Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9823 del 19/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 22/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8301/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia sez. staccata di Brescia n. 22/63/12, depositata il 1

febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

PREMESSO

che:

– l’Agenzia delle entrate ricorre avverso la decisione emessa dalla CTR della Lombardia in epigrafe assumendo, con due motivi, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per aver la CTR annullato l’avviso di accertamento perchè notificato prima dello scadere del termine dilatorio di 60 giorni, ancorchè non vi fosse un verbale di chiusura delle operazioni, il controllo avesse ad oggetto solo verifiche bancarie e non anche accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente e, comunque, vi fossero state due dirette interlocuzioni tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente prima della notifica dell’avviso di accertamento.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– quanto ai tributi interni, il ricorso è fondato avendo le Sezioni Unite stabilito, con dictum dal quale non v’è motivo di discostarsi, che, in caso di accertamenti “a tavolino” (come nella specie, traendo origine il controllo da verifiche bancarie e non anche da accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente), non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap (Sez. U, n. 24823 del 2015, rv. 637605),

– quanto all’IVA, che costituisce tributo armonizzato, il ricorso è pure fondato atteso che, ferma l’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 12, comma 7 trattandosi di accertamento a tavolino, l’obbligo del preventivo contraddittorio è stato comunque assolto, risultando dalla stessa decisione che l’avviso di accertamento è stato emesso dopo l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente;

– il ricorso va dunque accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA