Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9824 del 24/04/2010
Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9824
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –
Dott. PETITTI Stefano – Consiglie – –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consiglie – –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1771-2008 proposto da:
D.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE
39, presso lo studio dell’avvocato GRIECO ANTONIO, che lo rappresenta
e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro-tempore, PREFETTO
pro-tempore della PROVINCIA DI BENEVENTO, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 87/2007 del GIUDICE DI PACE di GUARDIA
SANFARMONDI (BN) del 6.2.07, depositata il 28/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
D.G.P. impugna la sentenza n. 87/2007 del GIUDICE DI PACE di GUARDIA SANFARMONDI (BN) del 6.2.07, depositata il 28/02/2007.
Resiste con controricorso la parte intimata.
In relazione al ricorso in esame e’ stata attivata procedura ex art. 375 c.p.c.. Il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ha espresso l’avviso nel senso dell’inammissibilita’ del ricorso.
La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
All’udienza camerale la Procura Generale nulla ha osservato. Non sono state depositate memorie.
La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso espresso dal consigliere relatore nella relazione che di seguito integralmente si riporta: “Si tratta di ricorso avverso sentenza del giudice di pace, resa all’esito del giudico di opposizione a sanzione amministrativa della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentente (appello e non ricorso per Cassazione). Il ricorso e’ stato, quindi, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricopribile in Cassazione.
Infatti, l’art. 26 del citato decreto legislativo ha abrogato della L. n. 689 del 1981, art. 23, l’u.c., che consentiva l’immediata ricorri bili ta’ in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando l’art. 23 citato, comma 5) l’appellabilita’. Il successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al comma 5, che tale nuova disciplina si applica alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto legislativo in questione e stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed e’ entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006).
Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni e’ quello dettata dal nuovo testo della L. n. 689 del 1981, art. 23 (appello e non ricorso per cassazione)”.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per essere soggetto ad appello e non a ricorso per cassazione.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010