Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9822 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. I, 26/05/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 26/05/2020), n.9822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 371/2019 proposto da:

J.K., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso a cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Marco Esposito per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12; PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

TRIBUNALE DI MILANO;

– intimati –

avverso il decreto n. 6463/2018 del Tribunale di Milano, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del

30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella

camera di consiglio del 13/02/2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis da J.K. avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Il Tribunale ha deciso la controversia confermando, in via preliminare, quanto ritenuto dal giudice designato che nel fissare l’udienza di comparizione delle parti non aveva disposto una nuova audizione del ricorrente, di contro alla richiesta della difesa, nell’apprezzata completezza delle informazioni da costui rese e compiutamente indagate dalla Commissione territoriale.

Sarebbe rimasto in tal modo osservato l’obbligo imposto dall’art. 46, paragrafo, 3, Direttiva 2013/32 al preciso scopo di assicurare al ricorrente il rimedio effettivo di tutela, previsto dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

La non attendibilità del racconto, scrutinata per i parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e l’insussistenza dei presupposti legittimanti l’accesso alla protezione internazionale ed umanitaria richiesta aveva poi determinato i giudici di merito al rigetto della domanda.

2. J.K. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con cinque motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, originario di Benin City (Nigeria), del gruppo etnico Edo e di religione cristiana, nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese in seguito alle minacce ed al tentativo di aggressione subiti da persone armate dopo che egli era stato accusato da un politico di Ugbor, presso la cui abitazione si era recato quale meccanico specializzato nella manutenzione di autovetture Mercedes, per risolvere un problema che l’automobile del primo presentava, di aver concorso a perpetrare in suo danno un furto di denaro nella propria casa.

Il ricorrente temeva di essere a ucciso, come accaduto ad amici e colleghi coinvolti nella vicenda, o di essere sottoposto ad un processo ingiusto a condizioni di detenzione inumane e degradanti.

2. Sulla indicata premessa il ricorrente articola cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, per l’omesso ordine di comparizione personale del ricorrente, come richiesto dal difensore e come imposto dalla norma citata nei casi di mancanza della videoregistrazione del colloquio innanzi alla Commissione territoriale.

2.2. Con il secondo ed il terzo motivo si fa valere dal ricorrente la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto inattendibile il racconto del richiedente e, ancora, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta mancanza di rischi per il ricorrente in patria.

2.3. Con il quarto motivo si impugna il decreto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 quanto alla richiesta di protezione internazionale e sussidiaria.

2.4. Con il quinto motivo si censura il decreto impugnato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non avere il Tribunale valutato l’esistenza dei gravi motivi individuali di vulnerabilità quanto alla richiesta subordinata di protezione umanitaria, ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per manifesta illogicità della motivazione dovuta all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio quanto alla mancata motivazione sul diniego della protezione umanitaria ed all’omesso esame comparativo tra la vulnerabilità nel Paese di origine e lo stato di integrazione raggiunto in Italia. Si richiede la sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato.

3. Nell’ordine delle censure proposte deve in via preliminare scrutinarsi il primo motivo di ricorso con cui si denuncia la nullità del decreto impugnato per violazione di legge per non aver provveduto il Tribunale a disporre in udienza la comparizione personale del ricorrente come richiesto dal difensore ed imposto dal D.Lgs. n. 35 del 2000, art. 35-bis, comma 11, nei casi di mancanza della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla commissione territoriale.

Il motivo è infondato.

Nel dare valutazione alla proposta critica, si tratta innanzitutto di distinguere, nell’ipotesi in cui la Commissione territoriale non abbia provveduto a videoregistrare l’intervista resa dal richiedente protezione nella indisponibilità del mezzo tecnico e quindi a trasmetterne gli esiti al Tribunale investito del giudizio, tra: a) rispetto del principio del contraddittorio; b) presupposti e contenuti che guidano il giudice eventualmente a risentire il richiedente che abbia già reso l’intervista nella fase amministrativa.

