Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9824 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9824 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso 7594-2012 proposto da:
AM.TER SPA 03684910106, in persona dell’Amministratore Delegato
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente dorniciliata in
ROMA, VIA CA10 MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA
TERESA BARBANTINI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ENRICO SIBOLDI giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Direttore Centrale Entrate, proprio e quale
procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps

Data pubblicazione: 13/05/2015

(s.c.c.i) Spa, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA DTALOISIO, LF.LIO MARITATO

– controricorrente
nonchè contro
EQUITALIA NORD SPA;
– intimata avverso la sentenza n. 1066/2011 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 9/11/2011, depositata P11111/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONET .LA
PAGETTA;
udito l’Avvocato Barbantini Maria Teresa difensore della ricorrente che
si riporta agli scritti;
udito l’Avvocatgo Sciplino Ester (delega verbale avvocato Antonino
Sgroi) difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
Fatto e diritto

La Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo
grado che aveva respinto il ricorso in opposizione proposto da AM.
ER. s.p.a. avverso le cartelle di pagamento con le quali alla detta
società era intimato il pagamento in favore dell’INPS di somme per
contributi dovuti a titolo di CIGS, CIGO e maternità.
La società AM.TER. chiede la cassazione della decisione sulla base di
due motivi. L’INPS, anche quale procuratore della S.C.C.I.s.p.a. resiste

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giusta procura speciale in calce al controricorso;

con tempestivo controricorso. Equitalia Nord s.p.a., già Equitalia Sestri
s.p.a., è rimasta intimata . Parte ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente, deducendo plurime
violazioni di norme di diritto nonché vizio di motivazione, censura la
decisione per avere ritenuto dovuti i contributi per CIGS e CIGO.

pubblici da parte degli enti locali, rilevato che in base al disposto
dell’art. 35 1. n. 448 del 2001 detti enti, per la gestione di servizi, reti,
impianti e beni sono tenuti ad avvalersi di soggetti allo scopo costituiti
nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria
degli enti locali, anche associati, ha sostenuto, in una prospettiva intesa
a valorizzare l’elemento sostanziale costituito dalla “gestione”
dell’impresa da parte dello stesso ente pubblico, che la partecipazione
di soggetti pubblici al capitale sociale comportava che essa ricorrente
dovesse essere annoverate nell’ambito delle “imprese industriali degli
enti pubblici, anche se municipalizzate”, esonerate, in base al disposto
dell’art. 3 decreto CPS n. 869 del 1947, dall’applicazione delle norme
sull’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria. Ha quindi
dedotto il vizio di motivazione della decisione impugnata con
riferimento alle allegate caratteristiche di essa società che in ragione
del peculiare oggetto, della presenza di capitale pubblico, della
“assoluta dominanza” dell’ente pubblico non si prestava ad essere
inquadrata, come invece avvenuto nella decisione impugnata,
nell’ambito della normale società per azioni di diritto comune.
Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 79 d. lgs n. 151 del 2001 nonché vizio di
motivazione censura la decisione per avere escluso l’applicazione della
aliquota ridotta, prevista dalla richiamata disposizione sui contributi

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Richiamata la normativa in tema di modalità di gestione dei servizi

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per maternità dovuti in relazione ai lavoratori che avevano optato per il
mantenimento della posizione assicurativa presso l’INPDAP.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte ( v., tra le altre,
Cass. n. 14847/ 2009, n. 5816/ 2010, n. 19087, n. 20818, n. 20819, n.

contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in
particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi
ad oggetto l’esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento
dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e
la mobilità, non potendo trovare applicazione l’esenzione stabilita per
le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura
essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico
in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica
esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto
privato, restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria
rispetto a quella propria dello schema societario, la mera
partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte
dell’ente pubblico.
E’ stato in particolare precisato che la forma societaria di diritto
privato è per l’ente locale la modalità di gestione degli impianti
consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello
strumento giuridico in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è
caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato e che la
finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella
promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi
pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della
concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all’obbligo
contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del
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22318, n. 27513/ 2013, n. 14089 e n. 13721/2014) in tema di

servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico.( Cass. n. 20818/1
2013, Cass. 27513 /2013). Le argomentazioni della odierna ricorrente
ripropongono deduzioni già esaminate e disattese dai precedenti
giurisprudenziali richiamati ai quali, pertanto, va data continuità.
E’ invece manifestamente fondato il secondo motivo di ricorso.

1, del dIgs. 26 marzo 2001, n. 151, prevede, a decorrere dal 1.1.2002,
la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza della
fiscalizzazione degli importi delle indennità di maternità erogate per
eventi successivi al 1° luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela
previdenziale obbligatoria, senza alcun riferimento all’aumento
dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti di cui all’art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
con la conseguente applicabilità della riduzione contributiva anche
sulle retribuzioni dei lavoratori che siano dipendenti da datoti di lavoro
privati e che, in forza di preg-resse disposizioni legislative, abbiano
optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso
l’INPDAP. ( v., tra le altre, Cass. n. 9593/2014, 7834/2014, 18455
/2014, 14098/2014 8211/2014)
E’ stato in particolare precisato che l’art. 78 dl.vo n. 151 del 2001, (in
cui è stato trasfuso l’art. 49, commi 1, 4 e 11, legge n. 488/99),
introduce la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza
(“Conseguentemente”) della prevista messa a carico del bilancio statale (nei
limiti indicati) degli importi delle prestazioni relative ai parti, alle
adozioni e agli affidamenti intervenuti successivamente al luglio 2001 e
per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria, senza far
quindi alcun riferimento all’aumento dell’aliquota contributiva dovuta
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all’art. 3, comma 23,
legge n. 335/95.; non può quindi condividersi l’assunto dell’INPS
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Questa Corte in numerose pronunzia ha chiarito che l’art. 78, comma

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secondo il quale la suddetta disposizione costituirebbe la disciplina di
riferimento. Sotto il profilo testuale, inoltre, l’art. 79 dl.vo n. 151/01
stabilisce espressamente che il contributo “in attuazione della riduzione
degfi oneri di cui all’art. 78” è “dovuto dai datovi di lavoro (..) sulle retribuzioni
di tutti i lavoratori dipendenti”; l’inequivoca dizione legislativa “tutti i

ermeneutica secondo cui la riduzione in parola non dovrebbe
applicarsi per i lavoratori (dipendenti da datori di lavoro privati) che,
per effetto di pregresse disposizioni legislative, abbiano optato per il
mantenimento della propria posizione assicurativa presso l’Inpdap”. (
Cass. n. 18455/2014).
Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi è ora ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nel ricorso sono
t

sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati da questa Corte nelle
molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente
evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri
precedenti, sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della
funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme
interpretazione della legge.
Consegue il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del
secondo; la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto
e rinviata, anche per le spese di legittimità, 9112 Corte di appello di
Genova, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo; cassa la sentenza
I

impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese

Ric. 2012 n. 07594 sez. ML – ud. 26-02-2015
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lavoratori dipendenti” impedisce pertanto di accogliere l’opzione

del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Genova, in diversa
composizione.

Il Presidente
o Curzio

11 Funzionario Giudiziari
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

3 NA 2015

Roma, 26 febbraio 2015

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