Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9826 del 07/05/2014


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Civile Ord. Sez. U Num. 9826 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: FORTE FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso ai sensi dell’art. 41 c.p.c., iscritto al n.
19541 del Ruolo Generale degli affari civili del 2013,
DI
CREDITO ETNEO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO soc. coop. a
r.1.,

(Partita IVA 03724410877), con sede in Catania, in

persona del presidente del consiglio di amministrazione e
legale rappresentante dr. Agatino Rizzo (C.F. RZZGTN55P21
0351W), elettivamente domiciliato in Catania alla Via A.
1

Data pubblicazione: 07/05/2014

Cecchi n. 10, presso l’avv. Massimo Donati (C.F. DNTMSM46
M06F158R – P.E.C. massimo.donati&pec.rdineavvocaticatania.it ,
Fax 095/336061), che lo rappresenta e difende per procura a
margine del ricorso.

CONTRO
BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIO CREDITO CENTRALE s.p.a.

con

socio unico, soggetta alla direzione e al coordinamento di
s.p.a. Poste Italiane, (C.F. 00594040586, Partita IVA
00915101000), con sede in Roma al Viale America n. 351,
mandataria e gestrice in R.T.I., del Fondo Pubblico di
garanzia in favore delle Piccole Medie Imprese, di cui alla
legge n. 662 del 1996, in persona dell’avv. Massimiliano
Arsi, che agisce per procura del legale rappresentante p.t.
della Banca, per notar G. Mariconda di Roma, rep. n. 48163,
racc. n. 13126, registrata a Roma 1’11 febbraio 2009 ed
elettivamente domicilia in Roma, alla Via Antonio Gramsci n.
24, presso l’avv. Tommaso Di Nitto (C.F. DNTTMS68S06D708W),
che la rappresenta e difende nel presente giudizio per
procura su foglio separato materialmente congiunto al
controricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni
di cancelleria al FAX 06.45653895 o all’indirizzo PEC tommaso
dinitto&ordineavvocatiroma.it .
CONTRORI CORRENTE
nel regolamento di giurisdizione chiesto nella causa
2

RICORRENTE

iscritta al n. 12040/12 del R.G. del Tribunale di Catania,
avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo del
Presidente del Tribunale di Catania del 26 settembre 2012 n.
2163, per il pagamento al Credito Etneo – Banca di credito

dovuta in restituzione di un finanziamento ricevuto dall’
opponente e delle spese del procedimento monitorio.
FATTO – La lemme s.r.l. aveva chiesto e ottenuto dal Credito
Etneo, soc. coop. a r.1., un finanziamento di C 105.000,00
sul Fondo per lo sviluppo industriale delle piccole e medie
imprese, con garanzia per C 84.000,00 della Medio Credito
Centrale s.p.a., per il caso di inadempimento nella
restituzione delle somme ricevute.
Verificatosi l’inadempimento per la mancata restituzione di
dieci rate del prestito di cui sopra dalla s.r.1
lemme, la Banca del Mezzogiorno – s.p.a. Medio Credito
Centrale (da ora M.C.C.) comunicò l’ammissione della
impresa debitrice al Fondo centrale di garanzia al Credito
Etneo che azionò la garanzia nei suoi confronti, ottenendo
decreto ingiuntivo a carico di M.C.C. per euro 84.000,00,
dovute a titolo di garanzia prestata il 18 febbraio 2010 per
detto credito sorto dal finanziamento e non ancora
adempiuto completamente.
Con la sua opposizione al decreto ingiuntivo proposta
dinanzi al Tribunale di Catania, la M.C.C. ha eccepito il
difetto di giurisdizione dell’A.G.O., perché l’attivazione
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cooperativo Soc. Coop. A r.l. di C. 84.000,00 e accessori

:

della garanzia si inseriva, a suo avviso, in un procedimento
amministrativo concluso dal provvedimento del Comitato di
gestione del Fondo stesso, che aveva il potere di deliberare
la conferma o, come accaduto nel caso, dichiarare la

autoritativa soggetto, secondo l’opponente, alla cognizione
del giudice amministrativo.
L’opponente M.C.C. ha poi dedotto, nella stessa opposizione,
la inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e
la infondatezza della pretesa fatta valere con il decreto
ingiuntivo dal Credito Etneo che, nel costituirsi, ha
invece insistito ancora per la giurisdizione del giudice
adito, chiedendo la conferma dell’ingiunzione e la condanna
della controparte al risarcimento dell’ulteriore danno ai
sensi dell’art. 1224 c.c., da liquidare negli interessi al
7% sulla somma di C 84.000,00 non ancora pagata.
Nel corso del primo grado di tale giudizio il Credito Etneo
ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 41 c.p.c. per il
presente regolamento di giurisdizione, con cui ha chiesto di
dichiarare che la cognizione della causa compete al giudice
ordinario; su tale richiesta concorda il Procuratore
generale presso questa Corte dr. Sergio Del Core, con le sue
conclusioni rese il 21 novembre 2013, favorevoli alla
giurisdizione dell’A.G.O. nella presente causa.

