Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9823 del 19/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 22/03/2017, dep.19/04/2017), n. 9823
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8301/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
B.A.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia sez. staccata di Brescia n. 22/63/12, depositata il 1
febbraio 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017
dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Fatto
PREMESSO
che:
– l’Agenzia delle entrate ricorre avverso la decisione emessa dalla CTR della Lombardia in epigrafe assumendo, con due motivi, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per aver la CTR annullato l’avviso di accertamento perchè notificato prima dello scadere del termine dilatorio di 60 giorni, ancorchè non vi fosse un verbale di chiusura delle operazioni, il controllo avesse ad oggetto solo verifiche bancarie e non anche accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente e, comunque, vi fossero state due dirette interlocuzioni tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente prima della notifica dell’avviso di accertamento.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– quanto ai tributi interni, il ricorso è fondato avendo le Sezioni Unite stabilito, con dictum dal quale non v’è motivo di discostarsi, che, in caso di accertamenti “a tavolino” (come nella specie, traendo origine il controllo da verifiche bancarie e non anche da accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente), non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap (Sez. U, n. 24823 del 2015, rv. 637605),
– quanto all’IVA, che costituisce tributo armonizzato, il ricorso è pure fondato atteso che, ferma l’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 12, comma 7 trattandosi di accertamento a tavolino, l’obbligo del preventivo contraddittorio è stato comunque assolto, risultando dalla stessa decisione che l’avviso di accertamento è stato emesso dopo l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente;
– il ricorso va dunque accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017