Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9822 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 22/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7411/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Freetech di C.C. e C. Snc;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 131/36/12, depositata il 24 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

PREMESSO

che:

– l’Agenzia delle entrate ricorre avverso la decisione emessa dalla CTR della Lombardia in epigrafe assumendo il difetto assoluto di motivazione per essersi il giudice d’appello limitato ad affermare di ritenere “fondate e condivisibili le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– è pregiudiziale l’esame dell’integrità del contraddittorio, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio;

– in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei relativi soci per la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi;

– il ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez. U, n. 14815 del 2008; conformi Cass. n. 11459 del 2009; Cass. n. 13073 del 2012; Cass. n. 1047 del 2013, n. 1047; Cass. n. 27337 del 2014; Cass. 21340 del 2015; Cass. n. 15566 del 2016);

– quanto all’accertamento del maggior imponibile IVA, avendo l’Agenzia proceduto contestualmente e con un unico atto impositivo (per ciascuna annualità) ad accertamenti a carico di una società di persone, fondati su elementi (nella specie, per la corresponsione di compensi ai soci senza assoggettamento di ritenuta alla fonte) in parte comuni, “il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti” (Cass. n. 21340 del 2015; Cass. 26071 del 2015);

– nella specie, gli avvisi di accertamento (per gli anni 2001-2004) sono stati emessi nei confronti della Freetech di C.C. e C. Snc, che sola ha proposto ricorso;

– il giudizio risulta instaurato esclusivamente nei confronti della società e non anche rispetto ai soci (due dei quali identificati, nella motivazione e nel ricorso, in D.M.L. e B.D.).

ritenuto pertanto che:

– l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 sicchè vanno cassate la sentenza impugnata e quella di primo grado e la causa va rinviata ad alla CTP di Pavia in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, dovendo il giudice del rinvio disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14;

– sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, essendo la giurisprudenza di riferimento di formazione relativamente recente.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la causa davanti alla CTP di Pavia in diversa composizione. Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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