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inefficacia della garanzia stessa, con atto di natura

Ad avviso del P.M., erroneamente la M.C.C. alla quale era
stato chiesto il pagamento del credito non adempiuto con il
decreto ingiuntivo del già indicato Tribunale di Catania,
aveva dedotto che l’attivazione della garanzia determinava

conferma della stessa garanzia ovvero nella dichiarazione
della sua inefficacia, dovendosi negare l’esercizio di ogni
discrezionalità amministrativa, in sede di esecuzione degli
obblighi assunti dalla M.C.C. con la prestazione di garanzia
diretta, che in nulla si differenzia da quelle di diritto
privato, in quanto, come afferma la stessa garante, é
“esplicita, incondizionata, irrevocabile e a prima
richiesta” (così testualmente la stessa circolare di M.C.C.
n. 414 del 4 ottobre 2005).
Ad avviso della ricorrente, se è vero che il finanziamento
per le piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 2, comma
100, lett. a, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, non è una
sovvenzione che sorge direttamente per legge e quindi non ha
carattere vincolato, ciò non esclude che la posizione di
interesse legittimo del privato che aspiri ad essere
finanziato, una volta deliberata la erogazione del mutuo,
divenga diritto soggettivo perfetto all’esecuzione del
contratto conseguente, per cui di ogni controversia
concernente la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione
deve conoscere solo il giudice ordinario.
5

l’inizio di un procedimento amministrativo, culminante nella

Le stesse contestazioni della garante M.C.C. fanno cenno
solo alle cause d’inefficacia e alle condizioni per
l’attivazione della garanzia diretta, disciplinate dalle
Disposizioni operative del Fondo di garanzia per le piccole

attività produttive del 23 settembre 2005, apparendo
evidente che incidono solo successivamente al sorgere dei
diritti e obblighi derivati dalla sovvenzione, sui quali non
può che decidere, secondo il P.M., il giudice ordinario.
Sentito all’adunanza in camera di consiglio dell’il marzo
2014 il P.M. dr. Umberto Apice, lo stesso ha aderito alle
conclusioni scritte del suo ufficio, per la dichiarazione
della giurisdizione dell’A.G.O.
DIRITTO — Il presente regolamento, certamente ammissibile,
perché proposto nel primo grado della causa dinanzi al
Tribunale di Catania e dopo che si era contestata la
giurisdizione dell’adito giudice ordinario, è fondato, in
quanto, superata ogni questione della fase prodromica al
finanziamento di C 105.000,00 erogato dal Credito Etneo,
soc. coop. a r.l. in favore della s.r.l. lemme, gli obblighi
conseguenti e le garanzie assunte dal M.C.C., quale gestore
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nel
caso di parziale o totale inadempimento del mutuatario, non
possono che dar luogo a controversie in materia di diritti
di credito dei quali, salvo il caso di giurisdizione
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e medie imprese di cui al decreto del Ministro per le

esclusiva di giudici speciali che comunque neppure è stata
dedotta o eccepita da alcuna delle parti, solo il giudice
ordinario può conoscere.
Sembra incontestato che l’erogazione della sovvenzione sia

gli interessi della P.A. e quelli dei privati comparandoli,
ma che l’avvenuta esecuzione di tale atto amministrativo con
il pagamento della somma da erogare ha determinato un
rapporto di mutuo solo di diritto privato, con garanzia
prestata da M.C.C., che non si differenzia da alcuna analoga
obbligazione fideiussoria di qualsiasi altro garante
personale, per crediti conseguenti a mutui bancari.
Come affermato in più precedenti di queste stesse Sezioni
Unite, poiché la giurisdizione va determinata dall’oggetto
della domanda, quando con questa sia chiesta la restituzione
di un finanziamento o di una sovvenzione erogata con fondi
pubblici in favore di una piccola e media impresa al fine di
agevolare l’attività di questa ultima, l’inadempimento nella
restituzione del debito derivato da detta erogazione viola
un rapporto obbligatorio di credito e debito, che il solo
giudice ordinario di regola può conoscere (S.U. 5 dicembre
2011 n. 25934, 2 agosto 2011 n. 16861 e 5 febbraio 2008 n.
2655 e, di recente, in rapporto a una chiamata in manleva
S.U. 3 maggio 2013 n. 10300).

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avvenuta con un provvedimento discrezionale, che ha valutato

In accoglimento del regolamento deve quindi dichiararsi la
giurisdizione dell’A.G.O. da identificare nel Tribunale
ordinario di Catania, ove già pende il processo in cui si
inserisce il presente giudizio incidentale e dinanzi al

interessata, nei termini di legge.
Poiché il fatto che della fase di esecuzione del
finanziamento di cui sopra può conoscere solo l’A.G.O. non
esclude che, in ordine agli atti che lo precedono e
dispongono discrezionalmente la sovvenzione resta ferma la
cognizione del G.A., la Corte ritiene equa la compensazione
totale delle spese del presente giudizio incidentale di
cassazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte a sezioni unite, in accoglimento del ricorso del
Credito Etneo, Banca di credito cooperativo soc. coop. a
r.1., dichiara la giurisdizione del giudice ordinario ai
sensi dell’art. 41 c.p.c. e compensa le spese del presente
giudizio tra le parti, che rimette dinanzi al Tribunale di
Catania per la riassunzione nei termini di legge.
Così deciso 1’14 marzo 2014 nella camera di consiglio delle
sezioni unite della Corte suprema di cassazi n

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

quale la causa dovrà essere riassunta dalla parte

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