Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9822 del 24/04/2010
Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9822
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –
Dott. PETITTI Stefano – Consiglie – –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consiglie – –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23092-2007 proposto da:
T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARBONARO
MASSIMO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA A. CATALANI 26, presso lo studio
dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato
BARONE EDOARDO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 133255/2006 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,
depositata il 29/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
T.V. impugna la sentenza n. 133255/2006 del Giudice di Pace di NAPOLI, depositata il 29/05/2006. Resiste con controricorso la parte intimata.
In relazione al ricorso in esame e’ stata attivata procedura ex art. 375 c.p.c.. Il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ha espresso l’avviso nel senso dell’inammissibilita’ del ricorso.
La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
All’udienza camerale la Procura Generale nulla ha osservato. Non sono state depositate memorie.
La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso espresso dal consigliere relatore nella relazione che di seguito integralmente si riporta: “Si tratta di ricorso avverso sentenza del giudice di pace, resa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentente (appello e non ricorso per Cassazione).
Il ricorso e’ stato, quindi, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorri bile in Cassazione. Infatti, l’art. 26, citato D.Lgs. ha abrogato la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., che consentiva l’immediata ricorribilita’ in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando l’art. 23 citato, comma 5) l’appellabilita’. Il successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al comma 5, che tale nuova disciplina si applica “alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il D.Lgs. in questione e stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed e’ entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006).
Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni e’ quello dettata dal nuovo testo della L. n. 689 del 1981, art. 23 (appello e non ricorso per cassazione)”.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per essere soggetto ad appello e non a ricorso per cassazione.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Iva Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010