07/2012, depositata il 12/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito l’Avvocato Barbantini Maria Teresa difensore della ricorrente che
si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Sciplino Ester (delega verbale avvocato Sgroi
Antonino) difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
Fatto e diritto
La Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo
grado che, previa riunione, aveva respinto i ricorsi in opposizione
proposti dalla AM.TER s.p.a. avverso le cartelle esattoriali con le quali
alla detta società era ingiunto il pagamento di somme a titolo di
contributi per CIGS, CIGO e mobilità.
Per la cassazione della decisione propone ricorso AM.TER. s.p.a sulla
base di due motivi, successivamente illustrati con memoria depositata
Ric. 2013 n. 02556 sez. ML – ud. 26-02-2015
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controricorso;

ai sensi dell’art. 378 cod. proc.civ. . L’INPS, anche quale procuratore
speciale di S.C.C.I. s.p.a. resiste con tempestivo controricorso.
Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata.
Con il primo motivo la società, deducendo plurime violazioni di norme
di diritto nonché vizio di motivazione, censura la decisione per avere

normativa in tema di modalità di gestione dei servizi pubblici da parte
.degli enti locali, rilevato che in base al disposto dell’art. 35 1. n. 448 del
2001 detti enti, per la gestione di servizi, reti, impianti e beni sono
tenuti ad avvalersi di soggetti allo scopo costituiti nella forma di società
di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche
associati, ha sostenuto, in una prospettiva intesa a valorizzare
l’elemento sostanziale costituito dalla “gestione” dell’impresa da parte
dello stesso ente pubblico, che la partecipazione di soggetti pubblici al
capitale sociale comportava che essa ricorrente dovesse essere
annoverate nell’ambito delle “imprese industriali degli enti pubblici,
anche se municipalizzate”, esonerate, in base al disposto dell’art. 3
decreto Capo provv. Stato n. 869 del 1947, dall’applicazione delle
norme sull’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria.
Deduce quindi il vizio di motivazione della decisione impugnata con
riferimento alle allegate caratteristiche di essa società che in ragione
del peculiare oggetto, della presenza di capitale pubblico, della
“assoluta dominanza” dell’ente pubblico non si prestava ad essere
inquadrata, come invece avvenuto nella decisione impugnata,
nell’ambito della normale società per azioni di diritto comune.
Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione
dell’art. 141. n. 223 del 1991 nonché vizio di motivazione, richiamate le
deduzioni svolte nella illustrazione del primo motivo, censura la

Ric. 2013 n. 02556 sez. ML – ud. 26-02-2015
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ritenuto dovuti i contributi per CIGS e CIGO. Richiamata la

decisione per avere affermato la sussistenza dell’obbligo ai contributi
per mobilità.
I motivi, trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione,
sono entrambi manifestamente infondati.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte ( v., tra le altre,

22318, n. 27513/ 2013, n. 14089 e n. 13721/2014) in tema di
contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in
particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi
ad oggetto l’esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento
dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e
la mobilità, non potendo trovare applicazione l’esenzione stabilita per
le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura
essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico
in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica
esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto
privato, restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria
rispetto a quella propria dello schema societario, la mera
partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte
dell’ente pubblico.
E’ stato in particolare precisato che la forma societaria di diritto
privato è per l’ente locale la modalità di gestione degli impianti
consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello
strumento giuridico in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è
caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato e che la
finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella
promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi
pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della
concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all’obbligo
Ric. 2013 n. 02556 sez. ML – ud. 26-02-2015
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Cass. n. 14847/ 2009, n. 5816/ 2010, n. 19087, n. 20818, n. 20819, n.

contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del
servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico.( Cass. n. 20818/1
2013, Cass. 27513 /2013). Le argomentazioni della odierna ricorrente
ripropongono deduzioni già esaminate e disattese dai precedenti
giurisprudenziali richiamati ai quali, pertanto, va data continuità.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna ANI.TER. s.p.a. alla rifusione
all’INPS delle spese del giudizio che liquida in € 3000,00 per compensi
professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfetizzate nella misura
del 15 %,oltre accessori di legge.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

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