Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9825 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9825 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso 23467-2012 proposto da:
MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA 01965360991, in persona
dell’Amministratore delegato e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio
dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ENRICO SIBOLDI giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE, DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante, in

Data pubblicazione: 13/05/2015

proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione
dei Crediti Inps (S.C.C.I.) Spa, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO

– resistente –

avverso la sentenza n. 381/2012 della CORTE D’APPF.T O di
GENOVA del 30/03/2012, depositata il 12/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGE’TTA;
udito l’Avvocato Barbantini Maria Teresa difensore del ricorrente che
si riporta agli scritti;
udito l’Avvocto Sciplino Ester (delega verbale avvocato Sgroi
Antonino) difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto e diritto
Il giudice del lavoro di Genova, in parziale accoglimento del ricorso in
opposizione proposto da Mediterranea delle Acque s.p.a. avverso
cartella esattoriale con la quale alla detta società era ingiunto il
pagamento di somme a titolo di contributi, ha escluso la sussistenza
dell’obbligo contributivo in relazione ai contributi per maternità e
confermato la pretesa dell’INPS in relazione ai contributi per CIGO,
CIGS e mobilità.
La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Genova.
Per la cassazione della decisione propone ricorso la Mediterranea delle
Acque s.p.a. sulla base di due motivi articolati in più profili.. L’INPS,
Ric. 2012 n. 23467 sez. ML ud. 26-02-2015
-2-

giusta procura in calce al ricorso notificato;

,

..

anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a. ha depositato
procura. Equitalia Nord è rimasta intimata. Parte ricorrente ha
depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. .
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo plurime
violazioni di norme di diritto nonché vizio di motivazione, censura la

Richiamata la normativa in tema di modalità di gestione dei servizi
pubblici da parte degli enti locali, rilevato che in base al disposto
dell’art. 35 1. a 448 del 2001 detti enti, per la gestione di servizi, reti,
impianti e beni sono tenuti ad avvalersi di soggetti allo scopo costituiti
nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria
degli enti locali, anche associati, ha sostenuto, in una prospettiva intesa
a valorizzare l’elemento sostanziale costituito dalla “gestione”
dell’impresa da parte dello stesso ente pubblico, che la partecipazione
di soggetti pubblici al capitale sociale comportava che essa ricorrente
dovesse essere annoverate nell’ambito delle “imprese industriali degli
enti pubblici, anche se municipalizzate”, esonerate, in base al disposto
dell’art. 3 decreto Capo provv. Stato n. 869 del 1947, dall’applicazione
delle norme sull’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria.
Deduce quindi il vizio di motivazione della decisione impugnata con
riferimento alle allegate caratteristiche di essa società che in ragione
del peculiare oggetto, della presenza di capitale pubblico, della
assoluta dominanza” dell’ente pubblico non si prestava ad essere
inquadrata, come invece avvenuto nella decisione impugnata,
nell’ambito della normale società per azioni di diritto comune.
Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 141. n. 223 del 1991 nonché vizio di motivazione,
richiamate le deduzioni svolte nella illustrazione del primo motivo,

Ric. 2012 n. 23467 sez. ML – ud. 26-02-2015
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decisione per avere ritenuto dovuti i contributi per CIGS e CIGO.

-

censura la decisione per avere affermato la sussistenza dell’obbligo ai
contributi per mobilità.
I motivi, trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione,
sono entrambi manifestamente infondati.

Cass. n. 14847/ 2009, n. 5816/ 2010, n. 19087, n. 20818, n. 20819, n.
22318, n. 27513/ 2013, n. 14089 e n. 13721/2014) in tema di
contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in
particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi
ad oggetto l’esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento
dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e
la mobilità, non potendo trovare applicazione l’esenzione stabilita per
le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura
essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico
in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica
esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto
privato, restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria
rispetto a quella propria dello schema societario, la mera
partecipazione – pur maggioritario, ma non totalitaria – da parte
dell’ente pubblico.
E’ stato in particolare precisato che la forma societaria di diritto
privato è per l’ente locale la modalità di gestione degli impianti
consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello
strumento giuridico in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è
caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato e che la
finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella
promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi
pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della
concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all’obbligo
Ric. 2012 n. 23467 sez. ML – ud. 26-02-2015
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Secondo il consolidato orientamento di questa Corte ( v., tra le altre,

contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del
servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico.( Cass. n. 20818/1
2013, Cass. 27513 /2013).
Le argomentazioni della odierna ricorrente ripropongono deduzioni
già esaminate e disattese dai precedenti giurisprudenziali richiamati ai

Non si fa luogo al regolamento delle spese di lite in quanto l’INPS non
ha svolto alcuna apprezzabile attività difensiva.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Roma, 26 febbraio 2015

quali, pertanto, va data continuità.

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