3.1. E’ necessario prendere le mosse dalle affermazioni di diritto che, chiare sul punto, ha reso questa Corte di legittimità con la sentenza del 05/07/2018 n. 17717.

In attuazione del principio del contraddittorio, e quindi del diritto del ricorrente ad una piena ed effettiva difesa, questa Corte di legittimità con l’indicata sentenza ha per vero rimarcato la necessità, per ragioni di stretta letteralità della norma in esame e di armoniosa ricostruzione del sistema, che in mancanza della videoregistrazione del colloquio il Tribunale, chiamato a pronunciare sulla domanda di protezione internazionale, debba fissare l’udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti la nullità del decreto pronunciato per il mancato pieno spiegamento del principio del contraddittorio (Cass. n. 17717 cit.).

Il giudizio in materia di riconoscimento della protezione internazionale si svolge, secondo regola generale, a fronte di una prima fase amministrativa in cui il richiedente viene ascoltato personalmente, in un successivo momento, che è di natura giurisdizionale, in camera di consiglio nelle forme di un contraddittorio cartolare segnato dalle previsioni dell’art. 737 e ss. c.p.c., come richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis.

Nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, destinato a venire nel suo complesso in rilievo per le fasi amministrativa e giurisdizionale di cui esso si compone, alla natura camerale non partecipata, destinata a soddisfare negli attenuati termini cartolari il contraddittorio, della fase che trova svolgimento davanti al giudice deve pertanto accompagnarsi la videoregistrazione dell’intervista effettuata dalla Commissione territoriale del richiedente.

I contenuti del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, ai commi 10 e 11, e le intenzioni del legislatore per i primi fatte chiare, vogliono che là dove manchi la videoregistrazione nella centralità che – stessa riveste all’interno del procedimento – in quanto strumento che consente al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali – si affermi il pieno dispiegamento del contraddittorio, altrimenti riservato ad una udienza camerale non partecipata, attraverso lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti a pena, altrimenti, della nullità del decreto pronunciato (in termini, Cass. n. 17076 del 26/06/2019 e Cass. n. 2817 del 31/01/2019, non massimata).

3.2. Una volta che il Tribunale competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale abbia fissato, in difetto della videoregistrazione, l’udienza camerale in forma partecipata, potrà eventualmente porsi il problema, distinto e successivo rispetto alla preliminare esigenza del rispetto del contraddittorio secondo un modello pieno, di riascoltare il richiedente.

Va da sè che, ormai, non si tratta gli fare applicazione di una regola processuale destinata a sostenere la validità del modello adottato, ma di una valutazione di merito in cui il giudice è chiamato a scrutinare la natura della domanda ed ove essa non sia manifestamente infondata procedere a sentire il richiedente se ritenga i temi di indagine sottoposti dalla parte di necessario approfondimento.

L’iniziativa in tal caso è del richiedente che a migliore definizione del quadro di allegazione e prova indicherà al giudice i temi destinati a sostenerlo e lo scrutinio passa, in tal caso, attraverso un preliminare giudizio di non manifesta infondatezza della domanda nell’apprezzata pienezza dell’iniziale allegazione e della valutazione sulla stessa condotta dalla Commissione territoriale.

Il Tribunale chiamato a decidere all’esito di una valutazione ex acs che deve esse effettuata sui documenti trasmessi dall’organo amministrativo e, tra questi, per l’appunto, sulla videoregistrazione (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8) potrebbe su istanza del ricorrente ritenere il quadro fattuale in atti non sufficiente a definire la domanda.

Nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale (Cass. 28/02/2019 n. 5973).

A nulla rileva inoltre che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Cass. n. 32029 del 11/12/2018; Cass. n. 10786 del 17/04/2019; Cass. n. 14148 del 23/05/2019; Cass. n. 17076 del 26/06/2019; Cass. n. 2134 del 30/01/2020).

