Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9823 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –

Dott. PETITTI Stefano – Consiglie – –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consiglie – –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27031-2007 proposto da:

TADIC TRASPORTI DOO SRL in persona dell’Amministratore Unico legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RUSSO ALFREDO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO SEZIONE POLIZIA STRADALE DI GORIZIA in persona

del rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 155/2007 del GIUDICE DI PACE di GORIZIA del

23.4.07, depositata il 09/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

TADIC TRASPORTI DOO SRL impugna la sentenza n. 155/2007 del GIUDICE DI PACE di GORIZIA del 23.4.07, depositata il 09/07/2007.

Resiste con controricorso la parte intimata.

In relazione al ricorso in esame e’ stata attivata procedura ex art. 375 c.p.c.. Il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ha espresso l’avviso nel senso dell’inammissibilita’ del ricorso.

La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

All’udienza camerale la Procura Generale nulla ha osservato. Non sono state depositate memorie.

La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso espresso dal consigliere relatore nella relazione che di seguito integralmente si riporta: “Si tratta di ricorso avverso sentenza del giudice di pace, resa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex art. 23, pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentente (appello e non ricorso per Cassazione).

Il ricorso e’ stato, quindi, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente riconducibile in Cassazione.

Infatti, l’art. 26 del citato decreto legislativo ha abrogato la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., che consentiva l’immediata ricorribilita’ in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando l’art. 23 citato, comma 5) l’appellabilita’. Il successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al quinto comma, che tale nuova disciplina si applica alle ordinante pronunciate ed alle sentente pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto legislativo in questione e’ stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed e’ entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006).

Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni e’ quello dettata dal nuovo testo della L. n. 689 del 1981, art. 23 (appello e non ricorso per cassazione)”.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per essere soggetto ad appello e non a ricorso per cassazione.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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