Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9826 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. I, 04/05/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 04/05/2011), n.9826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A.L. (in qualita’ di procuratore di M.

R.), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 15565/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 22.5.09, depositata il 02/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

Pierfelice.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “Il difensore di M.R. chiede la correzione ex art. 391 bis c.p.c. dell’errore materiale dell’ordinanza n. 15565/2009 del 2.7.2009 con la quale la Prima Sezione di questa Corte ha accolto il suo ricorso avverso il decreto della Corte di appello di Napoli che aveva parzialmente accolto la sua domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 proposta contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma nella quale, per evidente svista, la ricorrente risulta M.R..

L’istanza di correzione va accolta, sussistendo, effettivamente, l’errore materiale denunciato nell’intestazione dell’ordinanza.

Si dovra’ procedere in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 391 bis c.p.c.”.

2 . – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Pertanto l’ordinanza n. 15565/2009 del 2.7.2009 della Prima Sezione di questa Corte deve essere corretta nel senso che la’ dove e’ scritto M.R. debba intendersi M.R..

Nulla va disposto in ordine alle spese stante la natura amministrativa del procedimento di correzione.

P.Q.M.

LA CORTE dispone la correzione dell’ordinanza n. 15565/2009 del 2.7.2009 della Prima Sezione di questa Corte nel senso che la’ dove e’ scritto M.R. debba intendersi M.R..

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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