Sulle indicate premesse, il Tribunale di Milano, in applicazione degli indicati principi, ha correttamente concluso per la non necessità di “intervistare nuovamente il ricorrente”, ritenendo di “avere tutti gli elementi necessari ai fini della decisione” (p. 3) ed è infondata quindi la censura proposta con cui il ricorrente deduce la necessità di sentire personalmente la parte in camera di consiglio a tutela dell’effettività del contraddittorio, “in applicazione di un principio di oralità ed immediatezza, simile a quello che ha permeato il codice di procedura penale del 1988” (p. 8 ricorso).

4. Il secondo ed il terzo motivo, che possono trovare congiunta trattazione perchè così esposti dal ricorrente; essi sono inammissibili per genericità.

Il ricorrente censura il decreto impugnato per avere il Tribunale ritenuto non attendibili le dichiarazioni del richiedente senza in alcun modo confrontarsi con l’ampia motivazione sul punto resa dal Tribunale.

I giudici di merito hanno concluso per la non attendibilità delle dichiarazioni, valorizzando la circostanza che il ricorrente non aveva offerto elementi idonei ad identificare correttamente il politico di Ugbor per le cui minacce aveva abbandonato il proprio paese e la ragione per la quale questi non avesse denunciato per furto il ricorrente nella rilevata genericità del resoconto del viaggio che aveva condotto il richiedente in Italia.

Sulle indicate premesse in fatto, il Tribunale ha altresì escluso la concretezza ed attualità del pericolo prospettato dal ricorrente.

5. Il quarto motivo è inammissibile.

Il ricorrente, in adesione alla motivazione sul punto resa dal Tribunale dichiara di rinunciare al riconoscimento dello status di rifugiato politico insistendo per le ulteriori protezioni.

La censura sconfina nel merito, contestandosi per la stessa dal ricorrente le valutazioni condotte dal Tribunale dalla pagina 5 alla pagina 8 del decreto, sul “grave danno” legittimante l’accesso alla tutela D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a), b) e c) – con esclusione in ragione del tempo trascorso dai fatti dell’attualità del pericolo, nella peraltro evidenziata soddisfazione di ogni proposito di vendetta del politico locale, avendo questi fatto uccidere altri collaboratori del richiedente, quali autori del ritenuto furto – e concludendo per l’insussistenza di situazioni di conflitto armato e di una esposizione indiscriminata dei civili in Nigeria, nelle zone a sud, a violenza generalizzata attraverso un analitico scrutinio delle fonti informative aggiornate.

6. Il quinto motivo è ancora infondato.

Si deve rimarcare in via sistematica, al fine di raccordare l’esame del motivo ai più recenti principi affermati da questa Corte di legittimità, in adesione a SU n. 29459 del 2019, che conferma e sostiene l’interpretazione inaugurata da Cass. n. 4890 del 19/02/2019, che in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria il correlato diritto, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e che la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile.

Le domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge (D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali), saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, e legge di conversione citata, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge.

Resta fermo altresì, in adesione a Cass. SU n. 29459 cit., che ha ripreso le conclusioni per la prima volta raggiunte da Cass. n. 4455 del 2018, l’ulteriore principio per il quale in tema di protezione umanitaria l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato.

Il Tribunale ha effettuato l’indicata valutazione comparativa escludendo da una parte che la fuga dalla Nigeria si stata determinata dalla esigenza di sottrarsi ad una grave violazione dei diritti umani e dall’altra non riconoscendo al richiedente il raggiungimento in Italia di un apprezzabile grado di integrazione in termini di vita privata e familiare.

Le conclusioni restano affidate ad una valutazione di merito non attinta da critica specifica del ricorso che risulta sul punto in modo non concludente proposto.

7. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, assorbita ogni ulteriore istanza. Nulla sulle spese non avendo gli intimati articolato difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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